Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08826/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Palermo ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale (in particolare, relativamente alla scritture della Ma.Da.

Group soc. coop. a r.l. e alla sussistenza) nonché della condotta distrattiva - lungi dal muovere effettive censure all'iter argomentativo esposto nella sentenza impugnata, ha contestato genericamente in questa sede di legittimità la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati senza denunciare il travisamento della prova e senza confrontarsi con gli elementi in forza dei quali i Giudici di merito hanno argomentato sia in relazione alla sussistenza del dolo della bancarotta documentale (indicandone gli elementi sintomatici; cfr. spec. p. 6 della sentenza impugnata) sia in ordine al fatto distrattivo (cfr. spec. pp. 7-8; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Palermo ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale (in particolare, relativamente alla scritture della Ma.Da. Group soc. coop. a r.l. e alla sussistenza) nonché della condotta distrattiva - lungi dal muovere effettive censure all'iter argomentativo esposto nella sentenza impugnata, ha contestato genericamente in questa sede di legittimità la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati senza denunciare il travisamento della prova e senza confrontarsi con gli elementi in forza dei quali i Giudici di merito hanno argomentato sia in relazione alla sussistenza del dolo della bancarotta documentale (indicandone gli elementi sintomatici; cfr. spec. p. 6 della sentenza impugnata) sia in ordine al fatto distrattivo (cfr. spec. pp. 7-8; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci