CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29329/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del Ferrillo per il delitto di furto aggravato e per quelli di cui agli artt. 493-ter e 497-bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente, con il primo motivo, lamenta violazione degli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla prova della sua presenza nella struttura e alla riferibilità alla sua per -Sona delle carte di credito e del documento contraffatto; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo assolutamente generico poiché fa riferimento a assunte contraddizioni e travisamenti che neppure indica e non si confronta conle congrue argomentazioni sottese in parte qua alla decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); [OSCURATO:PERSONA] che, con il secondo motivo, l'imputato assume l'illegittimità della decisione impugnata perché motivata per relationem rispetto a quella di primo grado; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo, oltre che anch'esso generico, manifestamente infondato in quanto la decisione impugnata ha risposto in modo adeguato a tutte le censure spiegate in sede di gravame; [OSCURATO:PERSONA] che con il terzo motivo l'imputato assume violazione e/o errata applicazione degli artt. 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen. nonché vizio di motivazione rispetto alle relative circostanze aggravanti; [OSCURATO:PERSONA] il motivo, nella prima parte, nuovamente perché non considera che, in modo idoneo, la Corte territoriale ha evidenziato la sussistenza della circostanza aggravante dell'utilizzo di un mezzo fraudolento poiché il Ferrillo si è introdotto nella struttura esibendo una carta di identità contraffatta, fingendosi un turista con l'identità di tale [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato, quanto alla circostanza aggravante della cd. minorata difesa, che, come ha evidenziato al Corte di appello, essa era stata esclusa già dal giudice di primo grado; [OSCURATO:PERSONA] che, mediante il quarto motivo, il ricorrente lamenta che la recidiva gli è stata applicata "automaticamente" senza alcuna motivazione; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo manifestamente infondato atteso che la decisione censurata ha congruamente sottolineato che i fatti commessi sono univocamente significativi di una più accentuata colpevolezza e spiccata pericolosità dell'imputato; Rilevato che, con il quinto motivo, il Ferrillo deduce che non gli sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, con motivazione inadeguata; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo, del pari, manifestamente infondato, in virtù delle congrue argomentazioni della decisione impugnata, che ha sottolineato l'assenza di elementi positivi di valutazione e la concreta gravità delle condotte illecite, l'intensità del dolo e del danno economico cagionato, nonché la significativa capacità a delìnquere; Rilevato che, con il sesto motivo, l'imputato assume l'erroneità dell'inquadramento della condotta di utilizzo della carta di credito nel delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen. e non già in quello di truffa; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo inammissibile in quanto inedito e comunque manifestamente infondato, atteso che, come chiarito in sede di legittimità, sussiste il concorso del delitto di indebito utilizzo di carte di credito con quello di truffa nel caso di autonome e distinte condotte, tese a percepire, attraverso 2artifici e raggiri ulteriori, il profitto illecito conseguito per effetto della commissione del primo reato (Sez. 2, n. 33535 del 17/05/2023, Calisti, Rv. 285125); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M