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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33911/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Ferrara; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara dell' 11 maggio 2021 che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Ferrara, in data 03 dicembre 2020, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 595 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di euro 400,00 di multa, oltre a pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo proposto ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione in relazione alla violazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., lamenta che la corte di appello ha ritenuto la penale responsabilità del Soriani, nonostante l'assenza di elementi di prova in merito alla attribuibilità all'imputato della e-mail, priva di firma autografa. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che il giudice di appello ha ritenuto il Soriani responsabile della divulgazione della e-mail dal contenuto offensivo, poiché era prevedibile la condivisione della stessa non essendo stata indicata come "confidenziale", nonostante alla diffusione avesse provveduto l'addetto allo smistamento della posta. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione in relazione alla violazione degli artt. 51 e 59, comma quarto, cod. pen., lamenta che, con motivazione inadeguata, la corte territoriale ha escluso la continenza delle espressioni utilizzate nella e-mail, sebbene riferibili ad un contesto di mera critica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le questioni giuridiche sollevate con i tre motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado.

Va anche osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01).

2. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per aver asseritamente diffamato [OSCURATO:PERSONA], inoltrando all'indirizzo di posta della sede provinciale dell'AVIS una e-mail e inserendo dei volantini nelle "buchette" di posta dei cittadini delle frazioni di Ravalle e Casaglia del Comune di Ferrara, nelle quali descriveva la parte offesa come un "[OSCURATO:PERSONA], ladro, losco e cialtrone", artefice della chiusura del circolo Arci di Ravalle, nonché responsabile del connubio tra politica e volontariato, dal quale traeva profitti grazie al ruolo di presidente dell'AVIS ("quella è una buona vacca, io ti do il sangue dei donatori e dai a me il latte"), incitando alla destituzione dello stesso "a calci nel sedere".

3. Condannato in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto ascrittogli anche in sede di giudizio di appello.

4. Quanto al primo motivo di ricorso, il giudice di appello ha desunto, con motivazione logica e coerente, la riconducibilità della e-mail alla persona del Soriani, indicando i dati istruttori convergenti verso il medesimo, rappresentati, in particolare, dalla circostanza che la missiva fosse riconducibile alla casella di posta sonanidmpianti@alicejt dell'imputato, collegata al numero di cellulare personale del medesimo, il quale, peraltro, pur negando l'addebito, aveva omesso di indicare i potenziali terzi utilizzatori della casella stessa.

5. Quanto al secondo motivo di ricorso, è il caso di premettere, ai fini di un corretto inquadramento della questione rispetto al caso di specie, che l'utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della "comunicazione con più persone" anche nell'ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, quando l'accesso alla casella mail sia consentito almeno ad altro soggetto, a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile - con giudizio da operarsi ex ante rispetto alla ricezione - secondo l'ordinaria diligenza (cfr. Sez. 5, n. 522 del 26/05/2016 - dep. 2017, S., Rv. 269016), salva l'esplicita indicazione di riservatezza.

Nella specie, la e-mail, che era stata inviata all'indirizzo istituzionale dell'AVIS, non riportava neanche la dicitura "riservata" o "confidenziale".

6. Quanto al terzo motivo di ricorso, il giudice di appello ha ritenuto che, nel caso in esame, sia stato superato il limite della continenza, in quanto le espressioni utilizzate non si erano risolte in gratuite offese, ma avevano come obbiettivo, unico e primario, quello di sottoporre ai destinatari la valutazione dei comportamenti del Mazzini, sicché il linguaggio usato si profilava come mero pretesto denigratorio.

7. Premesso che in materia di diffamazione sussiste il potere cognitivo e valutativo della Corte di cassazione in merito alla offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, poiché è compito del giudice di legittimità procedere a considerare, in primo luogo, la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, poi, la portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Sez. 5, n. 486 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706), ritiene il Collegio che, nel caso di specie, il giudice di appello abbia fatto buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, sebbene l'esimente del diritto di critica postuli una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, tuttavia la stessa non vieta l'utilizzo di termini che, oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio , critico negativo, del quale si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui i termini stessi vengono utilizzati (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133; Sez. 5, n. 15089 del 29/11/2019, dep. 2020, Cascio, Rv. 279084; Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C, Rv. 267866; Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442; Sez. 5, n. 36077 del 09/07/2007, Mazzucco, Rv. 237726).

Ad avviso del Collegio, nella condotta incriminata si riscontra l'offesa all'onore e alla reputazione del Mazzini, poiché, in realtà, le espressioni utilizzate nel corpo della e- mail non possono essere ricondotte nell'alveo di una congrua rappresentazione della vicenda volta soltanto a giustificare ai destinatari la propria censura in ordine alle modalità con le quali la parte offesa aveva esercitato il suo ruolo di presidente dell'AVIS e ad evidenziare la lesione che, dal censurato modus operandi, era derivata alla sede provinciale dell'associazione.

Il fraseggio utilizzato non manca, invero, di gratuita offensività.

La critica, espressa nei termini innanzi riportati, in ordine al comportamento assunto dal Mazzini nell'esercizio delle sue funzioni, pertanto, supera ex se il requisito della continenza richiesto ai fini dell'esercizio del diritto di critica, in quanto non suffragata da fatti obiettivamente riscontrabili e non controbilanciata dal requisito di verità putativa.

A tal proposito, nello specifico episodio in esame, sussiste l'offesa e l'animus diffamandi richiesto dall'art. 595 cod. pen., in quanto le frasi riportate nella e-mail insinuano il dubbio circa la correttezza della condotta del Mazzini e alludono all'inidoneità dello stesso a ricoprire la carica di presidente dell'AVIS, cercando, con tali maniere, di intaccarne la stima e reputazione acquisita nel contesto di riferimento, rappresentato dall'opinione degli altri associati e dei cittadini delle frazioni interessate dalla divulgazione.

8. Il tribunale nel confermare la decisione del giudice di prime cure, con un ragionamento, pur sintetico, ma adeguatamente critico, implicitamente ha valutato l'assenza di riscontri alla veridicità dei fatti attribuiti al Mazzini, anche solo in termini di verità putativa.

9. Dalle ragioni esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, JQ di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Ferrara; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara dell' 11 maggio 2021 che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Ferrara, in data 03 dicembre 2020, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 595 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di euro 400,00 di multa, oltre a pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo proposto ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione in relazione alla violazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., lamenta che la corte di appello ha ritenuto la penale responsabilità del Soriani, nonostante l'assenza di elementi di prova in merito alla attribuibilità all'imputato della e-mail, priva di firma autografa. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che il giudice di appello ha ritenuto il Soriani responsabile della divulgazione della e-mail dal contenuto offensivo, poiché era prevedibile la condivisione della stessa non essendo stata indicata come "confidenziale", nonostante alla diffusione avesse provveduto l'addetto allo smistamento della posta. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione in relazione alla violazione degli artt. 51 e 59, comma quarto, cod. pen., lamenta che, con motivazione inadeguata, la corte territoriale ha escluso la continenza delle espressioni utilizzate nella e-mail, sebbene riferibili ad un contesto di mera critica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le questioni giuridiche sollevate con i tre motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado. Va anche osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per aver asseritamente diffamato [OSCURATO:PERSONA], inoltrando all'indirizzo di posta della sede provinciale dell'AVIS una e-mail e inserendo dei volantini nelle "buchette" di posta dei cittadini delle frazioni di Ravalle e Casaglia del Comune di Ferrara, nelle quali descriveva la parte offesa come un "[OSCURATO:PERSONA], ladro, losco e cialtrone", artefice della chiusura del circolo Arci di Ravalle, nonché responsabile del connubio tra politica e volontariato, dal quale traeva profitti grazie al ruolo di presidente dell'AVIS ("quella è una buona vacca, io ti do il sangue dei donatori e dai a me il latte"), incitando alla destituzione dello stesso "a calci nel sedere". 3. Condannato in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto ascrittogli anche in sede di giudizio di appello. 4. Quanto al primo motivo di ricorso, il giudice di appello ha desunto, con motivazione logica e coerente, la riconducibilità della e-mail alla persona del Soriani, indicando i dati istruttori convergenti verso il medesimo, rappresentati, in particolare, dalla circostanza che la missiva fosse riconducibile alla casella di posta sonanidmpianti@alicejt dell'imputato, collegata al numero di cellulare personale del medesimo, il quale, peraltro, pur negando l'addebito, aveva omesso di indicare i potenziali terzi utilizzatori della casella stessa. 5. Quanto al secondo motivo di ricorso, è il caso di premettere, ai fini di un corretto inquadramento della questione rispetto al caso di specie, che l'utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della "comunicazione con più persone" anche nell'ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, quando l'accesso alla casella mail sia consentito almeno ad altro soggetto, a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile - con giudizio da operarsi ex ante rispetto alla ricezione - secondo l'ordinaria diligenza (cfr. Sez. 5, n. 522 del 26/05/2016 - dep. 2017, S., Rv. 269016), salva l'esplicita indicazione di riservatezza. Nella specie, la e-mail, che era stata inviata all'indirizzo istituzionale dell'AVIS, non riportava neanche la dicitura "riservata" o "confidenziale". 6. Quanto al terzo motivo di ricorso, il giudice di appello ha ritenuto che, nel caso in esame, sia stato superato il limite della continenza, in quanto le espressioni utilizzate non si erano risolte in gratuite offese, ma avevano come obbiettivo, unico e primario, quello di sottoporre ai destinatari la valutazione dei comportamenti del Mazzini, sicché il linguaggio usato si profilava come mero pretesto denigratorio. 7. Premesso che in materia di diffamazione sussiste il potere cognitivo e valutativo della Corte di cassazione in merito alla offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, poiché è compito del giudice di legittimità procedere a considerare, in primo luogo, la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, poi, la portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Sez. 5, n. 486 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706), ritiene il Collegio che, nel caso di specie, il giudice di appello abbia fatto buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, sebbene l'esimente del diritto di critica postuli una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, tuttavia la stessa non vieta l'utilizzo di termini che, oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio , critico negativo, del quale si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui i termini stessi vengono utilizzati (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133; Sez. 5, n. 15089 del 29/11/2019, dep. 2020, Cascio, Rv. 279084; Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C, Rv. 267866; Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442; Sez. 5, n. 36077 del 09/07/2007, Mazzucco, Rv. 237726). Ad avviso del Collegio, nella condotta incriminata si riscontra l'offesa all'onore e alla reputazione del Mazzini, poiché, in realtà, le espressioni utilizzate nel corpo della e- mail non possono essere ricondotte nell'alveo di una congrua rappresentazione della vicenda volta soltanto a giustificare ai destinatari la propria censura in ordine alle modalità con le quali la parte offesa aveva esercitato il suo ruolo di presidente dell'AVIS e ad evidenziare la lesione che, dal censurato modus operandi, era derivata alla sede provinciale dell'associazione. Il fraseggio utilizzato non manca, invero, di gratuita offensività. La critica, espressa nei termini innanzi riportati, in ordine al comportamento assunto dal Mazzini nell'esercizio delle sue funzioni, pertanto, supera ex se il requisito della continenza richiesto ai fini dell'esercizio del diritto di critica, in quanto non suffragata da fatti obiettivamente riscontrabili e non controbilanciata dal requisito di verità putativa. A tal proposito, nello specifico episodio in esame, sussiste l'offesa e l'animus diffamandi richiesto dall'art. 595 cod. pen., in quanto le frasi riportate nella e-mail insinuano il dubbio circa la correttezza della condotta del Mazzini e alludono all'inidoneità dello stesso a ricoprire la carica di presidente dell'AVIS, cercando, con tali maniere, di intaccarne la stima e reputazione acquisita nel contesto di riferimento, rappresentato dall'opinione degli altri associati e dei cittadini delle frazioni interessate dalla divulgazione. 8. Il tribunale nel confermare la decisione del giudice di prime cure, con un ragionamento, pur sintetico, ma adeguatamente critico, implicitamente ha valutato l'assenza di riscontri alla veridicità dei fatti attribuiti al Mazzini, anche solo in termini di verità putativa. 9. Dalle ragioni esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, JQ di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
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