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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15024/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Calabrian. 2407/2024 depositata il 17/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 542/2025Numero sezionale 4200/2026Numero di raccolta generale 15024/2026Data pubblicazione 19/05/20261.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’avvisodi pagamento n. 0066597 relativo alla TARI 2018, richiedendo il versamentodi € 32.309,00, determinato su una superficie tassabile pari a mq 8.232,96,risultante da un sopralluogo del 13 aprile 2018.2.

La società ha impugnato l’atto avanti alla Commissione TributariaProvinciale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo che la superficie imponibile nonpotesse eccedere mq 1.401,75, uniche aree effettivamente produttive dirifiuti urbani, mentre il resto dello stabilimento era destinato ad attivitàindustriali generatrici di rifiuti speciali, smaltiti a proprie spese tramite ditteautorizzate.3. [OSCURATO:PERSONA] ha deciso con sentenza n.585/2021, accogliendo parzialmente il ricorso della società.

Il giudice diprimo grado ha ritenuto provata l’esistenza di vaste aree produttive di rifiutispeciali non assimilabili agli urbani e ha quindi determinato l’imponibile nellamisura di mq 1.401,75, condannando altresì il Comune alle spese per avereemesso un atto in relazione alla misura originaria di mq 14.043, nonostanteprecedenti pronunce di segno opposto.4.

Il Comune ha proposto appello dinanzi alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Calabria, sostenendo, come primo motivo,che la sentenza di prime cure fosse nulla per omessa pronunciasull’eccezione di inammissibilità della doglianza relativa ai rifiuti speciali,stante la mancata presentazione, da parte della contribuente, dell’istanzaprevista dall’art. 26, comma 4, del Regolamento TARI.

Con il secondomotivo ha censurato la ritenuta superficie tassabile, affermando cheavrebbe dovuto applicarsi quella risultante dal sopralluogo del 2018.

In viasubordinata ha chiesto una CTU.

La UOP si è costituita resistendo all’appelloe sostenendo che non si trattasse di riduzioni tariffarie soggette acomunicazione preventiva, ma di esclusione per difetto del presuppostoNumero registro generale 542/2025Numero sezionale 4200/2026Numero di raccolta generale 15024/2026Data pubblicazione 19/05/2026impositivo, giacché le aree industriali producevano rifiuti speciali nonassimilabili e pertanto non tassabili.5.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha deciso consentenza n. 2407/2024, accogliendo l’appello del Comune.

In particolare, ilgiudice d’appello ha affermato che la contribuente non aveva maipresentato l’istanza prevista dal Regolamento per ottenere l’esclusione dellearee produttive di rifiuti speciali e che la documentazione tecnica del 2019fosse irrilevante, perché successiva all’annualità 2018 e non idonea asostituire la dichiarazione preventiva richiesta.

Ha inoltre ritenuto piùconfermando quindi la superficie tassabile di mq 8.232,96.

Le spese delgrado sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.6.

Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito concontroricorso il comune.7.

Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoriaillustrativa ai sensi dell’art. 380.bis.1 c.p.c.8.

Con atto datato 13 maggio 2026 e ritualmente depositato dalleparti, le stesse hanno dichiarato rispettivamente di rinunciare e di accettarela rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ, per vizio di inesistenzadella motivazione e/o di una motivazione apparente, e/o di una motivazioneperplessa ed oggettivamente incomprensibile.La società ha sostenuto che i giudici d’appello non abbiano svolto unreale scrutinio delle sue difese e che l’apparato argomentativo risultiincoerente, contraddittorio e non idoneo a rendere comprensibili le ragionidella decisione.Numero registro generale 542/2025Numero sezionale 4200/2026Numero di raccolta generale 15024/2026Data pubblicazione 19/05/2026In particolare, la ricorrente ha lamentato che la sentenza impugnataavrebbe erroneamente fondato la propria ratio decidendi sull’art. 26 delRegolamento TARI, relativo alle richieste di riduzione da presentarsi entroil 30 giugno dell’anno di riferimento, ritenendo che la contribuente nonavesse presentato la dichiarazione necessaria per beneficiare delle“agevolazioni correlate all’autosmaltimento dei rifiuti speciali”.

Secondo laUOP, tale ricostruzione sarebbe radicalmente inconferente rispetto allarealtà dei fatti, poiché nel caso di specie non si discuteva di agevolazioni oriduzioni tariffarie, bensì della mancanza del presupposto stesso della TARI,trattandosi di aree produttive di rifiuti speciali non assimilabili, escluse perlegge dall’imposizione.La ricorrente ha inoltre contestato l’affermazione contenuta nellasentenza d’appello secondo cui la relazione tecnica depositata nel 2019 nonavrebbe potuto valere quale dichiarazione preventiva, rilevando che essanon costituiva affatto un documento “tardivo”, ma parte integrante esuccessiva di una perizia giurata già prodotta nel 2014.

La motivazionesarebbe dunque affetta da un errore evidente, oltre che da un difetto dicomprensibilità, poiché confonde l’istituto delle dichiarazioni esentative conla disciplina delle aree produttive di rifiuti speciali non assimilabili, per lequali – ribadisce la ricorrente – non esiste alcuna “agevolazione” darichiedere, ma un’esclusione legale automatica previa dimostrazionedocumentale.Sulla base di tali rilievi, la UOP ha sostenuto che la sentenzaimpugnata presenti una struttura argomentativa meramente apparente,non idonea a rendere percepibile l’iter logico seguito dal giudice d’appello eche quindi ne debba derivare la nullità.Il Comune controricorrente sostiene, tra l’altro, che la societàcontribuente non aveva diritto ad alcuna riduzione per non aver assolto agliobblighi previsti dagli articoli 26, 30 e 32 del regolamento comunale,Numero registro generale 542/2025Numero sezionale 4200/2026Numero di raccolta generale 15024/2026Data pubblicazione 19/05/2026prescritti come altrettante condizioni per il riconoscimento al dirittodell’agevolazione TARI.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., sotto il profilo della violazione dell’art. 1, commida 639 a 736 della Legge n. 147/2013.Il secondo motivo censura la sentenza per avere ritenuto tassabili aifini TARI le superfici industriali nelle quali, secondo la ricorrente, siproducono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, che per leggedevono essere smaltiti a spese del produttore e non concorrono allaquantificazione della superficie imponibile.

La UOP contesta che la Corteterritoriale abbia applicato “in via presuntiva” la superficie del 2018 ancheal 2016 e denuncia che ciò violi i principi di cui ai commi 641 e 649 dell’art.1 L. 147/2013.

Richiama inoltre le varie perizie che avrebbero stimato insoli mq 1.401,75 le aree realmente produttive di rifiuti urbani, opponendoche le restanti zone dello stabilimento non sarebbero tassabili.Secondo il Comune, il motivo è nuovamente inammissibile perchévolto a contestare valutazioni di merito sulla superficie tassabile.

Aggiungeche la società non ha mai presentato la dichiarazione prevista dalRegolamento TARI per delimitare le aree produttive di rifiuti speciali echiedere la relativa esclusione dalla tassazione e richiama giurisprudenzasecondo cui l’esenzione o l’esclusione per aree di produzione di rifiutispeciali richiede sempre un’adeguata delimitazione e dichiarazione delcontribuente, non potendo essere riconosciuta d’ufficio.

Fa inoltre rilevareche la perizia societaria non avrebbe smentito le risultanze del verbale disopralluogo del 13 aprile 2018, redatto in contraddittorio e mai contestatoanaliticamente.3.

Con atto datato 13 maggio 2026 e ritualmente depositato dalleparti, le stesse hanno dichiarato rispettivamente di rinunciare al giudizio edi accettare la rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese di lite.4.

Il collegio dispone in conformità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.Numero registro generale 542/2025Numero sezionale 4200/2026Numero di raccolta generale 15024/2026Data pubblicazione 19/05/20265.

Il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigettoo di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l'applicabilitàdell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inseritodall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosidi norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, distretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quellaprevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogniulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485;Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021,n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez.

T., 4maggio 2023, n. 11672).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Calabrian. 2407/2024 depositata il 17/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 542/2025Numero sezionale 4200/2026Numero di raccolta generale 15024/2026Data pubblicazione 19/05/20261. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’avvisodi pagamento n. 0066597 relativo alla TARI 2018, richiedendo il versamentodi € 32.309,00, determinato su una superficie tassabile pari a mq 8.232,96,risultante da un sopralluogo del 13 aprile 2018.2. La società ha impugnato l’atto avanti alla Commissione TributariaProvinciale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo che la superficie imponibile nonpotesse eccedere mq 1.401,75, uniche aree effettivamente produttive dirifiuti urbani, mentre il resto dello stabilimento era destinato ad attivitàindustriali generatrici di rifiuti speciali, smaltiti a proprie spese tramite ditteautorizzate.3. [OSCURATO:PERSONA] ha deciso con sentenza n.585/2021, accogliendo parzialmente il ricorso della società. Il giudice diprimo grado ha ritenuto provata l’esistenza di vaste aree produttive di rifiutispeciali non assimilabili agli urbani e ha quindi determinato l’imponibile nellamisura di mq 1.401,75, condannando altresì il Comune alle spese per avereemesso un atto in relazione alla misura originaria di mq 14.043, nonostanteprecedenti pronunce di segno opposto.4. Il Comune ha proposto appello dinanzi alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Calabria, sostenendo, come primo motivo,che la sentenza di prime cure fosse nulla per omessa pronunciasull’eccezione di inammissibilità della doglianza relativa ai rifiuti speciali,stante la mancata presentazione, da parte della contribuente, dell’istanzaprevista dall’art. 26, comma 4, del Regolamento TARI. Con il secondomotivo ha censurato la ritenuta superficie tassabile, affermando cheavrebbe dovuto applicarsi quella risultante dal sopralluogo del 2018. In viasubordinata ha chiesto una CTU. La UOP si è costituita resistendo all’appelloe sostenendo che non si trattasse di riduzioni tariffarie soggette acomunicazione preventiva, ma di esclusione per difetto del presuppostoNumero registro generale 542/2025Numero sezionale 4200/2026Numero di raccolta generale 15024/2026Data pubblicazione 19/05/2026impositivo, giacché le aree industriali producevano rifiuti speciali nonassimilabili e pertanto non tassabili.5. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha deciso consentenza n. 2407/2024, accogliendo l’appello del Comune. In particolare, ilgiudice d’appello ha affermato che la contribuente non aveva maipresentato l’istanza prevista dal Regolamento per ottenere l’esclusione dellearee produttive di rifiuti speciali e che la documentazione tecnica del 2019fosse irrilevante, perché successiva all’annualità 2018 e non idonea asostituire la dichiarazione preventiva richiesta. Ha inoltre ritenuto piùconfermando quindi la superficie tassabile di mq 8.232,96. Le spese delgrado sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito concontroricorso il comune.7. Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoriaillustrativa ai sensi dell’art. 380.bis.1 c.p.c.8. Con atto datato 13 maggio 2026 e ritualmente depositato dalleparti, le stesse hanno dichiarato rispettivamente di rinunciare e di accettarela rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ, per vizio di inesistenzadella motivazione e/o di una motivazione apparente, e/o di una motivazioneperplessa ed oggettivamente incomprensibile.La società ha sostenuto che i giudici d’appello non abbiano svolto unreale scrutinio delle sue difese e che l’apparato argomentativo risultiincoerente, contraddittorio e non idoneo a rendere comprensibili le ragionidella decisione.Numero registro generale 542/2025Numero sezionale 4200/2026Numero di raccolta generale 15024/2026Data pubblicazione 19/05/2026In particolare, la ricorrente ha lamentato che la sentenza impugnataavrebbe erroneamente fondato la propria ratio decidendi sull’art. 26 delRegolamento TARI, relativo alle richieste di riduzione da presentarsi entroil 30 giugno dell’anno di riferimento, ritenendo che la contribuente nonavesse presentato la dichiarazione necessaria per beneficiare delle“agevolazioni correlate all’autosmaltimento dei rifiuti speciali”. Secondo laUOP, tale ricostruzione sarebbe radicalmente inconferente rispetto allarealtà dei fatti, poiché nel caso di specie non si discuteva di agevolazioni oriduzioni tariffarie, bensì della mancanza del presupposto stesso della TARI,trattandosi di aree produttive di rifiuti speciali non assimilabili, escluse perlegge dall’imposizione.La ricorrente ha inoltre contestato l’affermazione contenuta nellasentenza d’appello secondo cui la relazione tecnica depositata nel 2019 nonavrebbe potuto valere quale dichiarazione preventiva, rilevando che essanon costituiva affatto un documento “tardivo”, ma parte integrante esuccessiva di una perizia giurata già prodotta nel 2014. La motivazionesarebbe dunque affetta da un errore evidente, oltre che da un difetto dicomprensibilità, poiché confonde l’istituto delle dichiarazioni esentative conla disciplina delle aree produttive di rifiuti speciali non assimilabili, per lequali – ribadisce la ricorrente – non esiste alcuna “agevolazione” darichiedere, ma un’esclusione legale automatica previa dimostrazionedocumentale.Sulla base di tali rilievi, la UOP ha sostenuto che la sentenzaimpugnata presenti una struttura argomentativa meramente apparente,non idonea a rendere percepibile l’iter logico seguito dal giudice d’appello eche quindi ne debba derivare la nullità.Il Comune controricorrente sostiene, tra l’altro, che la societàcontribuente non aveva diritto ad alcuna riduzione per non aver assolto agliobblighi previsti dagli articoli 26, 30 e 32 del regolamento comunale,Numero registro generale 542/2025Numero sezionale 4200/2026Numero di raccolta generale 15024/2026Data pubblicazione 19/05/2026prescritti come altrettante condizioni per il riconoscimento al dirittodell’agevolazione TARI.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., sotto il profilo della violazione dell’art. 1, commida 639 a 736 della Legge n. 147/2013.Il secondo motivo censura la sentenza per avere ritenuto tassabili aifini TARI le superfici industriali nelle quali, secondo la ricorrente, siproducono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, che per leggedevono essere smaltiti a spese del produttore e non concorrono allaquantificazione della superficie imponibile. La UOP contesta che la Corteterritoriale abbia applicato “in via presuntiva” la superficie del 2018 ancheal 2016 e denuncia che ciò violi i principi di cui ai commi 641 e 649 dell’art.1 L. 147/2013. Richiama inoltre le varie perizie che avrebbero stimato insoli mq 1.401,75 le aree realmente produttive di rifiuti urbani, opponendoche le restanti zone dello stabilimento non sarebbero tassabili.Secondo il Comune, il motivo è nuovamente inammissibile perchévolto a contestare valutazioni di merito sulla superficie tassabile. Aggiungeche la società non ha mai presentato la dichiarazione prevista dalRegolamento TARI per delimitare le aree produttive di rifiuti speciali echiedere la relativa esclusione dalla tassazione e richiama giurisprudenzasecondo cui l’esenzione o l’esclusione per aree di produzione di rifiutispeciali richiede sempre un’adeguata delimitazione e dichiarazione delcontribuente, non potendo essere riconosciuta d’ufficio. Fa inoltre rilevareche la perizia societaria non avrebbe smentito le risultanze del verbale disopralluogo del 13 aprile 2018, redatto in contraddittorio e mai contestatoanaliticamente.3. Con atto datato 13 maggio 2026 e ritualmente depositato dalleparti, le stesse hanno dichiarato rispettivamente di rinunciare al giudizio edi accettare la rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese di lite.4. Il collegio dispone in conformità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.Numero registro generale 542/2025Numero sezionale 4200/2026Numero di raccolta generale 15024/2026Data pubblicazione 19/05/20265. Il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigettoo di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l'applicabilitàdell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inseritodall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosidi norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, distretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quellaprevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogniulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485;Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021,n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4maggio 2023, n. 11672). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15024/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris