CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 27059/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 21/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, in riforma della sentenza del Tribunale di Chieti appellata dall'imputato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di concorso in rapina aggravata, porto abusivo di arma impropria e di false generalità a p.u., per non aver commesso il fatto. Al riguardo, deduce il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riguardo al contenuto delle deposizioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la violazione degli artt. 110, 494, 628 cod. pen. e 192, 546, 603 e 605 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della prova scientifica (perizia antropometrica disposta dalla stessa Corte territoriale). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Per come evidenziato dal Procuratore generale presso questa Corte nella requisitoria, coglie nel segno la doglianza del Pubblico ministero ricorrente in termini di travisamento della prova testimoniale rappresentata dalla deposizione del teste Pedrazzi. Invero, questi, ufficiale di polizia giudiziaria, era stato testimone diretto di una rapina - commessa in Teramo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (e, quindi, poco tempo dopo quella oggetto del ricorso in esame, verificatasi il 21/12/2012 in [OSCURATO:PERSONA]) - attribuita con certezza al Mirabelli e al [OSCURATO:PERSONA], originario coimputato anche della rapina oggetto dell'odierno procedimento che ha definito la sua posizione con il rito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. Pertanto, il teste non si era - come erroneamente rilevato nella decisione impugnata - genericamente «occupato a livello investigativo» della precedente rapina di Teramo, ma aveva direttamente osservato il Mirabelli durante l'azione delittuosa, svoltasi sotto plurimi profili in modo sovrapponibile a quella oggetto del ricorso (cfr. il ricorso nella parte in cui si sottolineano i particolari notati dal Pedrazzi nell'occasione, sia quanto alle caratteristiche fisiche del Mirabelli, sia quanto alle modalità di consumazione della rapina, di tipo singolare, in quanto una persona, poi rivelatasi uno dei rapinatori, lo invitava con modi garbati a seguirlo per un controllo di polizia asserendo di essere un appartenente alla guardia di finanza).Tale errores appare decisivo ai fini dell'apprezzamento della rilevanza indiziaria nell'individuazione certa del detto Mirabelli quale autore anche della rapina in esame, fondata sulla comparazione delle immagini della detta rapina con quanto de visu direttamente percepito e constatato dal teste in occasione della rapina di Teramo; e ciò, alla luce dell'orientamento della Corte di legittimità che annette efficacia dimostrativa indiziaria alla circostanziata individuazione derivante dalla comparazione tra immagini su base esclusivamente percettiva ad opera della polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013 - 01; Sez. 2, n. 15308 del 07/04/2010, Bruni, Rv. 246925 - 01; da ultimo, ex multis, Sez. 1, n. 14795 del 16/03/2023, n.m., in motivazione pag. 6). 2. Parimenti fondate, nei sensi di cui in motivazione, risultano anche le censure mosse riguardo all'apprezzamento degli esiti della perizia antropometrica, disposta dalla Corte d'appello e sfociata nell'affermazione della compatibilità parziale tra le immagini dell'autore della rapina di Teramo (in data 21/12/2012) e la foto segnaletica dell'imputato. Invero, pur dovendosi escludere l'ipotizzato travisamento, non emergendo che la Corte di merito abbia fatto riferimento ad un risultato probatorio differente da quello asseverato dal perito d'ufficio, risulta fondato il rilievo del Pubblico ministero ricorrente laddove censura la sentenza impugnata per non avere la Corte d'appello fatto buon governo dei principi che regolano il ragionamento indiziario. Alla verifica antropometrica eseguita dal perito, la Corte di merito ha, infatti, attribuito una valenza autonoma di carattere decisivo, omettendone una comparazione e valutazione unitamente agli altri elementi di prova acquisiti. Inoltre, anziché verificare se le coincidenze non affatto minimali registrate dal perito a livello di caratteri somatici potessero assumere una valenza individualizzanti alla luce dell'individuazione effettuata dal teste di polizia giudiziaria - che dell'imputato aveva avuto occasione di scorgere fattezze e caratteristiche - ha al contrario effettuato una comparazione tra i "mezzi di prova" volta a stabilire una loro gerarchia in termini di affidabilità. Invece, il compito della Corte di merito era quello di verificare se la serie di coincidenze a livello di alcuni caratteri somatici rilevate dal perito, potessero, in una visione unitaria con gli altri indizi acquisiti, consentire di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, tenuto anche conto del fatto che non risultano essere state formulate ipotesi alternative. E ciò, in particolare, in conformità al principio secondo il quale in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione parcellizzata ed atomistica dei singoli indizi ma deve procedere anche ad un esame globale degli stessi al fine di verificare se l'ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa essere superata (Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321 - 01; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02). 3. E tanto vale anche con riguardo all'ulteriore elemento costituito dal singolare modus operandi posto in essere dai rapinatori, riproduttivo di analogo comportamento posto in essere sempre dai due coimputati in occasione di analoga e temporalmente ravvicinata rapina. Al riguardo, non sfornita di rilievo risulta la censura di manifesta illogicità della motivazione sollevata dal Pubblico ministero ricorrente laddove ha evidenziato come la svalutazione della portata indiziaria di tale elemento finisca per essere del tutto eccentrica, in quanto basata sulla affermata assenza di una capacità dimostrativa di tipo individualizzante che dovrebbe riconoscersi alle modalità di commissione del reato. Ma delle due l'una: se nella condotta si rivelano elementi riconoscitivi dell'imputato, allora l'indizio non è costituito dal medesimo modus operandi, bensì dall'elemento di tipo relazionale direttamente riferibile all'incolpato; nel caso in esame, invece, l'indizio - e in tale veste andava valutato - è costituito dalla singolare analogia che accompagna le due rapine (sul punto vedi pag. 5 del ricorso ove sono evidenziate le particolari modalità riferibili anche alla successione degli eventi, alla fungibilità dei correi, all'obiettivo preso di mira, ecc.), ai danni di istituti di credito, temporalmente ravvicinate e dalla circostanza che una di queste è certamente riferibile ai due coimputati. 4. In conclusione, ritiene il Collegio che la Corte territoriale non abbia offerto una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti, specie se di carattere tecnico-scientifico, idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado, così disattendendo l'obbligo di motivazione c.d. rafforzata, operante in caso di ribaltamento in appello della sentenza di condanna in primo grado, stante il principio secondo il quale il giudice d'appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non è obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ma è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (così, tra le altre, Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, C, Rv. 270149 - 01; Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, Frigerio, Rv. 281404 - 01).Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugn