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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45234/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 novembre 2021, la Corte di appello di Messina ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui, il 9 ottobre 2017, era stata rigettata l'istanza presentata al fine di ottenere la restituzione dei beni sequestrati nell'ambito di un procedimento penale promosso nei suoi confronti e definito con sentenza di quell'ufficio giudiziario del 12 ottobre 2015, divenuta irrevocabile il 14 febbraio 2017.

Con il medesimo provvedimento del 24 novembre 2021, la Corte di appello ha dichiarato inammissibili le richieste presentate dai congiunti di [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta che la Corte di appello ha disatteso l'istanza di restituzione sul postulato della disposta confisca, in sede di cognizione, dei beni de quitus agitur che, tuttavia, non avrebbe potuto colpire, in forza di quanto disposto al tempo del sequestro, beni di valore superiore a 120.000 euro e che, peraltro, ha di fatto colpito beni di proprietà di persone estranee al procedimento penale.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, passibile di accoglimento.

2. [OSCURATO:PERSONA] è stato imputato in un procedimento penale — nel quale rispondeva dei reati di associazione a delinquere, induzione indebita a dare o a promettere utilità, falso ideologico — nell'ambito del quale la Corte di appello di Messina, con sentenza del 12 ottobre 2015 (in riforma della decisione di primo grado, con cui egli era stato condannato alla pena di nove anni di reclusione), ha emesso, in relazione a tutti gli addebiti, sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.

Con sentenza n. 9153 del 14 febbraio 2017, la Corte di cassazione, adita da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato quella della Corte di appello con esclusivo riferimento alle statuizioni civili afferenti al reato associativo, la cui prescrizione era maturata in epoca precedente alla sentenza di primo grado.

La declaratoria di inammissibilità, nel resto, del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha, quindi, determinato l'irrevocabilità della condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili, Ministero dell'Economia e delle Finanze e [OSCURATO:PERSONA], in dipendenza dei reati diversi da quello associativo, estintisi dopo l'emissione della sentenza di primo grado.

3. [OSCURATO:PERSONA] promosso, il 14 aprile 2017, incidente di esecuzione inteso alla restituzione dei beni che gli erano stati sequestrati nel procedimento penale sopra menzionato, la Corte di appello, con ordinanza del 9 ottobre 2017, la ha rigettata sul rilievo della assoggettabilità a confisca — peraltro già disposta dal giudice della cognizione — dei beni sequestrati, costituenti profitto dei reati commessi dall'imputato.

Proposta, da parte di [OSCURATO:PERSONA], opposizione all'ordinanza del 9 ottobre 2017, la Corte di appello (successivamente ad un primo provvedimento del 19 novembre 2018, annullato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 23398 del 14 luglio 2020) la ha rigettata con l'ordinanza oggetto della presente impugnazione.

In quest'ultima circostanza, la Corte di appello ha, tra l'altro, osservato (cfr., in particolare, il secondo foglio, penultimo periodo) che le statuizioni civili relative ai reati diversi da quello associativo sono «già di per sé idonee a fondare il provvedimento di confisca».

Così facendo, ha, con ogni evidenza, sovrapposto profili tra di loro eterogenei, che afferiscono, rispettivamente, alla tutela del credito connesso all'esercizio dell'azione civile ed alla devoluzione al patrimonio dello Stato dei proventi delle accertate attività delittuose.

Posto, invero, che la richiesta di restituzione presentata da [OSCURATO:PERSONA], quantunque estesa a tutti i beni sequestrati in suo pregiudizio, è stata espressamente riconnessa alle statuizioni civili, può logicamente ritenersi — anche in considerazione delle argomentazioni ad essa sottese e della documentazione allegata — che essa avesse ad oggetto i beni sui quali era stato eseguito il disposto sequestro conservativo, sicché deve, quantomeno, dubitarsi della pertinenza l riferimento, nel provvedimento impugnato ed in quello avverso il quale è stata proposta opposizione, alla confisca che, per quanto indicato dalla Corte di appello nell'ordinanza del 9 ottobre 2017, avrebbe colpito, in forza di considerazioni che nulla hanno a che vedere con l'esercizio dell'azione civile, il profitto del reato.

Non è senza significato, del resto, che nel fascicolo trasmesso al giudice di legittimità sia stata inserita copia di decreti di sequestro probatorio e preventivo, emessi nel procedimento penale a carico dell'odierno ricorrente il quale, per contro, ha allegato documentazione afferente al sequestro conservativo autorizzato dal Giudice per le indagini preliminari sui suoi beni mobili ed immobili, sino alla concorrenza della somma di euro 120.000.Rilevato, ancora, che, per quanto si evince dagli atti trasmessi, il Tribunale di Messina, all'esito del giudizio di primo grado nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la «confisca dei beni in sequestro» (statuizione che, va incidentalmente notato, il giudice dell'esecuzione stima, almeno implicitamente, essere divenuta definitiva ed insuscettibile di revoca), tangibile si palesa il deficit motivatorio del provvedimento impugnato, che va colmato, previo suo annullamento con rinvio alla Corte di appello di Messina, attraverso un accertamento specificamente mirato alla verifica della persistenza del sequestro conservativo e della sua eventuale conversione in pignoramento, con la conseguente individuazione, in questo caso, del giudice competentea., (KAA9c,- P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 novembre 2021, la Corte di appello di Messina ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui, il 9 ottobre 2017, era stata rigettata l'istanza presentata al fine di ottenere la restituzione dei beni sequestrati nell'ambito di un procedimento penale promosso nei suoi confronti e definito con sentenza di quell'ufficio giudiziario del 12 ottobre 2015, divenuta irrevocabile il 14 febbraio 2017. Con il medesimo provvedimento del 24 novembre 2021, la Corte di appello ha dichiarato inammissibili le richieste presentate dai congiunti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta che la Corte di appello ha disatteso l'istanza di restituzione sul postulato della disposta confisca, in sede di cognizione, dei beni de quitus agitur che, tuttavia, non avrebbe potuto colpire, in forza di quanto disposto al tempo del sequestro, beni di valore superiore a 120.000 euro e che, peraltro, ha di fatto colpito beni di proprietà di persone estranee al procedimento penale. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, passibile di accoglimento. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato imputato in un procedimento penale — nel quale rispondeva dei reati di associazione a delinquere, induzione indebita a dare o a promettere utilità, falso ideologico — nell'ambito del quale la Corte di appello di Messina, con sentenza del 12 ottobre 2015 (in riforma della decisione di primo grado, con cui egli era stato condannato alla pena di nove anni di reclusione), ha emesso, in relazione a tutti gli addebiti, sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. Con sentenza n. 9153 del 14 febbraio 2017, la Corte di cassazione, adita da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato quella della Corte di appello con esclusivo riferimento alle statuizioni civili afferenti al reato associativo, la cui prescrizione era maturata in epoca precedente alla sentenza di primo grado. La declaratoria di inammissibilità, nel resto, del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha, quindi, determinato l'irrevocabilità della condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili, Ministero dell'Economia e delle Finanze e [OSCURATO:PERSONA], in dipendenza dei reati diversi da quello associativo, estintisi dopo l'emissione della sentenza di primo grado. 3. [OSCURATO:PERSONA] promosso, il 14 aprile 2017, incidente di esecuzione inteso alla restituzione dei beni che gli erano stati sequestrati nel procedimento penale sopra menzionato, la Corte di appello, con ordinanza del 9 ottobre 2017, la ha rigettata sul rilievo della assoggettabilità a confisca — peraltro già disposta dal giudice della cognizione — dei beni sequestrati, costituenti profitto dei reati commessi dall'imputato. Proposta, da parte di [OSCURATO:PERSONA], opposizione all'ordinanza del 9 ottobre 2017, la Corte di appello (successivamente ad un primo provvedimento del 19 novembre 2018, annullato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 23398 del 14 luglio 2020) la ha rigettata con l'ordinanza oggetto della presente impugnazione. In quest'ultima circostanza, la Corte di appello ha, tra l'altro, osservato (cfr., in particolare, il secondo foglio, penultimo periodo) che le statuizioni civili relative ai reati diversi da quello associativo sono «già di per sé idonee a fondare il provvedimento di confisca». Così facendo, ha, con ogni evidenza, sovrapposto profili tra di loro eterogenei, che afferiscono, rispettivamente, alla tutela del credito connesso all'esercizio dell'azione civile ed alla devoluzione al patrimonio dello Stato dei proventi delle accertate attività delittuose. Posto, invero, che la richiesta di restituzione presentata da [OSCURATO:PERSONA], quantunque estesa a tutti i beni sequestrati in suo pregiudizio, è stata espressamente riconnessa alle statuizioni civili, può logicamente ritenersi — anche in considerazione delle argomentazioni ad essa sottese e della documentazione allegata — che essa avesse ad oggetto i beni sui quali era stato eseguito il disposto sequestro conservativo, sicché deve, quantomeno, dubitarsi della pertinenza l riferimento, nel provvedimento impugnato ed in quello avverso il quale è stata proposta opposizione, alla confisca che, per quanto indicato dalla Corte di appello nell'ordinanza del 9 ottobre 2017, avrebbe colpito, in forza di considerazioni che nulla hanno a che vedere con l'esercizio dell'azione civile, il profitto del reato. Non è senza significato, del resto, che nel fascicolo trasmesso al giudice di legittimità sia stata inserita copia di decreti di sequestro probatorio e preventivo, emessi nel procedimento penale a carico dell'odierno ricorrente il quale, per contro, ha allegato documentazione afferente al sequestro conservativo autorizzato dal Giudice per le indagini preliminari sui suoi beni mobili ed immobili, sino alla concorrenza della somma di euro 120.000.Rilevato, ancora, che, per quanto si evince dagli atti trasmessi, il Tribunale di Messina, all'esito del giudizio di primo grado nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la «confisca dei beni in sequestro» (statuizione che, va incidentalmente notato, il giudice dell'esecuzione stima, almeno implicitamente, essere divenuta definitiva ed insuscettibile di revoca), tangibile si palesa il deficit motivatorio del provvedimento impugnato, che va colmato, previo suo annullamento con rinvio alla Corte di appello di Messina, attraverso un accertamento specificamente mirato alla verifica della persistenza del sequestro conservativo e della sua eventuale conversione in pignoramento, con la conseguente individuazione, in questo caso, del giudice competentea., (KAA9c,- P.Q.M. 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