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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21961/2026

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pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza n. 3935/23 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata in data 28giugno 2023.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1.

Con sentenza n. 3935/23, pubblicata in data 28 giugno2023, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] delLazio ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] ed Adriana FilosaNumero registro generale 2551/2024Numero sezionale 5120/2026Numero di raccolta generale 21961/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverso la sentenza n. 619/19 della Commissione TributariaProvinciale di Latina, la quale aveva dichiarato inammissibile ilricorso delle contribuenti avverso l’avviso di accertamento n.LT56456/2018, con il quale l’amministrazione avevaprovveduto a rettificare -in seguito alla presentazione di unmodello DOCFA conseguente ad una diversa distribuzione deglispazi interni- la classe (da 1 a 7) e la rendita catastale (daeuro 1.301,47 ad euro 3.548,68) di un’unità immobiliareubicata in Terracina (LT).2.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tremotivi di impugnazione ed illustrando ulteriormente le suedifese con memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non si sono costituite,rimanendo intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

E’ opportuno rilevare, innanzi tutto, che, sebbeneproposto dall’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] diLatina, il ricorso deve intendersi comunque riferibile all’Agenziadelle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. n. 15907/26).2.

Il ricorso -passando al merito della controversia- èfondato ed, in quanto tale, merita accoglimento.3.

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità dellasentenza o del procedimento, in relazione all’art. 132, secondocomma, num. 4, c.p.c. ed all’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, permotivazione inesistente o apparente.

Nella decisione, infatti,non era rinvenibile alcun riferimento alla sentenza di primogrado ed alle ragioni per cui il ricorso proposto dallecontribuenti, dichiarato inammissibile dalla CommissioneNumero registro generale 2551/2024Numero sezionale 5120/2026Numero di raccolta generale 21961/2026Data pubblicazione 26/06/2026Tributaria Provinciale di Latina, dovesse reputarsi, invece,ammissibile.

Inoltre, non era presente, in essa, alcun accennoai “vizi di legittimità dell’appello evidenziati dall’ufficio nelle suedifese”, atteso che, attraverso l’atto di gravame, le contribuentisi erano limitate a contestare genericamente la sentenzaimpugnata, “senza offrire argomenti a confutazione delladeclaratoria di inammissibilità”, ed a discettare, ex novo, sulclassamento dell’immobile, riguardo alle cui caratteristichenulla era stato detto -e comprovato- in prime cure.4.

Il motivo è fondato.4.1.

E’ denunciabile in cassazione, invero, solamentel’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass., sez.un., n. 8053/14).Secondo questi canoni assiologici, quindi, non sono piùconfigurabili le censure di contraddittorietà ed insufficienzadella motivazione, in quanto il sindacato di legittimità su diessa non può che essere circoscritto alla mera verifica dellaviolazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111,sesto comma, Cost. (cfr. Cass. n. 22598/18).La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelNumero registro generale 2551/2024Numero sezionale 5120/2026Numero di raccolta generale 21961/2026Data pubblicazione 26/06/2026senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22).La motivazione, invece, è solo apparente -e la sentenza ènulla perché affetta da error in procedendo- allorquando,benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, siccome recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudicante per la formazione del proprioconvincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compitodi integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr.Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18,Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25).4.2.

Ebbene, nella vicenda in esame, i giudici di secondogrado, nella parte della sentenza impugnata destinata alladescrizione dello svolgimento del processo, hanno fattopresente che il ricorso delle contribuenti era stato dichiaratoinammissibile, “tenuto conto della genericità dei motivi”, che leappellanti avevano impugnato la decisione di prime cureperché le ragioni di doglianza ivi enunciate, “sebbenesintetiche, erano puntuali e sufficienti”, essendo statocensurato “il metodo comparativo astratto” del quale sisarebbe avvalso l’ufficio, “a fronte di un sopralluogo specificonell’immobile”, e che l’Agenzia delle Entrate, costituendosi ingiudizio, aveva eccepito, ai sensi dell’art. 53 d.lgs. n. 546 delNumero registro generale 2551/2024Numero sezionale 5120/2026Numero di raccolta generale 21961/2026Data pubblicazione 26/06/20261992, la genericità dei motivi, con conseguente inammissibilitàdell’appello, nonché la violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del1992, per essere state sottoposte all’attenzione della corteregionale laziale questioni non specificamente prospettate dallecontribuenti davanti alla [OSCURATO:PERSONA] diLatina.Nella parte destinata all’enunciazione dei motivi delladecisione, invece, hanno evidenziato l’ammissibilitàdell’appello, attenendo “la doglianza … alla congruità delclassamento”, che le contribuenti avevano inteso confutare“attraverso una perizia già richiamata e prodotta in primogrado”, né erano state proposte nuove domande o eccezioni, inquanto “la contestazione riguardava sempre e solo ilclassamento dell’immobile ai fini della rendita catastale” (cfr. lasentenza impugnata, alle pagg. 2 e 3).4.3.

Così determinandosi, però, l’autorità giudiziaria disecondo grado non ha motivato, nei limiti del “minimocostituzionale” testé rammentato, riguardo alle ragionidell’ammissibilità del ricorso intentato dalle contribuentidavanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Latina,tenuto conto delle gravi carenze da quest’ultima riscontrate esfociate nella declaratoria di inammissibilità, ulteriormenteperorata, nelle sue controdeduzioni in sede di appello,dall’Agenzia delle Entrate, la quale, anche attraverso ilrichiamo agli articoli 53 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992, avevamesso in evidenza come le censure fossero assolutamentegeneriche e come, in secondo grado, attraverso motivi digravame altrettanto vaghi ed indeterminati, le contribuentiavessero cercato di porre rimedio alle carenze del ricorsoNumero registro generale 2551/2024Numero sezionale 5120/2026Numero di raccolta generale 21961/2026Data pubblicazione 26/06/2026introduttivo del giudizio, integrando inammissibilmente, sulpiano assertivo e probatorio, le proprie difese.A queste eccezioni -e fermo restando che la motivazionedella sentenza impugnata non spiega in alcun modo perché ilricorso, per la genericità delle censure, da non confondere conl’omissione tout court delle censure, dovesse essere reputatoammissibile- la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] non ha dato risposta mediante una motivazioneidonea ad esplicitare le ragioni del convincimento trasfuso neldecisum: essa, infatti, si è limitata a dire che “la doglianza”sulla quale erano imperniate le difese delle contribuentiavrebbe reso l’appello ammissibile), senza chiarire perché nonfosse caratterizzata -contrariamente a quanto sostenutodall’Agenzia delle Entrate- da profili di genericità edindeterminatezza, e -non di meno- a sostenere, in termini,peraltro, assolutamente apodittici, l’insussistenza di domandeed eccezioni nuove, in quanto “la contestazione riguardavasempre e solo il classamento dell’immobile ai fini della renditacatastale”, senza dire perché, avuto riguardo all’eccepitavaghezza del ricorso introduttivo del giudizio, riscontrata dallacorte provinciale pontina, le difese articolate in secondo gradodalle contribuenti non integrassero nuove argomentazioni ecircostanze di fatto rispetto a quelle prospettate in primogrado.5.

In conclusione, il primo motivo è fondato e deve essereaccolto, assorbiti il secondo ed il terzo (con i quali la ricorrente,ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., hadedotto: -la violazione o falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n.546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., per non essere statoNumero registro generale 2551/2024Numero sezionale 5120/2026Numero di raccolta generale 21961/2026Data pubblicazione 26/06/2026rilevato “l’ampliamento del thema decidendum operato in sededi appello dalle ricorrenti”, le quali, al fine “di sanare il vizio diinammissibilità del ricorso di primo grado”, avevanoprospettato “generiche contestazioni del criterio comparativousato dall’ufficio” ed avevano richiamato “documentazionetecnica” prodotta solo in secondo grado e della quale, in ognicaso, non c’era traccia nel fascicolo telematico; -la violazione ofalsa applicazione dell’art. 56 reg. [OSCURATO:PERSONA] EdilizioUrbano e dell’art. 1 d.m. n. 701 del 1994, per essere statareputata non corretta la rettifica, nonostante fosse statacondotta tenendo conto dei presupposti previsti dalla legge edelle caratteristiche del bene, in relazione al quale erano stateindicate, ad ulteriore conferma dei risultati raggiunti, unitàimmobiliari di comparazione): la sentenza impugnata, perl’effetto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione,affinché effettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondoed il terzo e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; rinviaalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, indiversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio eprovveda, altresì, alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza n. 3935/23 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata in data 28giugno 2023.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con sentenza n. 3935/23, pubblicata in data 28 giugno2023, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] delLazio ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] ed Adriana FilosaNumero registro generale 2551/2024Numero sezionale 5120/2026Numero di raccolta generale 21961/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverso la sentenza n. 619/19 della Commissione TributariaProvinciale di Latina, la quale aveva dichiarato inammissibile ilricorso delle contribuenti avverso l’avviso di accertamento n.LT56456/2018, con il quale l’amministrazione avevaprovveduto a rettificare -in seguito alla presentazione di unmodello DOCFA conseguente ad una diversa distribuzione deglispazi interni- la classe (da 1 a 7) e la rendita catastale (daeuro 1.301,47 ad euro 3.548,68) di un’unità immobiliareubicata in Terracina (LT).2. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tremotivi di impugnazione ed illustrando ulteriormente le suedifese con memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non si sono costituite,rimanendo intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ opportuno rilevare, innanzi tutto, che, sebbeneproposto dall’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] diLatina, il ricorso deve intendersi comunque riferibile all’Agenziadelle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. n. 15907/26).2. Il ricorso -passando al merito della controversia- èfondato ed, in quanto tale, merita accoglimento.3. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità dellasentenza o del procedimento, in relazione all’art. 132, secondocomma, num. 4, c.p.c. ed all’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, permotivazione inesistente o apparente. Nella decisione, infatti,non era rinvenibile alcun riferimento alla sentenza di primogrado ed alle ragioni per cui il ricorso proposto dallecontribuenti, dichiarato inammissibile dalla CommissioneNumero registro generale 2551/2024Numero sezionale 5120/2026Numero di raccolta generale 21961/2026Data pubblicazione 26/06/2026Tributaria Provinciale di Latina, dovesse reputarsi, invece,ammissibile. Inoltre, non era presente, in essa, alcun accennoai “vizi di legittimità dell’appello evidenziati dall’ufficio nelle suedifese”, atteso che, attraverso l’atto di gravame, le contribuentisi erano limitate a contestare genericamente la sentenzaimpugnata, “senza offrire argomenti a confutazione delladeclaratoria di inammissibilità”, ed a discettare, ex novo, sulclassamento dell’immobile, riguardo alle cui caratteristichenulla era stato detto -e comprovato- in prime cure.4. Il motivo è fondato.4.1. E’ denunciabile in cassazione, invero, solamentel’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass., sez.un., n. 8053/14).Secondo questi canoni assiologici, quindi, non sono piùconfigurabili le censure di contraddittorietà ed insufficienzadella motivazione, in quanto il sindacato di legittimità su diessa non può che essere circoscritto alla mera verifica dellaviolazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111,sesto comma, Cost. (cfr. Cass. n. 22598/18).La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelNumero registro generale 2551/2024Numero sezionale 5120/2026Numero di raccolta generale 21961/2026Data pubblicazione 26/06/2026senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22).La motivazione, invece, è solo apparente -e la sentenza ènulla perché affetta da error in procedendo- allorquando,benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, siccome recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudicante per la formazione del proprioconvincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compitodi integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr.Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18,Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25).4.2. Ebbene, nella vicenda in esame, i giudici di secondogrado, nella parte della sentenza impugnata destinata alladescrizione dello svolgimento del processo, hanno fattopresente che il ricorso delle contribuenti era stato dichiaratoinammissibile, “tenuto conto della genericità dei motivi”, che leappellanti avevano impugnato la decisione di prime cureperché le ragioni di doglianza ivi enunciate, “sebbenesintetiche, erano puntuali e sufficienti”, essendo statocensurato “il metodo comparativo astratto” del quale sisarebbe avvalso l’ufficio, “a fronte di un sopralluogo specificonell’immobile”, e che l’Agenzia delle Entrate, costituendosi ingiudizio, aveva eccepito, ai sensi dell’art. 53 d.lgs. n. 546 delNumero registro generale 2551/2024Numero sezionale 5120/2026Numero di raccolta generale 21961/2026Data pubblicazione 26/06/20261992, la genericità dei motivi, con conseguente inammissibilitàdell’appello, nonché la violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del1992, per essere state sottoposte all’attenzione della corteregionale laziale questioni non specificamente prospettate dallecontribuenti davanti alla [OSCURATO:PERSONA] diLatina.Nella parte destinata all’enunciazione dei motivi delladecisione, invece, hanno evidenziato l’ammissibilitàdell’appello, attenendo “la doglianza … alla congruità delclassamento”, che le contribuenti avevano inteso confutare“attraverso una perizia già richiamata e prodotta in primogrado”, né erano state proposte nuove domande o eccezioni, inquanto “la contestazione riguardava sempre e solo ilclassamento dell’immobile ai fini della rendita catastale” (cfr. lasentenza impugnata, alle pagg. 2 e 3).4.3. Così determinandosi, però, l’autorità giudiziaria disecondo grado non ha motivato, nei limiti del “minimocostituzionale” testé rammentato, riguardo alle ragionidell’ammissibilità del ricorso intentato dalle contribuentidavanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Latina,tenuto conto delle gravi carenze da quest’ultima riscontrate esfociate nella declaratoria di inammissibilità, ulteriormenteperorata, nelle sue controdeduzioni in sede di appello,dall’Agenzia delle Entrate, la quale, anche attraverso ilrichiamo agli articoli 53 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992, avevamesso in evidenza come le censure fossero assolutamentegeneriche e come, in secondo grado, attraverso motivi digravame altrettanto vaghi ed indeterminati, le contribuentiavessero cercato di porre rimedio alle carenze del ricorsoNumero registro generale 2551/2024Numero sezionale 5120/2026Numero di raccolta generale 21961/2026Data pubblicazione 26/06/2026introduttivo del giudizio, integrando inammissibilmente, sulpiano assertivo e probatorio, le proprie difese.A queste eccezioni -e fermo restando che la motivazionedella sentenza impugnata non spiega in alcun modo perché ilricorso, per la genericità delle censure, da non confondere conl’omissione tout court delle censure, dovesse essere reputatoammissibile- la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] non ha dato risposta mediante una motivazioneidonea ad esplicitare le ragioni del convincimento trasfuso neldecisum: essa, infatti, si è limitata a dire che “la doglianza”sulla quale erano imperniate le difese delle contribuentiavrebbe reso l’appello ammissibile), senza chiarire perché nonfosse caratterizzata -contrariamente a quanto sostenutodall’Agenzia delle Entrate- da profili di genericità edindeterminatezza, e -non di meno- a sostenere, in termini,peraltro, assolutamente apodittici, l’insussistenza di domandeed eccezioni nuove, in quanto “la contestazione riguardavasempre e solo il classamento dell’immobile ai fini della renditacatastale”, senza dire perché, avuto riguardo all’eccepitavaghezza del ricorso introduttivo del giudizio, riscontrata dallacorte provinciale pontina, le difese articolate in secondo gradodalle contribuenti non integrassero nuove argomentazioni ecircostanze di fatto rispetto a quelle prospettate in primogrado.5. In conclusione, il primo motivo è fondato e deve essereaccolto, assorbiti il secondo ed il terzo (con i quali la ricorrente,ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., hadedotto: -la violazione o falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n.546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., per non essere statoNumero registro generale 2551/2024Numero sezionale 5120/2026Numero di raccolta generale 21961/2026Data pubblicazione 26/06/2026rilevato “l’ampliamento del thema decidendum operato in sededi appello dalle ricorrenti”, le quali, al fine “di sanare il vizio diinammissibilità del ricorso di primo grado”, avevanoprospettato “generiche contestazioni del criterio comparativousato dall’ufficio” ed avevano richiamato “documentazionetecnica” prodotta solo in secondo grado e della quale, in ognicaso, non c’era traccia nel fascicolo telematico; -la violazione ofalsa applicazione dell’art. 56 reg. [OSCURATO:PERSONA] EdilizioUrbano e dell’art. 1 d.m. n. 701 del 1994, per essere statareputata non corretta la rettifica, nonostante fosse statacondotta tenendo conto dei presupposti previsti dalla legge edelle caratteristiche del bene, in relazione al quale erano stateindicate, ad ulteriore conferma dei risultati raggiunti, unitàimmobiliari di comparazione): la sentenza impugnata, perl’effetto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione,affinché effettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondoed il terzo e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; rinviaalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, indiversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio eprovveda, altresì, alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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