CassazionedecretoSezione 7Decisione del 12 aprile 2024
Cassazione n. 19662/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo afferente alla dedotta nullità per l'omessa notificazione al difensore di fiducia dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e del decreto di citazione a giudizio è stato oggetto di adeguata disamina da parte della Corte di appello, essendo stato verificato che il difensore di fiducia ha preso parte all'intero giudizio di primo grado, conseguentemente, quanto all'omessa notifica della citazione a giudizio del difensore trova applicazione la sanatoria prevista dall'art. 184, comma 1, c.p.p. mentre la nullità a regime intermedio, derivata dall'omesso avviso previsto dall'art. 415-bis c.p.p., è comunque sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato (ex art. 438, comma 6-bis, richiamato dall'art. 556 c.P.P.); ritenuto che le deduzioni sviluppate nei residui motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Palermo, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della pericolosità desunta dalla recidiva reiterata, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che anche le censure in merito all'applicazione della recidiva reiterata ed al trattamento sanzionatorio appaiono riproduttive dei motivi di appello, respinti con motivazione adeguata, in considerazione dei numerosi e gravi precedenti penali apprezzati, in modo non illogico, quali indici di una maggiore pericolosità dell'imputato, tenuto conto altresì del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sancito dall'art. 69, comma 4, c.p.; ritenuto che la memoria difensiva prodotta dal difensore per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] 'ere