CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 1987
Cassazione n. 08350/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d'appello di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sette di arresto ed euro 1.500 di ammenda, con confisca e distruzione di quanto in sequestro, per aver egli portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico con lama della lunghezza di 7,5 cm rinvenutogli in tasca e, nel baule dell’auto, una mazza da baseball, nonché ancora per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento di cui all’art. 186, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (CdS) diretto a verificare l’assunzione di sostanze alcoliche, stante il suo rilevato stato di alterazione psicofisica. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di rituale ministero difensivo, deducendo otto motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 603 cod. proc. pen., nonché un vizio della motivazione rispetto al rigetto opposto dalla Corte d’appello alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale diretta ad accertare in concreto l’offensività del coltello a serramanico e le effettive dimensioni della mazza da baseball e, infine, verificare la giustificazione fornita dall’imputato. In particolare, si sarebbe dovuto accertare – come desumibile anche da una delega d’indagine rimasta priva di riscontro – l’effettiva offensività del coltello e non sarebbe stata in alcun modo considerata la giustificazione resa dall’imputato contenuta nella relazione di servizio acquisita agli atti dopo l’escussione dell’operante che aveva provveduto al sequestro. Il rigetto da parte della Corte d’appello al richiesto atto istruttorio non sarebbe stato adeguatamente motivato. 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione di legge in relazione all’art. 530 cod. proc. pen. e l’errata applicazione della disciplina incriminatrice rispetto alle giustificazioni rese dall’imputato per il porto degli strumenti atti ad offendere, ovvero che il coltello gli era utile per tagliare l’erba e la mazza da baseball l’aveva dimenticata nel baule dell’auto dopo averla utilizzata per il gioco. 2.3. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione di legge e l’insufficiente motivazione rispetto all’effettiva offensività degli strumenti atti ad offendere in relazione alle loro caratteristiche. Si reiterano le medesime ragioni già esposte nel primo motivo rispetto all’effettiva offensività del coltello e sulle possibili dimensioni della mazza. 2.4. Con il quarto motivo ha denunciato la violazione di legge rispetto al mancato accertamento da parte della Corte d’appello in relazione alla corretta qualificazione giuridica sulla natura del coltello in sequestro quale arma propria o impropria. 2.5. Con il quinto motivo ha denunciato la violazione di legge in relazione all’art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché il relativo vizio della motivazione rispetto alle dimensioni mai rilevate della mazza da baseball e sul suo possibile utilizzo immediato da parte dell’imputato, essendo la stessa all’interno del baule dell’auto. 2.6. Con il sesto motivo ha denunciato la nullità delle operazioni svolte dalla polizia giudiziaria per violazione degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen., nonché 186, comma 7, CdS, 354 e 356 cod. proc. pen. per l’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’effettuazione dell’alcol test da cui era derivato il rifiuto oggetto di condanna. 2.7. Con il settimo motivo ha denunciato il vizio della motivazione nella parte in cui non ha ritenuto applicabile l’art. 131-bis cod. pen. e l’attenuante del caso di lieve entità. 2.8. Con l’ottavo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di doglianza risultano complessivamente infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. Preliminarmente va rilevato che la sentenza impugnata è di conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, si tratta cioè di una pronuncia c.d. “doppia conforme”. Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza, quando le due decisioni di merito concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615). Va ricordato, inoltre, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di “genericità intrinseca”; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di “genericità estrinseca”: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708). E comunque, quando con il ricorso per cassazione si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame, il ricorrente è onerato della necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto ai fini della compiutezza della delibazione richiesta, ovvero al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (tra le tante, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, Rv. 264879). Nel caso in esame, l’indagine di legittimità deve dunque limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell’assenza di manifesto travisamento delle prove, rimanendo esclusa, in sede di legittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (tra le tante, Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205621; Sez. U n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260). Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte limitato. Non c’è, in altri termini, la possibilità di verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Non va, infine, pretermesso che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774). 3. In relazione ai primi cinque motivi, quindi, sulla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello diretta ad accertare in concreto l’offensività del coltello a serramanico e le effettive dimensioni della mazza da baseball (affermazione reiterata più volte nei motivi) e, infine, verificare la giustificazione fornita dall’imputato, la Corte ha motivato escludendone l’assoluta necessità poiché su tali punti era già stato sentito l’agente operante con acquisizione, sull’accordo tra le parti, dell’annotazione di servizio a sua firma da cui era stato possibile anche valutare come inverosimili le giustificazioni rese dall’imputato nell’immediatezza, considerata l’univoca giurisprudenza di legittimità in materia di cui appare sufficiente ricordare Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Rv. 278083 secondo cui il “giustificato motivo” del porto degli oggetti di cui all’art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto, il che, nel caso di specie è stato correttamente escluso. La norma di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 distingue tra le armi improprie - la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona - che sono elencate nel primo comma e il cui porto è sempre vietato, e gli oggetti non destinati per loro natura all’offesa alla persona, descritti nel secondo comma, il cui porto costituisce reato solo se avviene senza giustificato motivo. Gli oggetti indicati nel secondo comma sono a loro volta distinti tra quelli elencati nella sua prima parte, come le armi da punta o da taglio e gli oggetti comunque atti ad offendere, che sono equiparabili alle armi improprie, e gli strumenti non considerati espressamente da punta o da taglio, indicati in modo generico nella seconda parte del comma, il cui porto costituisce reato se, oltre ad essere privo di un giustificato motivo, avviene in circostanze di tempo e luogo tali da renderli chiaramente utilizzabili per l’offesa alla persona (tra le tante, Sez. 1, n. 45184 del 11/10/2023, Rv. 285506) L’affermazione del ricorrente, circa la necessità di accertare l’utilizzabilità in concreto per l’offesa alla persona affinché uno di questi strumenti possa essere considerato un’arma il cui porto costituisce reato, è corretta, ma solo se l’oggetto portato rientra, per le sue caratteristiche, tra gli strumenti non considerati espressamente come arma da punta o da taglio, come il coltello a serramanico in sequestro. La sentenza impugnata lo ha qualificato come uno «strumento da punta e da taglio atto ad offendere». Tale valutazione non è manifestamente illogica, avendo i giudici precisato che l’oggetto in questione era dotato di una lama affilata e tagliente, ed era astrattamente idoneo per l’offesa alla persona, potendo essere utilizzato per minacciare e ledere fisicamente. La sentenza impugnata, pertanto, ha applicato correttamente la norma, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza sopra citata, ritenendo che tale oggetto fosse compreso tra quelli elencati nella prima parte dell’art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, per i quali il porto costituisce reato per il solo fatto di avvenire in assenza di un giustificato motivo, senza che debba anche accertarsi la loro concreta utilizzabilità per l’offesa alla persona, essendo tale utilizzabilità già valutata, in astratto, dal legislatore. Rispetto alla mazza da baseball, la sentenza impugnata ha ritenuto, come detto, correttamente inattuale la giustificazione resa dopo il rinvenimento all’interno dell’auto in un quartiere a forte densità criminale laddove, il ricorrente aveva anche cercato di eludere il controllo, come riferito nell’annotazione di p.g. acquisita agli atti. 4. Anche il sesto motivo con cui si è denunciata la nullità delle operazioni svolte dalla polizia giudiziaria per violazione degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen., nonché 186, comma 7, CdS, 354 e 356 cod. proc. pen. a causa dell’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’effettuazione dell’alcol test da cui era derivato il rifiuto oggetto di condanna, è smentito dalla Corte sulla base di quanto riportato nell’annotazione di p.g. acquisita agli atti da cui risulta che l’avviso era stato dato e il ricorrente aveva deciso di non avvalersene, limitandosi a rifiutare di essere sottoposto ad accertamento. 5. Rispetto al settimo motivo con cui si è denunciato il vizio della motivazione nella parte in cui la Corte d’appello non ha ritenuto applicabile l’art. 131-bis cod. pen. e l’attenuante del caso di lieve entità, esso è manifestamente infondato poiché la Corte ha richiamato la sussistenza di precedenti specifici recenti da cui ha escluso il carattere della non abitualità della condotta. 6. Anche l’ultimo motivo è manifestamente infondato poiché il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche è stato correttamente motivato dai giudici d’appello con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489), né il ricorrente ha va