CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08565/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ttivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 414/2025depositata il 13/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11689/2025Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 8565/2026Data pubblicazione 06/04/2026La [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dalTribunale di Fermo in data 25.10.2019 su istanza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,con cui le era stato ingiunto di pagare la somma complessiva di euro282.817,00, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per realizzazione eindustrializzazione di calzature in favore dell’opponente in regime di sub-fornitura, di cui alle fatture 295, 314, 336 e 337 del 2019.La parte, contestata la qualificazione giuridica del rapporto, ha domandatodi accertare l’inadempimento dell’opposta quanto all’ordine di cui allafattura 336 in ragione del ritardo nell’adempimento, di accertarel’inesistenza del credito per le fatture 295, 314 e 337 per mancato rispettodelle condizioni contrattuali sui termini di pagamento e per mancataesecuzione della prestazione e, in via riconvenzionale, di condannare lacontroparte al risarcimento del danno da mancata disponibilità dellecalzature e all’immagine; in subordine, di revocare il decreto ingiuntivo epronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento dell’altraparte, con condanna dell’opposta al risarcimento dei danni sopramenzionati.La società opposta si è costituita in giudizio, domandando l’accertamentodel contratto di sub-fornitura e la dichiarazione di nullità dello stesso permancanza della forma scritta richiesta ad substantiam, con conferma deldecreto ingiuntivo opposto, atteso il suo diritto al pagamento delleprestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buonafede ai fini dell'esecuzione del contratto; in subordine, la stessa ha chiestoliquidarsi il credito e condannarsi l‘opponente al pagamento della relativasomma.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Fermo, qualificato ilcontratto tra le parti come sub-fornitura, ne ha dichiarato la nullità perinsussistenza della forma scritta prevista ad substantiam, ha revocato ildecreto opposto, ha rigettato tutte le domande delle parti ed ha dispostola compensazione tra le stesse delle spese processuali.Numero registro generale 11689/2025Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 8565/2026Data pubblicazione 06/04/2026Impugnata detta sentenza da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nellaresistenza di [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva anche proposto appello incidentale,la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 414/2025 pubblicata il13.03.2025, ha rigettato sia l’appello principale sia l’appello incidentale edha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti.Nella motivazione, la Corte, tra l’altro e per quanto di interesse in questasede, ha confermato la correttezza della qualificazione giuridica delcontratto come sub-fornitura e dell’accertamento della sua nullità ed haritenuto che l’opposta non avesse fornito prova adeguata dell’esecuzionedelle prestazioni a suo carico.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte d’appello sulla scorta di un unico motivo.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo del ricorso è rubricato come segue: violazione e/oerronea applicazione degli artt. 2 e 3 l. 192/1998, dell’art. 2967 c.c. edell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.In particolare, la Corte d’appello di Ancona avrebbe erroneamente ritenutoche la parte in questione, quale subfornitrice della società [OSCURATO:SOCIETA].,non avrebbe provato l’esecuzione della propria prestazione svoltanell’ambito di un rapporto di subfornitura affetto da nullità per mancanzadi forma scritta e, di conseguenza, non avrebbe maturato il diritto diinvocare il pagamento del dovuto. La ragione dell’erroneità starebbe nelfatto che l’art. 2 l. n. 192/1998 non subordina il diritto al pagamento delleprestazioni effettuate dal fornitore alla formulazione di “offerte” di sorta(tantomeno formali), non presuppone “prove documentali” e neppurerichiede una preventiva costituzione in mora del committente. Alcontrario, il diritto del sub-fornitore di conseguire il pagamento del dovutoNumero registro generale 11689/2025Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 8565/2026Data pubblicazione 06/04/2026sorge quale conseguenza immediata dell’avvenuta esecuzione delleprestazioni a suo carico e diviene esigibile con la comunicazione di ciò alcommittente o con la consegna del bene. Pertanto, la Corte distrettuale,evidentemente condizionata dall’interpretazione della comunicazione viae-mail del 06.08.2019 come offerta, anziché come comunicazionedell’avvenuta esecuzione della prestazione, avrebbe giudicato dettodocumento inidoneo ai fini della prova e non avrebbe utilizzato ai fini delladecisione neppure gli ulteriori elementi documentali acquisiti agli atti.Il motivo è infondato.In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consistenella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindiimplica necessariamente un problema interpretativo della stessa;viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esattainterpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sottol'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi -violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizionedell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della leggein ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anchela prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa(cfr.: Cass. n. 24054/2017; Cass. n. 25182/2024).È stato chiarito che l'applicazione di una norma ad una fattispecie concretaasseritamente ricostruita dal provvedimento impugnato in modo erroneo ocarente non ridonda necessariamente in violazione di quella norma, mapuò anche costituire espressione di un giudizio di merito la cui censura èpossibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione (neiristretti limiti in cui un tal vizio è deducibile). Il discrimine tra l'una e l'altraNumero registro generale 11689/2025Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 8565/2026Data pubblicazione 06/04/2026ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronearicognizione dell'astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazionedella legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione dellafattispecie concreta) è segnato, in modo evidente, dal fatto che soloquest'ultima censura, e non anche la prima è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa (cfr.: Cass. n. 15499/2004; Cass. n.16132/2005; Cass. n. 10127/2006 ed altre conformi).Nella specie, da un lato, la parte ha contestato, sotto il profilo giuridico,l’interpretazione della Corte distrettuale nella parte in cui la stessa avevaritenuto necessaria, ai fini dell’applicazione del disposto dell’art. 2, comma1, l. n. 192/1998, (secondo cui, «in caso di nullità ai sensi del presentecomma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazionigià effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai finidell'esecuzione del contratto»), l’esistenza di un’offerta della prestazione acarico del subfornitore.Va tuttavia osservato che, dall’altro lato, la critica della sentenza da partedella ricorrente riguarda la valutazione delle prove documentali messe adisposizione del giudice, e, in particolare, della comunicazione via e-mailin data 06.08.2019, di cui è stato riportato il contenuto; inoltre, secondola parte, la Corte distrettuale avrebbe errato laddove, sempre ai fini dellaprova del credito fatto valere in giudizio, non avrebbe tenuto conto: - delcontenuto della predetta comunicazione e della sua mancatacontestazione, con conseguente applicabilità del principio di noncontestazione di cui all’art. 115 c.p.c.; - del contenuto delle fatture, in cuisi faceva riferimento al fatto che la merce fosse pronta ed a disposizionedella controparte nei magazzini dell’opposta.Al riguardo, vale la pena di osservare che la Corte d’appello, oltre aritenere, in punto di diritto, che «la mancanza di una consegna ed anchela mancanza di una offerta qualificabile come tale, impediscono di ritenerela prestazione come “eseguita” nel senso di cui all’art. 2 co. 1 l.n. 192/98Numero registro generale 11689/2025Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 8565/2026Data pubblicazione 06/04/2026e precludono all’appellante principale la possibilità di chiedere ilcorrispettivo», si è espressa in ordine alla comunicazione del 06.08.2019,dichiarando di condividere «la valutazione del primo giudicante secondocui il contenuto della richiamata email (riferita genericamente all’oggetto:Midnight00 FW19 + CAMP+ [OSCURATO:PERSONA]) non consente di accertare se essacorrisponda proprio alle calzature di cui alle fatture» ed affermando chedetta comunicazione risultava «(a) incompleta perché non reca chiara edunivoca indicazione dei beni oggetto di offerta, (b) contestata dallacontroparte con riferimento al requisito della tempestività».La Corte d’appello, infine, ha affermato che «l’accertamento dellamancanza di consegna ed il difetto dei richiamati elementi di provadocumentale dell’offerta non possono essere superate dalla prova testiarticolata dall’appellante principale».Da quanto precede, risulta evidente che la decisione impugnata si fondasu ben precise valutazioni in punto di fatto, valutazioni che, attenendo almerito, non possono essere rimesse in discussione in questa sede, salvo ilvizio di motivazione, nella specie non dedotto.Pertanto, è altrettanto evidente che la censura di violazione di legge èmediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.Ciò risulta palese dal fatto che, anche ove venisse accolta la tesiinterpretativa della ricorrente, ugualmente non potrebbe pervenirsi inconcreto ad una pronuncia di segno contrario, in quanto resterebbe pursempre la questione concernente l’impossibilità di ritenere lacomunicazione sopra indicata come riferibile proprio alle calzature di cuialle fatture fatte valere in giudizio.Quanto alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile percassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., essa èconfigurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo leregole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fattiNumero registro generale 11689/2025Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 8565/2026Data pubblicazione 06/04/2026costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia lavalutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti(sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del"nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.) (cfr.: Cass. n. 13395/2018; Cass. n.18092/2020).Per quanto concerne, poi, la pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c., deveosservarsi che, per dedurre la stessa, occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutarele prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (cfr.: Cass. Sez. Un., n.20867/2020; Cass. n. 16016/2021).Infine, alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare evalutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilologico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazioneoperata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fontidel proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarnel'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr.:Cass n. 4766/2006; in senso conforme, si vedano anche: Cass. n.12445/2006; Cass. n. 19274/2006; Cass. n. 27168/2006; Cass. n.4500/2007).Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo,mentre non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c.(dolo o colpa grave), né è stata allegata l’esistenza di un pregiudizioNumero registro generale 11689/2025Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 8565/2026Data pubblicazione 06/04/2026ulteriore a quello già coperto dalla condanna di controparte al pagamentodelle spese processuali.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 8.000,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso