CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022
Cassazione n. 37020/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli del 25 ottobre 2021, di conferma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione per il delitto di cui all'art. 497-bis c.p; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, di denuncia della violazione di legge in relazione all'art. 497-bis c.p. in punto di grossolanità del falso, è manifestamente infondato, alla luce del costante insegnamento della Corte di legittimità, richiamato dalla pronuncia impugnata, per cui in tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque, circostanza che i giudici del merito hanno escluso nel caso di specie, con apprezzamento insindacabile nella presente sede di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il Presidente