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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 13272/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3293/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3261 /20 2 0 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 7 / 0 7 /20 2 0 ;Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 3293 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/03/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 7/07/2020, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado h a rigettato- revocando l’ordinanza di rilascio emessa a seguito della fase sommaria- la domanda di risoluzione del contratto di locazione ad uso diversoda quello di abitazione a suo tempo stipulato nella qualità di comproprietari co - locatori da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. ; ladomanda era stata proposta contro quest’ultima con intimazione di sfratto per morosità dalla sola [OSCURATO:PERSONA] e la conduttriceaveva opposto che l’iniziativa giudiziale non era condivisa dall’altroco-locatore, che anzi vi si era opposto per iscritto ; nel giudizio a cognizione piena seguito alla fase sommaria interveniva,confermando la volontà oppositiva all’esercizio dell’azione dirisoluzione, il Salsiccia ; il Tribunale ha invece condanna to la società conduttrice al pagamentodella metà della somma oggetto dell’incontestata morosità afavore della Parea ; afondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva inquesta sede, la corte territoriale ha sottolineato la correttezza della decisionedel primo giudice nella parte in cui aveva rilevato il difetto di legittimazionesostanziale della Parea alla propo sizione della domanda dirisoluzione del contratto per inadempimento della società conduttrice (azione nella specie introdotta nella forma dell’intimazione di sfratto permorosità), atteso che, nel corso del giudizio di primo grado, si era costituito in giudizio [OSCURATO:PERSONA] (comproprietario al 50% dell’immobilelocato, unitamente alla Parea , titolare del restante 50%) Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 3293 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri manifestando il proprio dissenso alla proposizione dell’azione di risoluzione per inadempimento introdotta dalla Parea , con la conseguente impossibilità di dirimere il conflitto tra i due comproprietari per quote di ugual valore , se non attraverso il preliminareintervento del giudice , ai sensi dell’art. 1105 c.c.; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorsoper cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione ; laSiderurgica [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] resist ono con un unicocontroricorso; conatto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, la ricorrenteha dichiarato di rinunciare al ricorso; ladichiarazione di rinuncia è stata accettata dai controricorrenti; Consideratoche: ilprocesso dev’essere dichiarato estinto per rinuncia; infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore all’odierna adunanza in camera di consiglio)la ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia alricorso, debitamente sottoscritto (unitamente al proprio difensore) e altresìsottoscritto, per accettazione, dai controricorrenti; sitratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinarel’effetto dell’estinzione del processo; non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazionedelle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 , ultimocomma, c.p.c..

P.Q.M.

Dichiaraestinto il giudizio di cassazione .Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 3293 /2021 - rel.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3293/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3261 /20 2 0 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 7 / 0 7 /20 2 0 ;Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 3293 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/03/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 7/07/2020, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado h a rigettato- revocando l’ordinanza di rilascio emessa a seguito della fase sommaria- la domanda di risoluzione del contratto di locazione ad uso diversoda quello di abitazione a suo tempo stipulato nella qualità di comproprietari co - locatori da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. ; ladomanda era stata proposta contro quest’ultima con intimazione di sfratto per morosità dalla sola [OSCURATO:PERSONA] e la conduttriceaveva opposto che l’iniziativa giudiziale non era condivisa dall’altroco-locatore, che anzi vi si era opposto per iscritto ; nel giudizio a cognizione piena seguito alla fase sommaria interveniva,confermando la volontà oppositiva all’esercizio dell’azione dirisoluzione, il Salsiccia ; il Tribunale ha invece condanna to la società conduttrice al pagamentodella metà della somma oggetto dell’incontestata morosità afavore della Parea ; afondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva inquesta sede, la corte territoriale ha sottolineato la correttezza della decisionedel primo giudice nella parte in cui aveva rilevato il difetto di legittimazionesostanziale della Parea alla propo sizione della domanda dirisoluzione del contratto per inadempimento della società conduttrice (azione nella specie introdotta nella forma dell’intimazione di sfratto permorosità), atteso che, nel corso del giudizio di primo grado, si era costituito in giudizio [OSCURATO:PERSONA] (comproprietario al 50% dell’immobilelocato, unitamente alla Parea , titolare del restante 50%) Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 3293 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri manifestando il proprio dissenso alla proposizione dell’azione di risoluzione per inadempimento introdotta dalla Parea , con la conseguente impossibilità di dirimere il conflitto tra i due comproprietari per quote di ugual valore , se non attraverso il preliminareintervento del giudice , ai sensi dell’art. 1105 c.c.; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorsoper cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione ; laSiderurgica [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] resist ono con un unicocontroricorso; conatto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, la ricorrenteha dichiarato di rinunciare al ricorso; ladichiarazione di rinuncia è stata accettata dai controricorrenti; Consideratoche: ilprocesso dev’essere dichiarato estinto per rinuncia; infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore all’odierna adunanza in camera di consiglio)la ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia alricorso, debitamente sottoscritto (unitamente al proprio difensore) e altresìsottoscritto, per accettazione, dai controricorrenti; sitratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinarel’effetto dell’estinzione del processo; non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazionedelle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 , ultimocomma, c.p.c.. P.Q.M. Dichiaraestinto il giudizio di cassazione .Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 3293 /2021 - rel.
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