CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04123/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Cela ma e [OSCURATO:PERSONA] e quello interposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa dal& difesa di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché quello proposto nell'interesse comune di Cela ma e [OSCURATO:PERSONA] propone in termini di assoluta genericità il tema della credibilità soggettiva dei soggetti sentiti a Sit, che si contrasta senza precisare le ragioni che sostengono il rilievo assertivamente pretermesse dalla Corte del merito, la quale ha comunque affrontato e superato siffatto rilievo all'esito di una compiuta e complessiva valutazione dell'intero materiale probatorio acquisito, valorizzato in termini tali da fondare senza incertezze la responsabilità concorsuale delle due imputate; quello proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esitro di una puntuale e logica valutazione delle emergenze istruttorie e ciò in relazione alla asserita assenza di elementi probatori diretti a definire natura, qualità e quantità della sostanza commercializzata dal ricorrente e in relazione alla mancanza riscontri fotografici attestanti le cessioni ( si vedano le lineari argomentazioni spese alla pagina 6, punti a e b, che rendono le relative conclusioni immuni a censure prospettabili in questa sede), in ordine alla inutilizzabilità delle sommarie informazioni non sottoscritte dai dichiaranti ( esclusa secondo corrette indicazioni giuridiche dirette a negare che nel caso si verta in ipotesi di una inutilizzabilità patologica in quanto tale destinata a non risultare coperta e neutralizzata dal rito a prova contratta scelto dall'imputato: punto c della stessa pagina) e in punto alla continuazione esterna esclusa con la sentenza indicata nel ricorso ( facendo leva sulla risalenza nel tempo della condotta stigmatizzata da quella condanna letta alla luce della rimarcata assenza di altre emergenze fattuali destinate a disvelare i costituti oggettivi della rivendicata applicazione dell'art. 81 cpv) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9