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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34851/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0399LIZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2012 del [OSCURATO:PERSONA] di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], _e successiVodificazf, con cui ha chiesto il rigetto dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza formulata in data 15 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la restituzione nel termine per impugnare, ex art. 175 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alla legge n. 67 del 2014, relativamente al procedimento in esito al quale egli è stato condannato, per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, con sentenza del Giudice di Pace di Prato, in data 6.11.2012, corretta con provvedimento del 20.01.2015.

La difesa - ricordato che la condanna era avvenuta previa dichiarazione di contumacia del condannato che era assistito da un difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale, in esordio in esordio dell'indagine, aveva eletto domicilio e ove erano state effettuate tutte le notificazioni - ha allegato l'indicazione del momento in cui è venuta a conoscenza del provvedimento e cioè allorché, in data 19 ottobre 2011, ha estratto una visura del certificato del casellario giudiziale.

Ha poi dedotto la tempestività dell'istanza, siccome presentata nel rispetto dei trenta giorni dalla effettiva conoscenza e ne ha argomentato la fondatezza sulla scorta del principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale le notificazioni degli atti all'imputato presso il difensore d'ufficio non costituiscono elemento idoneo a superare la mancata conoscenza del processo, essendo diversamente necessaria la prova positiva - che qui assume non esservi - che il difensore d'ufficio sia entrato in contatto con il proprio assistito. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'istanza è fondata e merita accoglimento.

1.1. Preliminarmente va precisato che la competenza della Corte a decidere sull'istanza di restituzione nel termine deriva dal combinato disposto di cui agli artt. 175, comma 4, cod. proc. pen. e 37, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000.

2.1. Non è poi superfluo evidenziare che, essendo stata emessa la sentenza nei confronti dell'istante nell'anno 2012, trova applicazione la disciplina normativa previgente rispetto a quella introdotta con la Legge n. 67 del 2014, per il principio tempus regit actum.

Sul punto la giurisprudenza della Corte di legittimità ha riconosciuto che, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in I. n. 60 del 2005), avendo previsto una sorta di presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'esistenza di un'eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica, eseguita, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore d'ufficio nominato all'imputato, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna (Sez. 1 n. 24 del 14/12/2011, dep. 2012, Hacni, Rv. 251683; Sez. 2, n. 21393 del 15.04.2015, Rv 264219).

Più recentemente, in tema di onere di allegazione per il caso di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, si è rimarcato che «grava sul richiedente l'onere di allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza, mentre spetta al giudice accertare - oltre che l'eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua volontaria rinuncia a comparire - l'eventuale diverso momento in cui è intervenuta detta conoscenza, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta».

In motivazione, la Corte ha precisato che una diversa interpretazione dell'art. 175 cod. proc. pen., sostituendo all'onere di allegazione a carico del contumace un onere probatorio del momento di intervenuta effettiva conoscenza del procedimento, finirebbe per condizionare negativamente l'effettività della tutela accordata al soggetto che non ha avuto conoscenza del processo. (Sez. 6, n. 18084 del 21/03/2018, Yaqini, Rv. 272922).

Si tratta di enunciazioni di principio in linea con la previsione di cui all'art. 6 della CEDU che, invero, impone alla giurisdizione nazionale l'obbligo di verificare se l'accusato abbia avuto la possibilità di conoscere il procedimento a suo carico quando sia sorta su tale punto una contestazione che non appaia immediatamente e manifestamente infondata e che, nel caso in cui si sia accertato che la condanna è stata pronunciata malgrado l'esistenza di un potenziale attentato al diritto dell'imputato di partecipare al suo processo, si abbia il dovere di rinnovare il processo ovvero di riaprire la procedura in tempo utile.

Conclusivamente sul punto - diversamente da quanto previsto per il caso della nomina di un difensore di fiducia, laddove l'elezione di domicilio presso lo stesso e l'effettività della difesa fiduciaria nel corso del procedimento nonché la notifica degli atti nel domicilio eletto sono elementi utili a dimostrare la conoscenza effettiva del procedimento e del provvedimento e la volontà di non comparire personalmente in giudizio - l'elezione di domicilio presso un difensore di ufficio può non costituire garanzia sufficiente ai fini dell'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento.

1.3. Venendo alla fattispecie che ci occupa, deve evidenziarsi come alla notifica ex art. 161 cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio domiciliatario, non hanno fatto seguito ulteriori fatti in virtù del quali inferire se detto difensore sia stato in grado di mettersi in contatto con il condannato e la stessa sentenza di condanna fa riferimento alla circostanza che questi fosse privo di fissa dimora e, di fatto, irreperibile.

Di conseguenza, a fronte dell'assolvimento da parte della difesa dell'onere di allegazione alla stessa spettante, non emerge alcuna prova positiva da cui possa desumersi l'effettiva conoscenza da parte di Badi della sentenza di condanna.Conseguentemente va disposta, in favore dell'istante, la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza n. 572/2012 emessa dal Giudice di Pace di Prato il 6 novembre 2012.

P.Q.M. restituisce [OSCURATO:PERSONA] nel termine per proporre ricorso avverso la ti PRec sentenza del tudicelti Prato in data 6.11.2012, n. 572/12, che dichiara non esecutiva.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'imputato e al suo difensore e comunicata al P.M. competente per l'esecuzione, nonché al giudice Atimerito.

Dichiara la sospensione dei termini di prescrizione dalla notificazione dell'estratto contumaciale di detta sentenza alla notificazione della presente ordina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0399LIZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2012 del [OSCURATO:PERSONA] di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], _e successiVodificazf, con cui ha chiesto il rigetto dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza formulata in data 15 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la restituzione nel termine per impugnare, ex art. 175 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alla legge n. 67 del 2014, relativamente al procedimento in esito al quale egli è stato condannato, per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, con sentenza del Giudice di Pace di Prato, in data 6.11.2012, corretta con provvedimento del 20.01.2015. La difesa - ricordato che la condanna era avvenuta previa dichiarazione di contumacia del condannato che era assistito da un difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale, in esordio in esordio dell'indagine, aveva eletto domicilio e ove erano state effettuate tutte le notificazioni - ha allegato l'indicazione del momento in cui è venuta a conoscenza del provvedimento e cioè allorché, in data 19 ottobre 2011, ha estratto una visura del certificato del casellario giudiziale. Ha poi dedotto la tempestività dell'istanza, siccome presentata nel rispetto dei trenta giorni dalla effettiva conoscenza e ne ha argomentato la fondatezza sulla scorta del principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale le notificazioni degli atti all'imputato presso il difensore d'ufficio non costituiscono elemento idoneo a superare la mancata conoscenza del processo, essendo diversamente necessaria la prova positiva - che qui assume non esservi - che il difensore d'ufficio sia entrato in contatto con il proprio assistito. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'istanza è fondata e merita accoglimento. 1.1. Preliminarmente va precisato che la competenza della Corte a decidere sull'istanza di restituzione nel termine deriva dal combinato disposto di cui agli artt. 175, comma 4, cod. proc. pen. e 37, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000. 2.1. Non è poi superfluo evidenziare che, essendo stata emessa la sentenza nei confronti dell'istante nell'anno 2012, trova applicazione la disciplina normativa previgente rispetto a quella introdotta con la Legge n. 67 del 2014, per il principio tempus regit actum. Sul punto la giurisprudenza della Corte di legittimità ha riconosciuto che, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in I. n. 60 del 2005), avendo previsto una sorta di presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'esistenza di un'eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica, eseguita, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore d'ufficio nominato all'imputato, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna (Sez. 1 n. 24 del 14/12/2011, dep. 2012, Hacni, Rv. 251683; Sez. 2, n. 21393 del 15.04.2015, Rv 264219). Più recentemente, in tema di onere di allegazione per il caso di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, si è rimarcato che «grava sul richiedente l'onere di allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza, mentre spetta al giudice accertare - oltre che l'eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua volontaria rinuncia a comparire - l'eventuale diverso momento in cui è intervenuta detta conoscenza, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta». In motivazione, la Corte ha precisato che una diversa interpretazione dell'art. 175 cod. proc. pen., sostituendo all'onere di allegazione a carico del contumace un onere probatorio del momento di intervenuta effettiva conoscenza del procedimento, finirebbe per condizionare negativamente l'effettività della tutela accordata al soggetto che non ha avuto conoscenza del processo. (Sez. 6, n. 18084 del 21/03/2018, Yaqini, Rv. 272922). Si tratta di enunciazioni di principio in linea con la previsione di cui all'art. 6 della CEDU che, invero, impone alla giurisdizione nazionale l'obbligo di verificare se l'accusato abbia avuto la possibilità di conoscere il procedimento a suo carico quando sia sorta su tale punto una contestazione che non appaia immediatamente e manifestamente infondata e che, nel caso in cui si sia accertato che la condanna è stata pronunciata malgrado l'esistenza di un potenziale attentato al diritto dell'imputato di partecipare al suo processo, si abbia il dovere di rinnovare il processo ovvero di riaprire la procedura in tempo utile. Conclusivamente sul punto - diversamente da quanto previsto per il caso della nomina di un difensore di fiducia, laddove l'elezione di domicilio presso lo stesso e l'effettività della difesa fiduciaria nel corso del procedimento nonché la notifica degli atti nel domicilio eletto sono elementi utili a dimostrare la conoscenza effettiva del procedimento e del provvedimento e la volontà di non comparire personalmente in giudizio - l'elezione di domicilio presso un difensore di ufficio può non costituire garanzia sufficiente ai fini dell'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento. 1.3. Venendo alla fattispecie che ci occupa, deve evidenziarsi come alla notifica ex art. 161 cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio domiciliatario, non hanno fatto seguito ulteriori fatti in virtù del quali inferire se detto difensore sia stato in grado di mettersi in contatto con il condannato e la stessa sentenza di condanna fa riferimento alla circostanza che questi fosse privo di fissa dimora e, di fatto, irreperibile. Di conseguenza, a fronte dell'assolvimento da parte della difesa dell'onere di allegazione alla stessa spettante, non emerge alcuna prova positiva da cui possa desumersi l'effettiva conoscenza da parte di Badi della sentenza di condanna.Conseguentemente va disposta, in favore dell'istante, la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza n. 572/2012 emessa dal Giudice di Pace di Prato il 6 novembre 2012. P.Q.M. restituisce [OSCURATO:PERSONA] nel termine per proporre ricorso avverso la ti PRec sentenza del tudicelti Prato in data 6.11.2012, n. 572/12, che dichiara non esecutiva. Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'imputato e al suo difensore e comunicata al P.M. competente per l'esecuzione, nonché al giudice Atimerito. Dichiara la sospensione dei termini di prescrizione dalla notificazione dell'estratto contumaciale di detta sentenza alla notificazione della presente ordina
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