CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30653/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 5 novembre 2025 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], nonché in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per entrambi i ricorrenti, e Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] DR [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, giudicando in sede di rinvio, per quanto rileva in questa Sede, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso la sentenza di assoluzione dei ricorrenti dal reato di cuiall'art. 416-bis cod. pen. (capo 1) per non aver commesso il fatto e, limitatamente al solo [OSCURATO:PERSONA], dal reato cui all'art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992, aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, per insussistenza del fatto, ha condannato i due ricorrenti in ordine ai due reati loro rispettivamente ascritti. 2.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto quattro motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Violazione degli artt. 416-bis cod. pen., 195 e 627 cod. proc. pen. nonché plurimi vizi della motivazione relativa alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso "[OSCURATO:PERSONA]". Si lamenta, in particolare, la mancanza di una motivazione rafforzata idonea a superare le carenze probatorie evidenziate della sentenza assolutoria di primo grado avuto riguardo ai seguenti profili: a)la genericità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale non è stato in grado di specificare il numero di riunioni cui avrebbe partecipato il ricorrente, la data in cui si sarebbero svolte e l'argomento trattato; b) il contrasto tra tali dichiarazioni, nella parte in cui si attribuisce al ricorrente il ruolo di "cassiere del clan", con «la non riferibilità del libro mastro a [OSCURATO:PERSONA]»; c) la estraneità delle specifiche mansioni attribuite a [OSCURATO:PERSONA] dalle attività di interesse del clan indicate nel capo di imputazione; d) la genericità delle dichiarazioni rese dal collaboratore Accurso e l'assenza di indicazioni individualizzanti; e) la omessa valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]; f) la genericità e aspecificità delle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha riferito i particolari del litigio con [OSCURATO:PERSONA] né indicato il tempo e il luogo ove sarebbe stato convocato dai [OSCURATO:PERSONA]; g) la mancanza di riscontri al racconto di [OSCURATO:PERSONA]; h) l'omessa valutazione delle uniche due conversazioni intercettate in cui il ricorrente conversava con il fratello [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], conversazioni reputate dal Giudice dell'udienza preliminare poco significative. 2.2. Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il capo 5), fondato su valutazioni congetturali, nella parte in cui si svaluta la disponibilità di 60.000 euro da parte del ricorrente, ed erronee, laddove, ad esempio, la Corte territoriale reputa irrilevante l'accertamento della illiceità della provvista utilizzata per avviare l'attività ed omette di valutare la sussistenza del dolo specifico in relazione al ricorrente e al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Si aggiunge ancora che il settore delle scommesse risulta estraneo al raggio di attività di interesse del clan mafioso. 2.3. Mancanza di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. 22.4. Violazione di legge e omessa motivazione sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche in quanto la Corte territoriale ha omesso di valutare i seguenti elementi favorevoli: l'incensuratezza del ricorrente; la circostanza che lo stesso è dedito ad attività lavorativa, emergente dal fatto che nel 2009 ha percepito la somma di euro 60.000 quale «incentivo esodo»; il suo ruolo marginale, anche da un punto di vista temporale. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con un unico motivo, vizi di violazione di legge e della motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, in quanto desunta dalle dichiarazioni dei collaboratori che, oltre ad essere generiche, non sono tra loro convergenti. Si rileva, al riguardo, che tale conclusione è smentita dalle dichiarazioni rese durante le indagini da [OSCURATO:PERSONA], avendo costui riferito che lo stesso «non stava con noi ma ci frequentava». Si aggiunge ancora che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sono prive di riscontri, non sono convergenti con quelle degli altri collaboratori e, comunque, sono inidonee a descrivere un contributo stabile del ricorrente al clan. La sentenza impugnata, inoltre, si è limitata a richiamare genericamente le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], riferendo che quest'ultimo ha riconosciuto in foto il ricorrente e lo ha incluso nell'elenco degli affiliati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono complessivamente infondati e vanno, pertanto, rigettati per le ragioni di seguito esposte. 2. Sono in primo luogo infondati il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e il motivo unico dedotto da [OSCURATO:PERSONA], che, investendo il medesimo capo della sentenza, possono essere esaminati congiuntamente. Ritiene questa Corte che la sentenza impugnata, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'audizione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], con una motivazione coerente con la giurisprudenza di legittimità sulla condotta di partecipazione ad associazione mafiosa (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889) e fondata su un'analisi approfondita ed immune da vizi logici o giuridici del compendio probatorio, ha superato tutti gli elementi di "ragionevole dubbio" posti a fondamento della pronuncia assolutoria. 2.1. In particolare, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha posto l'accento sui seguenti elementi, tutti convergenti nella valenza dimostrativa della sua "messa a disposizione", con ruolo apicale, in favore del clan: 3- le dichiarazioni rese in udienza, nel contraddittorio tra le parti, da [OSCURATO:PERSONA], il quale, ha precisato le sue precedenti dichiarazioni ed ha chiarito che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva funzioni direttive, al pari dei due fratelli, e, in tale veste, aveva partecipato ad alcune riunioni destinate all'assunzione di decisioni rilevanti per il clan, e si occupava della gestione, non della cassa del clan, ma della quota parte che proveniva dal settore del gioco d'azzardo, settore gestito direttamente dal [OSCURATO:PERSONA], che aveva anche aperto, come copertura, una sala giochi e scommesse. La Corte territoriale, peraltro, nel valutare l'obiezione difensiva (reiterata nel ricorso) in merito all'assenza negli appunti rinvenuti presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], di riferimenti all'attività di gioco, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto tale particolare quale conferma del fatto che il ricorrente si occupava di un ramo separato, dotato di una propria cassa; - le dichiarazioni di Cervone, capoclan della famiglia Aprea di Barra, sulle confidenze ricevute dal ricorrente mentre si trovava in carcere; - le dichiarazione rese dal collaboratore di giustizia Accurso, che ha riferito di aveigt appreso da [OSCURATO:PERSONA] che tre dei cinque fratelli «facevano la malavita» e di avere conosciuto uno degli altri due fratelli quando fu arrestato e poi liberato (descrizione, questa, che, in termini non manifestamente illogici, è stata riferita al ricorrente, che, nel presente procedimento, è stato inizialmente sottoposto a custodia cautelare e poi liberato a seguito della decisione del Tribunale del riesame); -le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito che dopo un litigio con [OSCURATO:PERSONA] fu convocato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in un luogo dove fu proprio il ricorrente a perquisirlo; - l'agguato di cui fu vittima il ricorrente, coincidente con l'inizio della faida con il gruppo avverso. A differenza di quanto sostiene il ricorrente, il quale sembra pretendere che ciascun elemento di riscontro delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia debba vertere sulle medesime vicende narrate, le dichiarazioni sopra richiamate sono state non illogicamente ritenute convergenti sul tema della intraneità del De • [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, sul ruolo à -ttivo da costui svolto unitamente ai fratelli, I o rivelandone l'attività all'interno del sodalizio e la "considerazione" di cui godeva anche da parte degli altri clan, tanto da essere ammesso, sia pure in carcere, ad un colloquio confidenziale con un capo clan. Un ruolo, dunque, non di tipo esecutivo, ma dirigenziale, che, con argomentazione altrettanto immune da vizi logici, è stato reputato quale movente dell'agguato di cui il ricorrente è stato vittima. A tale riguardo, è, infine, assolutamente aspecifica la censura relativa alla omessa considerazione delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], in quanto il 4ricorrente ha omesso di argomentare in ordine alla loro idoneità a scardinare il percorso argomentativo della sentenza impugnata. 2.2. Parimenti ineccepibile è la motivazione sulla partecipazione al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], allorché è stato sentito dalla Corte territoriale, non è incorso in alcuna contraddizione, ma ha chiarito le proprie_precedenti dichiarazioni, specificpndo, che il ricorrente faceva parte del clan («canaminzara con noi), e si occupava di / mansioni puramente esecutive quali quelle di fare da scorta a [OSCURATO:PERSONA], di riscuotere le "settimane" dagli spacciatori e di procacciare auto rubate. Una "messa a disposizione" del clan, dunque, che investiva tutte le sue necessità operative e che, come sottolineato dalla Corte territoriale, ha trovato riscontro nelle convergenti dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], reputate specifiche e sorrette anche dal riconoscimento fotografico del ricorrente da parte dei due collaboratori. Anche in tal caso, erra il ricorrente nel pretendere che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si riferiscano tutte ai medesimi episodi, dovendosi, invece, apprezzare la loro convergenza nell'univoca capacità dimostrativa della sua intraneità al clan. [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stato riconosciuto da [OSCURATO:PERSONA] come uno dei componenti del gruppo di affiliati che lo aveva precedentemente minacciato, condotta da cui, secondo quanto riferito dal collaboratore stesso, era scaturita la ritorsione in danno del ricorrente, eseguita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Va, infatti, rammentato che il reato di trasferimento fraudolento di valori ha natura istantanea con effetti permanenti e si perfeziona nel momento in cui è consapevolmente realizzata la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, col dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. (Sez. 5, n. 22106 del 10/03/2022, Araniti, Rv. 283256). Ai fini della sua integrazione non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare, in quanto occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione, principio affermato anche nella ipotesi di costituzione o trasferimento di attività d'impresa e in caso di assunzione della qualità di gestore o socio occulto (cfr., fra le tante, Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281423; Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 5276216; Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Cardamone, Rv. 273419; Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, Rv. 274024). Tale delitto, inoltre, può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, in quanto, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, occorre soltanto che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento, rimanendo irrilevanti eventuali finalità concorrenti, non collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione (Sez. 5, n. 17814 del 29/04/2026, Pennisi, Rv. 290014). Non è, inoltre, necessario che le condotte riguardino beni di provenienza delittuosa, essendo l'incriminazione finalizzata ad evitare manovre, da parte di soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la disponibilità di beni o altre utilità, indipendentemente dalla provenienza degli stessi (Sez. 2, n. 171 del 04/12/2025, dep. 2026, Forgione, Rv. 289103). La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ponendosi in continuità con tali principi di diritto, ha correttamente considerato che, all'epoca dell'apertura della sala per scommesse, vi era il rischio, connesso alla intraneità al clan di [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso fosse sottoposto a misura di prevenzione, quanto meno, come indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa; ha, inoltre, valorizzato l'accertamento, oltre che della intestazione fittizia, della provenienza delle risorse dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] aveva, dunque, tutto l'interesse a gestire tramite il prestanome [OSCURATO:PERSONA] detta attività, che, come chiarito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], costituiva uno degli strumenti di operatività del clan. Infine, quanto all'elemento psicologico del reato, questa Corte ritiene sufficiente la consapevolezza della finalità elusiva da parte del solo [OSCURATO:PERSONA], dovendosi, al riguardo, ribadire che, in tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti abbia agito con tale intenzione e che di ciò l'agente sia consapevole (Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, Caterisano, Rv. 289021 - 02; Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796). 4. Anche il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è infondato, potendosi desumere la motivazione sull'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. dalla parte della motivazione relativa alla esistenza del sodalizio, là dove si fa riferimento ai risultati ottenuto grazie alla collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] e, in 6particolare, al sequestro del deposito di armi del clan (la c.d. "santabarbara"), nonché agli appunti sequestrati al fratello del ricorrente in cui era annotato l'elenco delle armi da acquistare per procurarsi un nuovo deposito. Inoltre, il coefficiente psicologico necessario per la sussistenza dell'aggravante in questione è desumibile dalla parte della motivazione relativa alla intraneità del ricorrente e alla sua posizione apicale, elementi altamente rivelatori della sua consapevolezza in merito alla disponibilità delle armi da parte del clan, dovendosi, al riguardo, ribadire che la circostanza in questione ha natura oggettiva e, in quanto tale, è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che lo ignorino per colpa (cfr. Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, Sapienza, Rv. 258956). Una volta provato l'apparato strutturale mafioso e l'eventuale disponibilità di armi o esplosivi da parte di alcuni degli associati, non si richiede, dunque, la diretta detenzione delle armi né il porto di esse, essendo, invece, sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti abbiano la disponibilità di armi per il conseguimento dei fini del sodalizio (Sez. 1, n. 9958 del 27/10/1997, Carelli, Rv. 208936). 5. Il quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché costituito da censure di merito e generiche, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, attribuendo preminente rilievo ostativo alla gravità fatto e alle modalità operative del clan. A tale riguardo, deve ribadirsi che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Ne consegue che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice, come nella fattispecie in esame, può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, quali i precedenti penali (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826), o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 6.AI rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 7 P.Q.M