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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 30417/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 1028/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la condanna del Tribunale di Napoli per il reato di furto pluriaggravato e gli ha concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 cod. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che lo stesso motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 1028/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la condanna del Tribunale di Napoli per il reato di furto pluriaggravato e gli ha concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 cod. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che lo stesso motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 30417/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris