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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 27517/2023

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e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22986/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 38 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1744/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/12/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. nel dicembre 2010 ricevette un finanziamento di 100 mila euro dalla [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio.

A garanzia di detto finanziamento i soci [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Paratico (odierni resistenti) si costituironofideiussori della Banca.

Con contratto preliminare del 13 ottobre 2011 il [OSCURATO:PERSONA], lo [OSCURATO:PERSONA] ed il Micheli promisero di cedere le loro quote della predetta società (pari al 60% complessivo) al Cherubini, che promise di acquistarle per sé o per persona da nominare.

In particolare, alle clausole nn. 3 e 6, il promittente acquirente si obbligava personalmente con il preliminare a liberare i promittenti venditori dalle fideiussioni e comunque e in caso negativo a manlevarli dalle conseguenze pregiudizievoli delle predette garanzie.

In data 23 novembre 2011 venne sottoscritto un atto di cessione di quote, nel quale comparivano quali acquirenti persone diverse dal Cherubini (in particolare, per quanto qui rileva, il [OSCURATO:PERSONA] cedette le sue quote a Riccardo e [OSCURATO:PERSONA], mentre altre quote furono cedute a [OSCURATO:PERSONA] de Paratico) e nel quale non veniva riportata alcuna clausola di manleva.

In data 13 febbraio 2014 il Cherubini, il Micheli, lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eseguirono con bonifico un versamento di euro 79.800 sul conto corrente della società con causale “estinzione posizione [OSCURATO:SOCIETA].

Il giorno successivo sul conto corrente intestato alla società (all’epoca in liquidazione) risultarono: sette addebiti con causale “rimborso finanziamento-pagamento rata”; nonché l’addebito di euro 42.175,41 con la causale “estinzione anticipata”.

Al riguardo, si fa fin da ora presente che è pacifico tra le parti che il mutuo è stato estinto con la provvista fornita dagli odierni resistenti.

2. Successivamente, i predetti chiedevano al Tribunale di Brescia di ingiungere al [OSCURATO:PERSONA], quale co-fideiussore, il pagamento della quota di euro 15.960,00 corrispondente ad un quinto della somma occorsa per estinguere il mutuo.

In sintesi, deducevano il loro diritto di regresso nei confronti del cofideiussore che non aveva partecipato all’estinzione del debito.

Il Tribunale di Brescia con decreto n. 4778/14 ingiungeva al [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 15.960, oltre interessi di mora, per il titolo di cui sopra Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il [OSCURATO:PERSONA], il quale: - in via principale sosteneva che: a) con il contratto di cessione di quote, era stato sollevato dalle fideiussioni, in quanto: il Cherubini aveva assunto l’obbligo di liberarlo o comunque di manlevarlo da ogni richiesta pervenuta dalle Banche creditrici; tale pattuizione, contenuta nell’art. 6 del preliminare, era stata sottoscritta anche dal Micheli e dallo [OSCURATO:PERSONA] ed era efficace e vincolante anche nei confronti del Lantieri de Paratico (che, si ribadisce, era stato a sua volta acquirente di parte delle quote): in definitiva, secondo il [OSCURATO:PERSONA], gli ingiungenti avevano rinunciato al diritto di regresso nei suoi confronti; b) l’estinzione del debito era avvenuta per atto volontario del debitore principale e non vi era stata alcuna azione di escussione da parte della banca nei confronti dei fideiussori;-in via subordinata, invocata l’art. 1953 c.c. nei confronti della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], di cui chiedeva la chiamata in causa.

Gli opposti si costituivano contestando che: a) il contratto di compravendita delle quote era stato di fatto risolto consensualmente dalle parti che non avevano più stipulato il definitivo, ragion per cui la clausola n. 6, ex adverso invocata, non era stata riportata in alcuna delle compravendite poi di fatto concluse ed era divenuta inefficace; b) l’opponente aveva chiamato in causa due società estranee al rapporto dedotto in giudizio, mentre non aveva chiamato in causa la società EG; c) la fideiussione era stata prestata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio per il finanziamento di 100 mila euro a 60 mesi, in convenzione con ArtFidi Lombardia.

Il Tribunale di Brescia con sentenza n. 945/2017 accoglieva l’opposizione.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano appello gli odierni resistenti articolando un solo motivo con il quale eccepivano la violazione degli artt. 1203, 1204, 1299, 1954 e 2697 c.c., non avendo il Tribunale considerato che vi era prova scritta del versamento sul conto corrente della società presso la banca creditrice a titolo di estinzione della posizione debitoria della medesima società.

E ciò nella loro qualità di fideiussori.

Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA] ribadendo le proprie precedenti argomentazioni: in sintesi, secondo la prospettazione dell’odierno ricorrente, si sarebbe trattato di un finanziamento soci e non già di estinzione della fideiussione La Corte di appello di Brescia con sentenza n. 1744/2019, in riforma della sentenza di primo grado, condannava il [OSCURATO:PERSONA] a pagare in favore degli appellanti la somma a suo tempo ingiunta, oltre ad interessi legali dal 5 marzo 2014 al saldo ed oltre alle spese processuali.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso gli intimati.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c.

Le parti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi.

1.1. Con il primo motivo denuncia il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di accertare e, conseguentemente, di motivare, sulla base delle deduzioni ed eccezioni, da lui proposte, e sulla base dei documenti agli atti di causa, nonché in violazione delle norme regolamentatrici della scadenza ed esigibilità delle obbligazioni, l’effettiva esistenza o meno di un debito esigibile in capo a [OSCURATO:SOCIETA] in forza del quale dovessero essere chiamati al pagamento i soggetti costituiti fideiussori di quest’ultima.

Deduce che il giudice di primo grado, in conformità delle sue doglianze, aveva pienamente recepito l’inesistenza del debito originario, mentre la corte territoriale ha valutato “non correttamente e compiutamente” i documenti di causa.

Sostiene che dai documenti di causa risulta provato che l’asserito debito di [OSCURATO:SOCIETA]. non era esigibile il 13 febbraio 2014, e cioè al momento in cui gli odierni controricorrenti hanno effettuato il bonifico e, d’altra parte, gli stessi non hanno mai fornito la prova del contrario, riconoscendo peraltro che nessuna richiesta di rientro e/o messa in mora e/o escussione era stata posta in essere da parte dell’istituto di credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].

Sostiene altresì che la causa del bonifico, effettuato dagli odierni controricorrenti in data 13 febbraio 2014, sia da individuare (non nel pagamento effettuato in forza della fideiussione a suo tempo prestata, di cui lui era cofideiussore, ma) in un finanziamento nuovo ed ulteriore, personale e del tutto volontario, effettuato dai medesimi in favore della società [OSCURATO:SOCIETA], per la quale e con la quale gli odierni controricorrenti avevano ancora interessi e rapporti commerciali in essere.

Aggiunge che la Corte territoriale ha in ogni caso errato nella quantificazione degli importi eventualmente oggetto di regresso, in quanto, avendo la banca mantenuto regolarmente in essere il contratto di finanziamento con [OSCURATO:SOCIETA], lui, quale obbligato al regresso delle somme versate dagli odierni controricorrenti, l’importo da lui eventualmente dovuto dovrebbe essere limitato alla quota di sua spettanza delle sole rate asseritamente scadute.

Rileva che il residuo finanziamento di euro 42.175,41, non ancora scaduto e non ancora esigibile, era stato volontariamente estinto anticipatamente da [OSCURATO:SOCIETA]; che lui era rimasto del tutto estraneo all’estinzione dell’asserito debito e che la società aveva pagato anche una penale (contrattuale) per potersene avvalere.

In definitiva, secondo il ricorrente, la corte territoriale ha omesso totalmente di accertare e motivare la esistenza o meno di tali comportamenti abusivi disattendendo le evidenze documentali, che di detti comportamenti, in tesi del ricorrente, darebbero ampio riscontro.

1.2. Con il secondo motivo, strettamente connesso al motivo precedente, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1184, 1185 primo comma, 1219, 1175, 1952,1953 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché la nullità della sentenza e del procedimento (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, avendo omesso di accertare (e motivare) quanto indicato nel primo motivo, in violazione delle norme denunciate, ha ritenuto provata la esigibilità dell’asserito debito.

Deduce il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, dall’espletata attività istruttoria (e, in particolare dalla circostanza che il residuo importo finanziato, certamente e incontestabilmente non esigibile, era stato estinto anticipatamente) era risultato provato che il rapporto bancario, per cui è causa, era in itinere senza soluzione di continuità; e che l’asserito debito di [OSCURATO:SOCIETA] non era esigibile, sia nella parte relative alle asserite rate scadute sia certamente nella parte relativa al residuo non ancora scaduto.

Sottolinea che lui era uscito dalla società da due anni, ragion per cui era rimasto all’oscuro delle dinamiche societarie e delle relative posizioni economiche, mentre i controricorrenti avevano mantenuto solidi legami tra loro e con la società.

1.3. Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dei principi in materia di interpretazione contrattuale, di conservazione del contratto e di sua efficacia tra le parti, di cui agli artt. 1362, 1363, 1367 e 1372 c.c., nonché degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale (in tesi difensiva, erroneamente): a) ha affermato che dalla valutazione complessiva della vicenda negoziale, costituita dal preliminare 13 ottobre 2011 e dal definitivo 23 novembre 2011, non erano emersi elementi atti a confermare che le parti avessero voluto mantenere in vita la clausola di garanzia, presente nel preliminare, nonostante questa non fosse stata inserita nel definitivo; b) ha omesso di collegare tra loro le clausole n. 3.2 e n. 6 del contratto preliminare; c) ha omesso di considerare che nel contratto preliminare vi era prova documentale dell’obbligazione di garanzia assunta in proprio da [OSCURATO:PERSONA]; d) ha ritenuto che lui nelle proprie conclusioni aveva richiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di Micheli a manlevarlo per le conseguenze negative delle prestate fideiussioni.

Il ricorso è inammissibile.

2.1. Con particolare riferimento al 1° e al 2° motivo va osservato che la doglianza concernente la valutazione che delle risultanze documentali effettuata dalla Corte territoriale è inammissibile insede di legittimità.

D’altronde, la corte territoriale, ben lungi dall’essere incorsa nel vizio denunciato di omesso esame, ha esaminato il fatto della mancata richiesta di rientro da parte della Banca, ma ha ritenuto detto fatto irrilevante per il semplice ma fondamentale rilievo che il fideiussore è libero di far fronte in qualsiasi momento alla propria obbligazione: l’art. 1954 prevede come condizione per il regresso del fideiussore esclusivamente l’intervenuto pagamento.

La Corte ha preso in esame la tesi del ricorrente, secondo cui si sarebbe trattato di un finanziamento soci, ma l’ha respinta sul rilievo che nel febbraio del 2014 il Micheli e lo [OSCURATO:PERSONA] non erano più soci, al pari del [OSCURATO:PERSONA], mentre – in considerazione degli importi, delle causali delle operazioni, della stretta conseguenzialità temporale dei movimenti registrati sul conto – ha ritenuto (pp. 9 e 10) che il versamento di euro 79.800 era stato effettuato dai fideiussori per fornire la provvista per il pagamento di più rate (evidentemente non saldate alla scadenza) e, dunque, ad estinzione della posizione debitoria della società, che avevano garantito quali confideiussori con la scrittura privata del 15 dicembre 2010 contestuale al contratto di finanziamento chirografario, dagli stessi sottoscritto quali soci di [OSCURATO:SOCIETA] .

Inammissibile è anche la doglianza di cui al secondo motivo, in quanto il ricorrente deduce che i fideiussori non avrebbero potuto pagare prima che la banca lo chiedesse o risolvesse il contratto, ma nessuna delle norme denunciate dal ricorrente impone al fideiussore di provvedere all’adempimento dell’obbligazione soltanto dopo la richiesta da parte del creditore.

2.2. Quanto al terzo motivo, va ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione come indicato dall'art. 360, 1° comma n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (Cass. 24155/2017; 195/2016; 26110/2015).

Pertanto, secondo granitica giurisprudenza di questa Corte, la erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale, deputata a dettarne la disciplina, postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso.

Con la conseguenza che risulta del tutto estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale (ricostruzione che, come è noto, è riservata al sindacato del giudice di merito).

Orbene, nel motivo in esame parte ricorrente contesta al giudice di merito, nondi aver errato nella individuazione della norma regolatrice della controversia, bensì di avere erroneamente ritenuto che le parti, in occasione della cessione delle quote, non hanno voluto riconfermare la clausola di manleva, ragion per cui gli acquirentinon si erano obbligati a manlevare i venditori in caso di escussione della fideiussione da parte degli istituti di credito: tanto fa inammissibilmente, in quanto detta valutazione comporta, non un giudizio di diritto, ma un giudizio di fatto, insindacabile nella presente sede.

3. Alla inammissibilità del ricorsoconsegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso .

C ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussiste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22986/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 38 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1744/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/12/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. nel dicembre 2010 ricevette un finanziamento di 100 mila euro dalla [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio. A garanzia di detto finanziamento i soci [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Paratico (odierni resistenti) si costituironofideiussori della Banca. Con contratto preliminare del 13 ottobre 2011 il [OSCURATO:PERSONA], lo [OSCURATO:PERSONA] ed il Micheli promisero di cedere le loro quote della predetta società (pari al 60% complessivo) al Cherubini, che promise di acquistarle per sé o per persona da nominare. In particolare, alle clausole nn. 3 e 6, il promittente acquirente si obbligava personalmente con il preliminare a liberare i promittenti venditori dalle fideiussioni e comunque e in caso negativo a manlevarli dalle conseguenze pregiudizievoli delle predette garanzie. In data 23 novembre 2011 venne sottoscritto un atto di cessione di quote, nel quale comparivano quali acquirenti persone diverse dal Cherubini (in particolare, per quanto qui rileva, il [OSCURATO:PERSONA] cedette le sue quote a Riccardo e [OSCURATO:PERSONA], mentre altre quote furono cedute a [OSCURATO:PERSONA] de Paratico) e nel quale non veniva riportata alcuna clausola di manleva. In data 13 febbraio 2014 il Cherubini, il Micheli, lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eseguirono con bonifico un versamento di euro 79.800 sul conto corrente della società con causale “estinzione posizione [OSCURATO:SOCIETA]. Il giorno successivo sul conto corrente intestato alla società (all’epoca in liquidazione) risultarono: sette addebiti con causale “rimborso finanziamento-pagamento rata”; nonché l’addebito di euro 42.175,41 con la causale “estinzione anticipata”. Al riguardo, si fa fin da ora presente che è pacifico tra le parti che il mutuo è stato estinto con la provvista fornita dagli odierni resistenti. 2. Successivamente, i predetti chiedevano al Tribunale di Brescia di ingiungere al [OSCURATO:PERSONA], quale co-fideiussore, il pagamento della quota di euro 15.960,00 corrispondente ad un quinto della somma occorsa per estinguere il mutuo. In sintesi, deducevano il loro diritto di regresso nei confronti del cofideiussore che non aveva partecipato all’estinzione del debito. Il Tribunale di Brescia con decreto n. 4778/14 ingiungeva al [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 15.960, oltre interessi di mora, per il titolo di cui sopra Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il [OSCURATO:PERSONA], il quale: - in via principale sosteneva che: a) con il contratto di cessione di quote, era stato sollevato dalle fideiussioni, in quanto: il Cherubini aveva assunto l’obbligo di liberarlo o comunque di manlevarlo da ogni richiesta pervenuta dalle Banche creditrici; tale pattuizione, contenuta nell’art. 6 del preliminare, era stata sottoscritta anche dal Micheli e dallo [OSCURATO:PERSONA] ed era efficace e vincolante anche nei confronti del Lantieri de Paratico (che, si ribadisce, era stato a sua volta acquirente di parte delle quote): in definitiva, secondo il [OSCURATO:PERSONA], gli ingiungenti avevano rinunciato al diritto di regresso nei suoi confronti; b) l’estinzione del debito era avvenuta per atto volontario del debitore principale e non vi era stata alcuna azione di escussione da parte della banca nei confronti dei fideiussori;-in via subordinata, invocata l’art. 1953 c.c. nei confronti della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], di cui chiedeva la chiamata in causa. Gli opposti si costituivano contestando che: a) il contratto di compravendita delle quote era stato di fatto risolto consensualmente dalle parti che non avevano più stipulato il definitivo, ragion per cui la clausola n. 6, ex adverso invocata, non era stata riportata in alcuna delle compravendite poi di fatto concluse ed era divenuta inefficace; b) l’opponente aveva chiamato in causa due società estranee al rapporto dedotto in giudizio, mentre non aveva chiamato in causa la società EG; c) la fideiussione era stata prestata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio per il finanziamento di 100 mila euro a 60 mesi, in convenzione con ArtFidi Lombardia. Il Tribunale di Brescia con sentenza n. 945/2017 accoglieva l’opposizione. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano appello gli odierni resistenti articolando un solo motivo con il quale eccepivano la violazione degli artt. 1203, 1204, 1299, 1954 e 2697 c.c., non avendo il Tribunale considerato che vi era prova scritta del versamento sul conto corrente della società presso la banca creditrice a titolo di estinzione della posizione debitoria della medesima società. E ciò nella loro qualità di fideiussori. Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA] ribadendo le proprie precedenti argomentazioni: in sintesi, secondo la prospettazione dell’odierno ricorrente, si sarebbe trattato di un finanziamento soci e non già di estinzione della fideiussione La Corte di appello di Brescia con sentenza n. 1744/2019, in riforma della sentenza di primo grado, condannava il [OSCURATO:PERSONA] a pagare in favore degli appellanti la somma a suo tempo ingiunta, oltre ad interessi legali dal 5 marzo 2014 al saldo ed oltre alle spese processuali. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso gli intimati. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. Le parti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo denuncia il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di accertare e, conseguentemente, di motivare, sulla base delle deduzioni ed eccezioni, da lui proposte, e sulla base dei documenti agli atti di causa, nonché in violazione delle norme regolamentatrici della scadenza ed esigibilità delle obbligazioni, l’effettiva esistenza o meno di un debito esigibile in capo a [OSCURATO:SOCIETA] in forza del quale dovessero essere chiamati al pagamento i soggetti costituiti fideiussori di quest’ultima. Deduce che il giudice di primo grado, in conformità delle sue doglianze, aveva pienamente recepito l’inesistenza del debito originario, mentre la corte territoriale ha valutato “non correttamente e compiutamente” i documenti di causa. Sostiene che dai documenti di causa risulta provato che l’asserito debito di [OSCURATO:SOCIETA]. non era esigibile il 13 febbraio 2014, e cioè al momento in cui gli odierni controricorrenti hanno effettuato il bonifico e, d’altra parte, gli stessi non hanno mai fornito la prova del contrario, riconoscendo peraltro che nessuna richiesta di rientro e/o messa in mora e/o escussione era stata posta in essere da parte dell’istituto di credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. Sostiene altresì che la causa del bonifico, effettuato dagli odierni controricorrenti in data 13 febbraio 2014, sia da individuare (non nel pagamento effettuato in forza della fideiussione a suo tempo prestata, di cui lui era cofideiussore, ma) in un finanziamento nuovo ed ulteriore, personale e del tutto volontario, effettuato dai medesimi in favore della società [OSCURATO:SOCIETA], per la quale e con la quale gli odierni controricorrenti avevano ancora interessi e rapporti commerciali in essere. Aggiunge che la Corte territoriale ha in ogni caso errato nella quantificazione degli importi eventualmente oggetto di regresso, in quanto, avendo la banca mantenuto regolarmente in essere il contratto di finanziamento con [OSCURATO:SOCIETA], lui, quale obbligato al regresso delle somme versate dagli odierni controricorrenti, l’importo da lui eventualmente dovuto dovrebbe essere limitato alla quota di sua spettanza delle sole rate asseritamente scadute. Rileva che il residuo finanziamento di euro 42.175,41, non ancora scaduto e non ancora esigibile, era stato volontariamente estinto anticipatamente da [OSCURATO:SOCIETA]; che lui era rimasto del tutto estraneo all’estinzione dell’asserito debito e che la società aveva pagato anche una penale (contrattuale) per potersene avvalere. In definitiva, secondo il ricorrente, la corte territoriale ha omesso totalmente di accertare e motivare la esistenza o meno di tali comportamenti abusivi disattendendo le evidenze documentali, che di detti comportamenti, in tesi del ricorrente, darebbero ampio riscontro. 1.2. Con il secondo motivo, strettamente connesso al motivo precedente, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1184, 1185 primo comma, 1219, 1175, 1952,1953 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché la nullità della sentenza e del procedimento (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, avendo omesso di accertare (e motivare) quanto indicato nel primo motivo, in violazione delle norme denunciate, ha ritenuto provata la esigibilità dell’asserito debito. Deduce il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, dall’espletata attività istruttoria (e, in particolare dalla circostanza che il residuo importo finanziato, certamente e incontestabilmente non esigibile, era stato estinto anticipatamente) era risultato provato che il rapporto bancario, per cui è causa, era in itinere senza soluzione di continuità; e che l’asserito debito di [OSCURATO:SOCIETA] non era esigibile, sia nella parte relative alle asserite rate scadute sia certamente nella parte relativa al residuo non ancora scaduto. Sottolinea che lui era uscito dalla società da due anni, ragion per cui era rimasto all’oscuro delle dinamiche societarie e delle relative posizioni economiche, mentre i controricorrenti avevano mantenuto solidi legami tra loro e con la società. 1.3. Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dei principi in materia di interpretazione contrattuale, di conservazione del contratto e di sua efficacia tra le parti, di cui agli artt. 1362, 1363, 1367 e 1372 c.c., nonché degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale (in tesi difensiva, erroneamente): a) ha affermato che dalla valutazione complessiva della vicenda negoziale, costituita dal preliminare 13 ottobre 2011 e dal definitivo 23 novembre 2011, non erano emersi elementi atti a confermare che le parti avessero voluto mantenere in vita la clausola di garanzia, presente nel preliminare, nonostante questa non fosse stata inserita nel definitivo; b) ha omesso di collegare tra loro le clausole n. 3.2 e n. 6 del contratto preliminare; c) ha omesso di considerare che nel contratto preliminare vi era prova documentale dell’obbligazione di garanzia assunta in proprio da [OSCURATO:PERSONA]; d) ha ritenuto che lui nelle proprie conclusioni aveva richiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di Micheli a manlevarlo per le conseguenze negative delle prestate fideiussioni. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Con particolare riferimento al 1° e al 2° motivo va osservato che la doglianza concernente la valutazione che delle risultanze documentali effettuata dalla Corte territoriale è inammissibile insede di legittimità. D’altronde, la corte territoriale, ben lungi dall’essere incorsa nel vizio denunciato di omesso esame, ha esaminato il fatto della mancata richiesta di rientro da parte della Banca, ma ha ritenuto detto fatto irrilevante per il semplice ma fondamentale rilievo che il fideiussore è libero di far fronte in qualsiasi momento alla propria obbligazione: l’art. 1954 prevede come condizione per il regresso del fideiussore esclusivamente l’intervenuto pagamento. La Corte ha preso in esame la tesi del ricorrente, secondo cui si sarebbe trattato di un finanziamento soci, ma l’ha respinta sul rilievo che nel febbraio del 2014 il Micheli e lo [OSCURATO:PERSONA] non erano più soci, al pari del [OSCURATO:PERSONA], mentre – in considerazione degli importi, delle causali delle operazioni, della stretta conseguenzialità temporale dei movimenti registrati sul conto – ha ritenuto (pp. 9 e 10) che il versamento di euro 79.800 era stato effettuato dai fideiussori per fornire la provvista per il pagamento di più rate (evidentemente non saldate alla scadenza) e, dunque, ad estinzione della posizione debitoria della società, che avevano garantito quali confideiussori con la scrittura privata del 15 dicembre 2010 contestuale al contratto di finanziamento chirografario, dagli stessi sottoscritto quali soci di [OSCURATO:SOCIETA] . Inammissibile è anche la doglianza di cui al secondo motivo, in quanto il ricorrente deduce che i fideiussori non avrebbero potuto pagare prima che la banca lo chiedesse o risolvesse il contratto, ma nessuna delle norme denunciate dal ricorrente impone al fideiussore di provvedere all’adempimento dell’obbligazione soltanto dopo la richiesta da parte del creditore. 2.2. Quanto al terzo motivo, va ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione come indicato dall'art. 360, 1° comma n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (Cass. 24155/2017; 195/2016; 26110/2015). Pertanto, secondo granitica giurisprudenza di questa Corte, la erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale, deputata a dettarne la disciplina, postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso. Con la conseguenza che risulta del tutto estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale (ricostruzione che, come è noto, è riservata al sindacato del giudice di merito). Orbene, nel motivo in esame parte ricorrente contesta al giudice di merito, nondi aver errato nella individuazione della norma regolatrice della controversia, bensì di avere erroneamente ritenuto che le parti, in occasione della cessione delle quote, non hanno voluto riconfermare la clausola di manleva, ragion per cui gli acquirentinon si erano obbligati a manlevare i venditori in caso di escussione della fideiussione da parte degli istituti di credito: tanto fa inammissibilmente, in quanto detta valutazione comporta, non un giudizio di diritto, ma un giudizio di fatto, insindacabile nella presente sede. 3. Alla inammissibilità del ricorsoconsegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso . C ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussiste
Sentenza Cassazione n. 27517/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris