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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 15918/2022

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0/2019 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29200/2019 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 121, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso. controricorrente - e Saverio [OSCURATO:PERSONA].C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. 29200/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - intimato- nonché [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della procuratrice [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente 'incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- .

Avverso la sentenza n. 510/2018 (RG n. 554/2004) della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 27 luglio 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], classe 1944, subì, per errore, cinque protesti in relazione ad altrettanti assegni bancari emessi senza provvista e senza autorizzazione da una sua omonima, [OSCURATO:PERSONA], classe 1959; il primo protesto fu levato dal notaio [OSCURATO:PERSONA], gli altri dal notaio [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi del medesimo ausiliario, l'incaricato presentatore [OSCURATO:PERSONA].

Per l'emissione di assegni senza provvista e senza autorizzazione da parte della sua omonima (condotte penalmente rilevanti ratione temporis), fu anche erroneamente sottoposta a quattro processi penali conclusisi con la sua assoluzione.

A seguito di queste vicende, adì in sede civile risarcitoria il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con due atti di citazione: con il primo citò la Banca A.C. 7.4.2022 R.G. 29200/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. (l'istituto di credito presso cui era correntista l'omonima emittente dei titoli) e il notaio [OSCURATO:PERSONA]; con il secondo citò la medesima banca e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], erede del notaio [OSCURATO:PERSONA]; ne chiese la condanna in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivatole dai protesti e dalla sottoposizione ai procedimenti penali.

Riuniti i due giudizi, il tribunale condannò la banca e rigettò la domanda proposta nei confronti dei notai.

Osservò il primo giudice che, in sede di deposizione testimoniale, l'ex direttore di filiale, dott.

Ferrara, aveva riferito che, per prassi, le generalità dei protestati venivano fornite all'incaricato del notaio dai funzionari della banca, sulla base delle informazioni anagrafiche ottenute dal terminale informatico dell'istituto di credito e ricavate previo inserimento del numero di conto o del nominativo del correntista; che, alla luce di tali dichiarazioni, appariva una mera "congettura" l'argomentazione difensiva dell'istituto di credito, secondo cui [OSCURATO:PERSONA], classe 1944, sarebbe stata censita per altri motivi dal comune presentatore dei notai; che neppure poteva attribuirsi rilievo determinante alla contraria dichiarazione resa dal notaio [OSCURATO:PERSONA] in una prima istanza di rettifica (ove egli aveva riferito di un "disguido" del proprio presentatore), atteso che tale dichiarazione era stata contraddetta da quella formulata nelle istanze di rettifica successive (ove, invece, aveva parlato di "inesatte informazioni" rese al presentatore da un funzionario della banca); che pertanto la circostanza che le generalità dei protestati venissero fornite al presentatore sempre dai dipendenti della banca, induceva a ritenere A.C. 7.4.2022 R.G. 29200/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] provata la responsabilità di quest'ultima, dovendosi invece escludere quella dei notai.

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] - adìta con impugnazione principale dalla [OSCURATO:SOCIETA] e con impugnazione incidentale dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] -, nella resistenza del notaio [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], erede del notaio [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l'appello principale e respinto l'appello incidentale, rigettando la domanda di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: - la circostanza che il teste Speranza aveva dichiarato che, "per prassi", le generalità del protestato venivano riferite al presentatore incaricato dai dipendenti dell'istituto di credito, non consentiva di escludere la possibilità di deroghe alla prassi medesima né che nel caso concreto fosse incorso in errore l'incaricato destinatario della comunicazione e non il funzionario conferente la stessa; - pertanto, l'ipotesi ventilata dalla banca, circa l'imputabilità dell'erronea identificazione al comune presentatore dei due notai, non poteva ridursi a mera congettura astratta, costituendo «un assunto sorretto da più d'un fumus di prospettabile sua fondatezza» (p.12 della sentenza impugnata); - tuttavia, la dichiarazione contenuta nell'istanza di rettifica del notaio [OSCURATO:PERSONA] (ove si faceva riferimento ad un "disguido" del presentatore) non assumeva valore confessano stragiudiziale, in ragione della sua «lacunosità» ed «equivocità», poiché non era chiaro se con essa il professionista avesse riconosciuto «i/ solo dato oggettivo dell'errore verificatosi» o avesse individuato «la riferibilità dell'errore alla condotta A.C. 7.4.2022 R.G. 29200/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del medesimo suo incaricato, pur non esplicitando anche se fosse certamente a costui (e solo a costui) addebitabile la relativa negligenza» (p.12 della sentenza impugnata); - piuttosto, era onere della parte attrice - assolvibile mediante la richiesta di ammissione della prova testimoniale del presentatore, sig. [OSCURATO:PERSONA], nonché attraverso l'identificazione e la richiesta di audizione dei funzionari a cui egli si era rivolto - far accertare se quanto dichiarato dai notai rispondesse al vero, e cioè se effettivamente l'erronea individuazione della persona da protestare fosse stata determinata dalle inesatte informazioni rese dai dipendenti dell'istituto di credito; - avuto riguardo all'insufficienza degli indizi raccolti e all'inerzia probatoria dell'attrice, doveva quindi concludersi che non era stata accertata né la responsabilità della banca né la responsabilità dei notai.

Avverso la sentenza della Corte reggina propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.

Risponde con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), proponendo anche ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.

Risponde con controricorso anche il notaio [OSCURATO:PERSONA].

Non svolge difese l'intimato [OSCURATO:PERSONA], erede della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], già erede del notaio [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Vanno distintamente esaminati il primo, il terzo e il secondo motivo del ricorso principale.A.C. 7.4.2022 R.G. 29200/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell'art.342 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. con conseguente nullità del procedimento e della sentenza».

La ricorrente principale deduce che l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile per mancanza di motivi specifici e per omessa censura di tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado.

Sostiene che, dinanzi alle argomentazioni contenute nella sentenza del tribunale, l'impugnazione proposta dall'istituto di credito soccombente sarebbe stata priva di "contro-argomentazioni".

Asserisce, pertanto, che la Corte di appello, nel proporre una ricostruzione alternativa delle risultanze istruttorie, aveva indebitamente supplito all'assenza di critica dell'atto di parte, così indebitamente surrogandosi nella posizione dell'appellante.

1.1. Il motivo è infondato.

Va premesso che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni, le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass., Sez.

Un., 9 novembre 2011, n. 23299; Cass. 22 settembre 2015 n. 18704; Cass.15 giugno 2016, n. 12280; Cass. 4 febbraio 2019, n.3194).

Ebbene, dall'esame dell'atto di appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., per come trascritto nel controricorso, emerge che con esso l'istituto di credito aveva dedotto l'assenza di prova della sua responsabilità, censurando la valutazione che delle risultanze A.C. 7.4.2022 R.G. 29200/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] istruttorie aveva dato il giudice di primo grado: da un lato, aveva evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], classe 1944, non era sua correntista, sicché, proprio in base alle dichiarazioni del teste Ferrara, avrebbe dovuto escludersi che le sue generalità fossero state fornite al sig. [OSCURATO:PERSONA] dai funzionari dell'istituto, salvo che si volesse ritenere che essi avessero attinto informazioni al di fuori della banca dati informatica; dall'altro lato aveva sostenuto che - contrariamente alla valutazione espressa dal primo giudice - avrebbe dovuto attribuirsi valore probatorio alla dichiarazione resa dal notaio [OSCURATO:PERSONA] nella prima istanza di rettifica (nella quale il professionista aveva imputato l'errore ad un "mero disguido" del suo presentatore), non potendosi ritenere che un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni avesse dichiarato una circostanza non veritiera.

Dunque, nell'atto di appello erano effettivamente ravvisabili esplicite censure delle argomentazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza, il che soddisfa l'esigenza di specificità, espressa dalla norma processuale (l'art.342 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis) invocata dalla ricorrente principale.

Il motivo in esame va, pertanto, rigettato.

2. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia «falsa applicazione dell'art.2697 c.c. e dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c.».A.C. 7.4.2022 R.G. 29200/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente osserva che «il fatto, per come riscostruito dalla Corte, avrebbe dovuto imporre il riconoscimento della responsabilità in capo ai Notai» (p. 30 del ricorso).

Sostiene che, alla stregua degli stessi elementi utilizzati dal giudice per la decisione, questa avrebbe dovuto avere un esito diverso, avuto riguardo a quanto accertato e ritenuto con riferimento alla deposizione del teste Ferrara, alle dichiarazioni del notaio [OSCURATO:PERSONA] e alle ulteriori risultanze istruttorie.

2.1. Il motivo, ad onta della formale intestazione, non denuncia l'erronea applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, ma si risolve nella critica dell'apprezzamento delle prove compiuto dalla Corte di appello.

Esso, dunque, è inammissibile perché omette di considerare che il predetto apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).

3. Il secondo motivo del ricorso principale deduce «nullità della sentenza per grave vizio logico con conseguente violazione dell'art. 132 n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.».

La ricorrente si duole del carattere perplesso, irragionevole e irriducibilmente contraddittorio della motivazione resa dalla Corte di appello.n A.C. 7.4.2022 R.G. 29200/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza impugnata non si è limitata a ritenere non provata la responsabilità della banca e dei notai ma ha escluso la responsabilità della prima sul presupposto del fumus di fondatezza della sua tesi difensiva (secondo la quale l'errore era da ascrivere all'incaricato presentatore), cosicché avrebbe dovuto coerentemente ritenere accertata la responsabilità dei notai, unici possibili responsabili dell'illecito, in alternativa all'istituto di credito.

3.1. Questo motivo è fondato.

In seguito alla riformulazione del numero 5 dell'art. 360 c.p.c., disposta dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame), il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al c.d.

"minimo costituzionale", sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 e succ. conf.; da ultimo, Cass. 3 marzo 2022, n. 7090).

Questo vizio è riscontrabile nella motivazione della sentenza impugnata, la quale si caratterizza sia per il contrasto irriducibile tra A.C. 7.4.2022 R.G. 29200/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] affermazioni inconciliabili sia per il carattere obiettivamente incomprensibile di alcuni rilevanti passaggi.

La circostanza che [OSCURATO:PERSONA], classe 1944, avesse subìto danni in seguito ad un illecito extracontrattuale (l'erronea levata dei protesti) era pacifica, così come non era revocabile in dubbio che tale errore fosse attribuibile (e che, di conseguenza, il fatto dannoso fosse imputabile) o all'istituto di credito presso cui era correntista l'omonima emittente dei titoli protestati ([OSCURATO:PERSONA], classe 1959) oppure ai notai che avevano levato il protesto (i quali avrebbero dovuto rispondere del fatto del loro comune ausiliario).

A fronte di questa situazione, la Corte di appello, in base ad una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella compiuta dal tribunale, ha escluso che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità dell'istituto di credito.

Da tale esclusione, però, avrebbe dovuto trarre le dovute conseguenze in relazione alla posizione dei notai, quali unici possibili responsabili, in alternativa alla banca, specie dopo avere attribuito rilievo all'ipotesi formulata dalla banca stessa in sede difensiva, secondo cui [OSCURATO:PERSONA], classe 1944, sarebbe stata censita per motivi diversi dal comune presentatore dei notai.

La Corte territoriale ha infatti evidenziato che tale ipotesi, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, lungi dal ridursi ad una «mera congettura astratta», presentasse una «intrinseca plausibilità» e che, anzi, «fosse sorretta da più d'un fumus di prospettabile sua fondatezza» (p. 12 della sentenza impugnata).A.C. 7.4.2022 R.G. 29200/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] questa argomentazione appare del tutto inconciliabile quella, immediatamente successiva, volta a negare ogni rilevanza probatoria alla locuzione utilizzata dal notaio [OSCURATO:PERSONA] nella prima missiva di rettifica, contenente l'ammissione del professionista circa il "disguido" in cui era incorso il suo presentatore.

Quest'ultimo rilievo non solo si pone con il precedente in una posizione di irriducibile contraddittorietà logica, ma appare anche ex se viziato da obiettiva incomprensibilità, posto che la perspicua natura di confessione extragiudiziale della dichiarazione del professionista è stata negata sulla base dell'oscura considerazione che essa avrebbe lasciato aperta «una duplice opzione interpretativa, ossia: tanto quella secondo cui il professionista riconosceva (con il riferimento mero al disguido del suo incaricato) il solo dato oggettivo dell'errore verificatosi; quanto l'altra, e diversa, per cui almeno in un primo momento il medesimo professionista individuava la riferibilità dell'errore alla condotta del medesimo suo incaricato, pur non esplicitando anche se fosse certamente a costui (e solo a costui) addebitabile la relativa negligenza» (p.12 della sentenza impugnata).

In contrasto con la precedente osservazione circa l'intrinseca plausibilità dell'ipotesi che il reiterato errore di identificazione della persona protestata fosse imputabile al comune presentatore dei due notai, si pone anche l'ulteriore passaggio motivazionale in cui si imputa alla ricorrente la mancata assoluzione dell'onere probatorio asseritamente spettantele, sul presupposto che essa, «pur potendo fare identificare le generalità dei funzionari - rimasti ignoti - cui si ( sarebbe rivolto allo scopo il [OSCURATO:PERSONA] (attraverso l'acquisizione dei A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. 29200/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] fogli di presenza relativi alle date d'avvenuto contatto con costui) e chiamarli così a deporre, ovvero chiedere l'audizione testimoniale chiarificatrice al riguardo del [OSCURATO:PERSONA]» (p.13 della sentenza impugnata), aveva omesso di assumere tali iniziative probatorie.

Invero, tale argomentazione, rimproverando all'attrice di non avere dedotto prove testimoniali volte a dimostrare la fondatezza delle deduzioni difensive dei notai circa l'inesattezza delle informazioni ricevute dai funzionari dell'istituto di credito, si è tradotta nell'inspiegabile trasferimento, in capo all'attrice, dell'onere, incombente sui predetti professionisti, di fornire la prova liberatoria della loro responsabilità.

Anche questo passaggio motivazionale, oltre che in irriducibile contraddizione con la precedente argomentazione circa la plausibilità dell'ipotesi formulata in sede difensiva dall'istituto di credito, si mostra, poi, obiettivamente incomprensibile, posto che, in base ad esso, la statuizione di rigetto della domanda dell'attrice dovrebbe ritenersi fondata, per assurdo, sul rilievo che essa non aveva fornito la prova liberatoria della responsabilità dei professionisti convenuti.

Il secondo motivo del ricorso principale deve, dunque accolto.

4. Questa statuizione comporta l'assorbimento del ricorso incidentale proposto dall'[OSCURATO:SOCIETA]..

Con l'unico motivo di tale ricorso l'istituto di credito (deducendo violazione dell'art.112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n.4 c.p.c.) lamenta l'omessa pronuncia della Corte di merito sulla domanda restitutoria delle somme corrisposte a [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza di primo grado.A.C. 7.4.2022 R.G. 29200/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Esso dunque è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, che postula un nuovo giudizio sulla responsabilità dei convenuti.

5. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo del ricorso principale, rigettati gli altri e assorbito il ricorso incidentale; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che rinnoverà il giudizio sulla domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettati gli al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0/2019 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29200/2019 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 121, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso. controricorrente - e Saverio [OSCURATO:PERSONA].C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. 29200/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - intimato- nonché [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della procuratrice [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente 'incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- . Avverso la sentenza n. 510/2018 (RG n. 554/2004) della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 27 luglio 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], classe 1944, subì, per errore, cinque protesti in relazione ad altrettanti assegni bancari emessi senza provvista e senza autorizzazione da una sua omonima, [OSCURATO:PERSONA], classe 1959; il primo protesto fu levato dal notaio [OSCURATO:PERSONA], gli altri dal notaio [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi del medesimo ausiliario, l'incaricato presentatore [OSCURATO:PERSONA]. Per l'emissione di assegni senza provvista e senza autorizzazione da parte della sua omonima (condotte penalmente rilevanti ratione temporis), fu anche erroneamente sottoposta a quattro processi penali conclusisi con la sua assoluzione. A seguito di queste vicende, adì in sede civile risarcitoria il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con due atti di citazione: con il primo citò la Banca A.C. 7.4.2022 R.G. 29200/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. (l'istituto di credito presso cui era correntista l'omonima emittente dei titoli) e il notaio [OSCURATO:PERSONA]; con il secondo citò la medesima banca e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], erede del notaio [OSCURATO:PERSONA]; ne chiese la condanna in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivatole dai protesti e dalla sottoposizione ai procedimenti penali. Riuniti i due giudizi, il tribunale condannò la banca e rigettò la domanda proposta nei confronti dei notai. Osservò il primo giudice che, in sede di deposizione testimoniale, l'ex direttore di filiale, dott. Ferrara, aveva riferito che, per prassi, le generalità dei protestati venivano fornite all'incaricato del notaio dai funzionari della banca, sulla base delle informazioni anagrafiche ottenute dal terminale informatico dell'istituto di credito e ricavate previo inserimento del numero di conto o del nominativo del correntista; che, alla luce di tali dichiarazioni, appariva una mera "congettura" l'argomentazione difensiva dell'istituto di credito, secondo cui [OSCURATO:PERSONA], classe 1944, sarebbe stata censita per altri motivi dal comune presentatore dei notai; che neppure poteva attribuirsi rilievo determinante alla contraria dichiarazione resa dal notaio [OSCURATO:PERSONA] in una prima istanza di rettifica (ove egli aveva riferito di un "disguido" del proprio presentatore), atteso che tale dichiarazione era stata contraddetta da quella formulata nelle istanze di rettifica successive (ove, invece, aveva parlato di "inesatte informazioni" rese al presentatore da un funzionario della banca); che pertanto la circostanza che le generalità dei protestati venissero fornite al presentatore sempre dai dipendenti della banca, induceva a ritenere A.C. 7.4.2022 R.G. 29200/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] provata la responsabilità di quest'ultima, dovendosi invece escludere quella dei notai. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] - adìta con impugnazione principale dalla [OSCURATO:SOCIETA] e con impugnazione incidentale dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] -, nella resistenza del notaio [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], erede del notaio [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l'appello principale e respinto l'appello incidentale, rigettando la domanda di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: - la circostanza che il teste Speranza aveva dichiarato che, "per prassi", le generalità del protestato venivano riferite al presentatore incaricato dai dipendenti dell'istituto di credito, non consentiva di escludere la possibilità di deroghe alla prassi medesima né che nel caso concreto fosse incorso in errore l'incaricato destinatario della comunicazione e non il funzionario conferente la stessa; - pertanto, l'ipotesi ventilata dalla banca, circa l'imputabilità dell'erronea identificazione al comune presentatore dei due notai, non poteva ridursi a mera congettura astratta, costituendo «un assunto sorretto da più d'un fumus di prospettabile sua fondatezza» (p.12 della sentenza impugnata); - tuttavia, la dichiarazione contenuta nell'istanza di rettifica del notaio [OSCURATO:PERSONA] (ove si faceva riferimento ad un "disguido" del presentatore) non assumeva valore confessano stragiudiziale, in ragione della sua «lacunosità» ed «equivocità», poiché non era chiaro se con essa il professionista avesse riconosciuto «i/ solo dato oggettivo dell'errore verificatosi» o avesse individuato «la riferibilità dell'errore alla condotta A.C. 7.4.2022 R.G. 29200/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del medesimo suo incaricato, pur non esplicitando anche se fosse certamente a costui (e solo a costui) addebitabile la relativa negligenza» (p.12 della sentenza impugnata); - piuttosto, era onere della parte attrice - assolvibile mediante la richiesta di ammissione della prova testimoniale del presentatore, sig. [OSCURATO:PERSONA], nonché attraverso l'identificazione e la richiesta di audizione dei funzionari a cui egli si era rivolto - far accertare se quanto dichiarato dai notai rispondesse al vero, e cioè se effettivamente l'erronea individuazione della persona da protestare fosse stata determinata dalle inesatte informazioni rese dai dipendenti dell'istituto di credito; - avuto riguardo all'insufficienza degli indizi raccolti e all'inerzia probatoria dell'attrice, doveva quindi concludersi che non era stata accertata né la responsabilità della banca né la responsabilità dei notai. Avverso la sentenza della Corte reggina propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. Risponde con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), proponendo anche ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. Risponde con controricorso anche il notaio [OSCURATO:PERSONA]. Non svolge difese l'intimato [OSCURATO:PERSONA], erede della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], già erede del notaio [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Vanno distintamente esaminati il primo, il terzo e il secondo motivo del ricorso principale.A.C. 7.4.2022 R.G. 29200/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell'art.342 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. con conseguente nullità del procedimento e della sentenza». La ricorrente principale deduce che l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile per mancanza di motivi specifici e per omessa censura di tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado. Sostiene che, dinanzi alle argomentazioni contenute nella sentenza del tribunale, l'impugnazione proposta dall'istituto di credito soccombente sarebbe stata priva di "contro-argomentazioni". Asserisce, pertanto, che la Corte di appello, nel proporre una ricostruzione alternativa delle risultanze istruttorie, aveva indebitamente supplito all'assenza di critica dell'atto di parte, così indebitamente surrogandosi nella posizione dell'appellante. 1.1. Il motivo è infondato. Va premesso che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni, le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass., Sez. Un., 9 novembre 2011, n. 23299; Cass. 22 settembre 2015 n. 18704; Cass.15 giugno 2016, n. 12280; Cass. 4 febbraio 2019, n.3194). Ebbene, dall'esame dell'atto di appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., per come trascritto nel controricorso, emerge che con esso l'istituto di credito aveva dedotto l'assenza di prova della sua responsabilità, censurando la valutazione che delle risultanze A.C. 7.4.2022 R.G. 29200/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] istruttorie aveva dato il giudice di primo grado: da un lato, aveva evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], classe 1944, non era sua correntista, sicché, proprio in base alle dichiarazioni del teste Ferrara, avrebbe dovuto escludersi che le sue generalità fossero state fornite al sig. [OSCURATO:PERSONA] dai funzionari dell'istituto, salvo che si volesse ritenere che essi avessero attinto informazioni al di fuori della banca dati informatica; dall'altro lato aveva sostenuto che - contrariamente alla valutazione espressa dal primo giudice - avrebbe dovuto attribuirsi valore probatorio alla dichiarazione resa dal notaio [OSCURATO:PERSONA] nella prima istanza di rettifica (nella quale il professionista aveva imputato l'errore ad un "mero disguido" del suo presentatore), non potendosi ritenere che un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni avesse dichiarato una circostanza non veritiera. Dunque, nell'atto di appello erano effettivamente ravvisabili esplicite censure delle argomentazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza, il che soddisfa l'esigenza di specificità, espressa dalla norma processuale (l'art.342 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis) invocata dalla ricorrente principale. Il motivo in esame va, pertanto, rigettato. 2. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia «falsa applicazione dell'art.2697 c.c. e dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c.».A.C. 7.4.2022 R.G. 29200/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente osserva che «il fatto, per come riscostruito dalla Corte, avrebbe dovuto imporre il riconoscimento della responsabilità in capo ai Notai» (p. 30 del ricorso). Sostiene che, alla stregua degli stessi elementi utilizzati dal giudice per la decisione, questa avrebbe dovuto avere un esito diverso, avuto riguardo a quanto accertato e ritenuto con riferimento alla deposizione del teste Ferrara, alle dichiarazioni del notaio [OSCURATO:PERSONA] e alle ulteriori risultanze istruttorie. 2.1. Il motivo, ad onta della formale intestazione, non denuncia l'erronea applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, ma si risolve nella critica dell'apprezzamento delle prove compiuto dalla Corte di appello. Esso, dunque, è inammissibile perché omette di considerare che il predetto apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499). 3. Il secondo motivo del ricorso principale deduce «nullità della sentenza per grave vizio logico con conseguente violazione dell'art. 132 n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.». La ricorrente si duole del carattere perplesso, irragionevole e irriducibilmente contraddittorio della motivazione resa dalla Corte di appello.n A.C. 7.4.2022 R.G. 29200/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza impugnata non si è limitata a ritenere non provata la responsabilità della banca e dei notai ma ha escluso la responsabilità della prima sul presupposto del fumus di fondatezza della sua tesi difensiva (secondo la quale l'errore era da ascrivere all'incaricato presentatore), cosicché avrebbe dovuto coerentemente ritenere accertata la responsabilità dei notai, unici possibili responsabili dell'illecito, in alternativa all'istituto di credito. 3.1. Questo motivo è fondato. In seguito alla riformulazione del numero 5 dell'art. 360 c.p.c., disposta dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame), il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al c.d. "minimo costituzionale", sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 e succ. conf.; da ultimo, Cass. 3 marzo 2022, n. 7090). Questo vizio è riscontrabile nella motivazione della sentenza impugnata, la quale si caratterizza sia per il contrasto irriducibile tra A.C. 7.4.2022 R.G. 29200/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] affermazioni inconciliabili sia per il carattere obiettivamente incomprensibile di alcuni rilevanti passaggi. La circostanza che [OSCURATO:PERSONA], classe 1944, avesse subìto danni in seguito ad un illecito extracontrattuale (l'erronea levata dei protesti) era pacifica, così come non era revocabile in dubbio che tale errore fosse attribuibile (e che, di conseguenza, il fatto dannoso fosse imputabile) o all'istituto di credito presso cui era correntista l'omonima emittente dei titoli protestati ([OSCURATO:PERSONA], classe 1959) oppure ai notai che avevano levato il protesto (i quali avrebbero dovuto rispondere del fatto del loro comune ausiliario). A fronte di questa situazione, la Corte di appello, in base ad una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella compiuta dal tribunale, ha escluso che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità dell'istituto di credito. Da tale esclusione, però, avrebbe dovuto trarre le dovute conseguenze in relazione alla posizione dei notai, quali unici possibili responsabili, in alternativa alla banca, specie dopo avere attribuito rilievo all'ipotesi formulata dalla banca stessa in sede difensiva, secondo cui [OSCURATO:PERSONA], classe 1944, sarebbe stata censita per motivi diversi dal comune presentatore dei notai. La Corte territoriale ha infatti evidenziato che tale ipotesi, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, lungi dal ridursi ad una «mera congettura astratta», presentasse una «intrinseca plausibilità» e che, anzi, «fosse sorretta da più d'un fumus di prospettabile sua fondatezza» (p. 12 della sentenza impugnata).A.C. 7.4.2022 R.G. 29200/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] questa argomentazione appare del tutto inconciliabile quella, immediatamente successiva, volta a negare ogni rilevanza probatoria alla locuzione utilizzata dal notaio [OSCURATO:PERSONA] nella prima missiva di rettifica, contenente l'ammissione del professionista circa il "disguido" in cui era incorso il suo presentatore. Quest'ultimo rilievo non solo si pone con il precedente in una posizione di irriducibile contraddittorietà logica, ma appare anche ex se viziato da obiettiva incomprensibilità, posto che la perspicua natura di confessione extragiudiziale della dichiarazione del professionista è stata negata sulla base dell'oscura considerazione che essa avrebbe lasciato aperta «una duplice opzione interpretativa, ossia: tanto quella secondo cui il professionista riconosceva (con il riferimento mero al disguido del suo incaricato) il solo dato oggettivo dell'errore verificatosi; quanto l'altra, e diversa, per cui almeno in un primo momento il medesimo professionista individuava la riferibilità dell'errore alla condotta del medesimo suo incaricato, pur non esplicitando anche se fosse certamente a costui (e solo a costui) addebitabile la relativa negligenza» (p.12 della sentenza impugnata). In contrasto con la precedente osservazione circa l'intrinseca plausibilità dell'ipotesi che il reiterato errore di identificazione della persona protestata fosse imputabile al comune presentatore dei due notai, si pone anche l'ulteriore passaggio motivazionale in cui si imputa alla ricorrente la mancata assoluzione dell'onere probatorio asseritamente spettantele, sul presupposto che essa, «pur potendo fare identificare le generalità dei funzionari - rimasti ignoti - cui si ( sarebbe rivolto allo scopo il [OSCURATO:PERSONA] (attraverso l'acquisizione dei A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. 29200/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] fogli di presenza relativi alle date d'avvenuto contatto con costui) e chiamarli così a deporre, ovvero chiedere l'audizione testimoniale chiarificatrice al riguardo del [OSCURATO:PERSONA]» (p.13 della sentenza impugnata), aveva omesso di assumere tali iniziative probatorie. Invero, tale argomentazione, rimproverando all'attrice di non avere dedotto prove testimoniali volte a dimostrare la fondatezza delle deduzioni difensive dei notai circa l'inesattezza delle informazioni ricevute dai funzionari dell'istituto di credito, si è tradotta nell'inspiegabile trasferimento, in capo all'attrice, dell'onere, incombente sui predetti professionisti, di fornire la prova liberatoria della loro responsabilità. Anche questo passaggio motivazionale, oltre che in irriducibile contraddizione con la precedente argomentazione circa la plausibilità dell'ipotesi formulata in sede difensiva dall'istituto di credito, si mostra, poi, obiettivamente incomprensibile, posto che, in base ad esso, la statuizione di rigetto della domanda dell'attrice dovrebbe ritenersi fondata, per assurdo, sul rilievo che essa non aveva fornito la prova liberatoria della responsabilità dei professionisti convenuti. Il secondo motivo del ricorso principale deve, dunque accolto. 4. Questa statuizione comporta l'assorbimento del ricorso incidentale proposto dall'[OSCURATO:SOCIETA].. Con l'unico motivo di tale ricorso l'istituto di credito (deducendo violazione dell'art.112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n.4 c.p.c.) lamenta l'omessa pronuncia della Corte di merito sulla domanda restitutoria delle somme corrisposte a [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza di primo grado.A.C. 7.4.2022 R.G. 29200/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Esso dunque è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, che postula un nuovo giudizio sulla responsabilità dei convenuti. 5. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo del ricorso principale, rigettati gli altri e assorbito il ricorso incidentale; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che rinnoverà il giudizio sulla domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, c.p.c.). P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettati gli al
Sentenza Cassazione n. 15918/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris