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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34374/2026

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93 avverso la sentenza del 04/02/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];9400/26 Letto il ricorso con cui il difensore di [OSCURATO:PERSONA] domanda l'annullamento della sentenza impugnata, che ha recepito il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., avanzati in relazione al giudizio di valenza tra le circostanze; Considerato che, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa all'esito del concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ove siano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); Ritenuto che la pena oggetto di accordo non risulta illegale, con conseguenti effetti preclusivi del proposto giudizio di legittimità; Rilevato che alla inammissibilità - che va dichiarata de plano e senza formalità ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si determina in via equitativa nell'importo indicato in dispositivo in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
93 avverso la sentenza del 04/02/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];9400/26 Letto il ricorso con cui il difensore di [OSCURATO:PERSONA] domanda l'annullamento della sentenza impugnata, che ha recepito il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., avanzati in relazione al giudizio di valenza tra le circostanze; Considerato che, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa all'esito del concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ove siano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); Ritenuto che la pena oggetto di accordo non risulta illegale, con conseguenti effetti preclusivi del proposto giudizio di legittimità; Rilevato che alla inammissibilità - che va dichiarata de plano e senza formalità ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si determina in via equitativa nell'importo indicato in dispositivo in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammis P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34374/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris