CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30766/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8603/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]’ (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al contro ricorso, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. C[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione in data 22 giugno 2023, Oggetto: tributi – definizione agevolata N.8603/22 R.G. Est. F. D’Aquino elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Piemonte n. 32 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 977/17/22 depositata in data 4 febbraio 2022 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2007, per IVA e sanzioni amministrative, con cui a seguito di PVC, si accertava l’erronea applicazione dell’aliquota IVA al 10% anziché al 20%; che la CTP di Catania ha accolto il ricorso; che la CTR della Sicilia, con sentenza in data 4 febbraio 2022, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che gli interventi interessati dall’accertamento erano – sulla base di una C.T.P. in atti , che individuava anche le opere preesistenti - relativi a opera di ristrutturazione edilizia e non a ricostruzione ex novo , per le quali spettava l’aliquota agevolata – di cui al punto 127 - quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il contribuente. [OSCURATO:PERSONA] La controricorrente ha dichiarato di volersi avvalere della sospensione di cui all’art. 1, comma 197 l. 29 dicembre 2022, n. 197; che con memoria in data 25 settembre 2023 parte controricorrente ha dato atto di essersi avvalsa della suddetta definizione agevolata, corrispondendo la prima rata in esecuzione della suddetta definizione agevolata; N.8603/22 R.G. Est. F. D’Aquino che risultano allegate la domanda di definizione agevolata con relativa ricevuta e il pagamento della prima rata, per cui il giudizio va dichiarato estinto, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate; P. Q. M. La Corte dich