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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:137
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61994C0216 - IT Avviso legale importante | 61994C0216 Conclusioni dell'avvocato generale Lenz dell'11 maggio 1995. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - INADEMPIMENTO - DIRETTIVA 89/48/CEE - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-216/94. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-02155 Conclusioni dell avvocato generale ++++ A - Introduzione 1 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso per inadempimento contro il regno del [OSCURATO:PERSONA] a causa della omessa trasposizione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (1). 2 Alla scadenza del termine prescritto per la trasposizione della citata direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ricevuto alcuna comunicazione in relazione alle misure adottate in vista della trasposizione, né disponeva di altri elementi che permettessero di concludere che il regno del [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto alla trasposizione della direttiva in questione.

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva il presente ricorso per inadempimento.

Con lettera 28 giugno 1991, essa intimava allo Stato membro convenuto di presentare le sue osservazioni sull'infrazione contestata entro il termine di due mesi.

Il governo dello Stato membro in questione otteneva una proroga del termine di un mese, e comunicava, con lettera 14 ottobre 1991, che era in preparazione una serie di disposizioni volte alla trasposizione della direttiva.

Non avendo ricevuto ulteriori comunicazioni, la [OSCURATO:PERSONA] emetteva, il 6 dicembre 1992, un parere motivato, impartendo allo Stato membro un termine di due mesi per adottare le misure richieste.

Il parere motivato rimaneva senza risposta.

Di conseguenza, il 26 luglio 1994 la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Corte. 3 [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia: - dichiarare che, omettendo di adottare nel termine prescritto le misure necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionino formazioni professionali di una durata minima di tre anni, il regno del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE; - dichiarare in via subordinata che, omettendo di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionino formazioni professionali di una durata minima di tre anni, conformemente all'art.12 della citata direttiva, il regno del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE; - condannare il regno del [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

B - Parere 4 Secondo l'art.12, primo paragrafo, della direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie a conformarsi alla direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla sua notifica, e ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].

Poiché la direttiva è stata notificata agli Stati membri il 4 gennaio 1989 (2), tale termine è venuto a scadenza il 4 gennaio 1991. 5 E' certo che la direttiva non è stata trasposta, né il 4 gennaio 1991, alla scadenza del termine prescritto, né il 6 gennaio 1993, alla scadenza del termine di due mesi impartito con il parere motivato. 6 Il governo belga richiama, nella memoria difensiva, la legge 29 aprile 1994 (3), adottata per la trasposizione della direttiva in questione.

Questa legge deve tuttavia essere completata da misure d'esecuzione nell'ordinamento giuridico belga.

Il governo belga ammette che sono state adottate misure d'esecuzione per alcuni settori, ma non per altri. 7 Deve prendersi atto, di conseguenza, del fatto che, anche in pendenza della fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte, non si è potuta accertare l'integrale trasposizione della direttiva 89/48.

Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, eventuali difficoltà o ritardi nel procedimento legislativo in uno Stato membro non giustificano ritardi nella trasposizione di disposizioni comunitarie. 8 Il ricorso deve essere pertanto dichiarato ricevibile.

In quanto venga accolto il motivo principale della [OSCURATO:PERSONA], quello subordinato diviene privo di oggetto.

Sulle spese 9 Ai sensi dell'art.69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente va condannata alle spese.

C - Conclusioni 10 Considerato quanto precede, propongo alla Corte di pronunciarsi come segue: «1) Omettendo di adottare nel termine prescritto le misure necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, il regno del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE. 2) [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese». (1) - Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988 (GU 1989, L 19, pag. 16). (2) -

V. nota 2 della direttiva 89/48, loc. cit. (3) - Pubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] del 20 luglio 1994.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994C0216 - IT Avviso legale importante | 61994C0216 Conclusioni dell'avvocato generale Lenz dell'11 maggio 1995. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - INADEMPIMENTO - DIRETTIVA 89/48/CEE - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-216/94. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-02155 Conclusioni dell avvocato generale ++++ A - Introduzione 1 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso per inadempimento contro il regno del [OSCURATO:PERSONA] a causa della omessa trasposizione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (1). 2 Alla scadenza del termine prescritto per la trasposizione della citata direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ricevuto alcuna comunicazione in relazione alle misure adottate in vista della trasposizione, né disponeva di altri elementi che permettessero di concludere che il regno del [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto alla trasposizione della direttiva in questione. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva il presente ricorso per inadempimento. Con lettera 28 giugno 1991, essa intimava allo Stato membro convenuto di presentare le sue osservazioni sull'infrazione contestata entro il termine di due mesi. Il governo dello Stato membro in questione otteneva una proroga del termine di un mese, e comunicava, con lettera 14 ottobre 1991, che era in preparazione una serie di disposizioni volte alla trasposizione della direttiva. Non avendo ricevuto ulteriori comunicazioni, la [OSCURATO:PERSONA] emetteva, il 6 dicembre 1992, un parere motivato, impartendo allo Stato membro un termine di due mesi per adottare le misure richieste. Il parere motivato rimaneva senza risposta. Di conseguenza, il 26 luglio 1994 la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Corte. 3 [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia: - dichiarare che, omettendo di adottare nel termine prescritto le misure necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionino formazioni professionali di una durata minima di tre anni, il regno del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE; - dichiarare in via subordinata che, omettendo di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionino formazioni professionali di una durata minima di tre anni, conformemente all'art.12 della citata direttiva, il regno del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE; - condannare il regno del [OSCURATO:PERSONA] alle spese. B - Parere 4 Secondo l'art.12, primo paragrafo, della direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie a conformarsi alla direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla sua notifica, e ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. Poiché la direttiva è stata notificata agli Stati membri il 4 gennaio 1989 (2), tale termine è venuto a scadenza il 4 gennaio 1991. 5 E' certo che la direttiva non è stata trasposta, né il 4 gennaio 1991, alla scadenza del termine prescritto, né il 6 gennaio 1993, alla scadenza del termine di due mesi impartito con il parere motivato. 6 Il governo belga richiama, nella memoria difensiva, la legge 29 aprile 1994 (3), adottata per la trasposizione della direttiva in questione. Questa legge deve tuttavia essere completata da misure d'esecuzione nell'ordinamento giuridico belga. Il governo belga ammette che sono state adottate misure d'esecuzione per alcuni settori, ma non per altri. 7 Deve prendersi atto, di conseguenza, del fatto che, anche in pendenza della fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte, non si è potuta accertare l'integrale trasposizione della direttiva 89/48. Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, eventuali difficoltà o ritardi nel procedimento legislativo in uno Stato membro non giustificano ritardi nella trasposizione di disposizioni comunitarie. 8 Il ricorso deve essere pertanto dichiarato ricevibile. In quanto venga accolto il motivo principale della [OSCURATO:PERSONA], quello subordinato diviene privo di oggetto. Sulle spese 9 Ai sensi dell'art.69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente va condannata alle spese. C - Conclusioni 10 Considerato quanto precede, propongo alla Corte di pronunciarsi come segue: «1) Omettendo di adottare nel termine prescritto le misure necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, il regno del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE. 2) [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese». (1) - Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988 (GU 1989, L 19, pag. 16). (2) - V. nota 2 della direttiva 89/48, loc. cit. (3) - Pubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] del 20 luglio 1994.
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