CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 20490/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
feso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avvo-cato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 525/2022depositata il 03/03/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2026dal relatore [OSCURATO:PERSONA].Udite le osservazioni del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso.Numero registro generale 21904/2022Numero sezionale 1559/2026Numero di raccolta generale 20490/2026Data pubblicazione 17/06/2026Gildo Mannarino era proprietario di un fondo in Botricello, sul qualeinsisteva un fabbricato di civile abitazione posto a tre metri dal confine. Sulfondo limitrofo, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], questa realizzava unmagazzino-garage in blocchi di cemento, delle dimensioni di metri 4,00 per5,00 e di metri 2,70 di altezza, edificato sul confine in corrispondenza delmuro di cinta, e una scala esterna in cemento armato.Mannarino conveniva Spadafora dinanzi al Tribunale di Catanzaro,chiedendo la demolizione e la riduzione in pristino delle opere per violazionedelle distanze legali e dei regolamenti urbanistici comunali, oltre alrisarcimento dei danni; Spadafora si costituiva, deducendo la naturapertinenziale delle opere e l’applicabilità dell’art. 878 c.c. [OSCURATO:PERSONA] la domanda, condannando Spadafora all’arretramento delmagazzino-garage e della scala alla distanza di tre metri dal fabbricatoMannarino, alla regolarizzazione della luce ex art. 901 c.c. e al pagamentodi € 5.000 a titolo di risarcimento del danno, liquidato in via equitativa.Mannarino ha proposto appello, censurando la condanna all’arretramentoai soli tre metri e invocando l’applicazione della variante al piano regolatoregenerale di Botricello; Spadafora ha proposto appello incidentale, chiedendola riforma integrale per applicabilità dell’art. 878 c.c. e per insussistenza deldanno. La Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma, ha qualificato ilmagazzino-garage e la scala come costruzioni in senso tecnico soggette alregime delle distanze ex art. 873 c.c. e degli strumenti urbanistici locali, haapplicato la variante al piano regolatore come parametro prevalente sulminimo codicistico e ha condannato Spadafora all’arretramento delle operealla distanza di dieci metri dal fabbricato Mannarino e di cinque metri daiconfini, rigettando l’appello incidentale.Avverso tale sentenza Spadafora propone ricorso per cassazione, affidatoa cinque motivi. Resiste con controricorso, illustrato da memoria,Numero registro generale 21904/2022Numero sezionale 1559/2026Numero di raccolta generale 20490/2026Data pubblicazione 17/06/2026Mannarino. Entrambe le parti depositano note in vista della pubblicaudienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., sidenuncia l’omessa considerazione di un fatto decisivo oggetto di discussionefra le parti: la ricorrente lamenta che la Corte d’appello non avrebbevalutato la qualificazione delle opere come pertinenze del fabbricato,riportata dalla consulenza tecnica di primo grado, e assume che, ai sensidell’art. 3, lett. e.6, del d.P.R. n. 380 del 2001, il volume delle opere nonecceda il venti per cento del fabbricato principale, sì da non integrare nuovacostruzione e da ricadere nella disciplina dell’art. 878 c.c. anziché in quelladell’art. 873 c.c. e del piano regolatore.Il motivo è inammissibile.Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.presuppone che il fatto pretermesso sia decisivo, ossia idoneo, oveesaminato, a determinare un esito diverso (Cass. SU 8053/2014). Nellaspecie il fatto dedotto - la natura pertinenziale del manufatto - è privo didecisività: la Corte d’appello ha accertato in fatto, con apprezzamentoincensurabile, che le opere costituiscono comunque costruzione in sensotecnico soggetta al regime delle distanze, sicché la qualificazionepertinenziale, anche ove riconosciuta, non inciderebbe sulla disciplina deidistacchi.2. – Si esaminano insieme per connessione il secondo e il quinto motivodi ricorso.Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza in relazioneagli artt. 873 e 878 c.c.: si assume che il muro di cinta sul confine, alto 2,95metri e realizzato a seguito di autorizzazione amministrativa, conformeall’art. 878 c.c., consenta la costruzione in aderenza del magazzino-garagesenza necessità di interpello e senza assoggettamento al regime ordinariodelle distanze.Numero registro generale 21904/2022Numero sezionale 1559/2026Numero di raccolta generale 20490/2026Data pubblicazione 17/06/2026Con il quinto motivo si denuncia l’omessa pronuncia e il vizio dimotivazione in relazione all’appello incidentale: si deduce che la Corted’appello, motivando l’assorbimento con la formula secondo cuil’accoglimento dell’appello principale renderebbe inutile l’esame dell’appelloincidentale, avrebbe trascurato la doglianza fondata sull’art. 878 c.c. e sullaconfigurazione del manufatto come pertinenza appoggiata al muro di cinta.I due motivi sono infondati.Quanto al secondo motivo, è da premettere che «in tema di distanze le-gali, la costruzione in aderenza a un muro di confine, ai sensi dell'art. 878,secondo comma, cod. civ., è consentita soltanto ove non preesista all'in-terno del fondo limitrofo un edificio posto a distanza inferiore a quella chedeve per legge intercorrere tra i fabbricati»: tra le varie, Cass. 10575 del2012, nonché 12810/2019.Nel caso in esame, il giudice di merito ha accertato in fatto che le opererealizzate dalla convenuta (odierna ricorrente) sono state collocate «a ri-dosso del muro di cinta». Risulta inoltre che nel fondo limitrofo di proprietàdell’attore (odierno controcorrente) preesiste un edificio posto a metri tredal confine (circostanza, questa, risultante dal controricorso a pag. 2 e noncontrastata da controparte) e quindi senz’altro a distanza inferiore a quelladi dieci metri tra fabbricati prevista dalle norme locali.Quanto al quinto motivo, l’assorbimento dell’appello incidentale peraccoglimento dell’appello principale non integra omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. quando la decisione sull’appello principale renda irrilevantel’appello incidentale ovvero ne assorba, implicitamente o esplicitamente, lequestioni (Cass. SU 7381/2013; Cass. 28663/2013).Nella specie l’appello principale chiedeva l’arretramento delle opere alladistanza prevista dal piano regolatore sulla base della loro qualificazionecome costruzioni ex art. 873 c.c.; l’appello incidentale ne chiedeva il rigettointegrale sulla base della qualificazione contraria, come pertinenzeappoggiate al muro di cinta ex art. 878 c.c. Le due qualificazioni sonoNumero registro generale 21904/2022Numero sezionale 1559/2026Numero di raccolta generale 20490/2026Data pubblicazione 17/06/2026reciprocamente incompatibili: l’accoglimento dell’appello principale, conqualificazione delle opere come costruzioni soggette all’art. 873 c.c., implicalogicamente il rigetto della qualificazione contraria su cui si fonda l’appelloincidentale. La motivazione della Corte d’appello, ancorché sintetica,dichiara espressamente l’assorbimento per superfluità dell’esame e neimplica il rigetto: non vi è omessa pronuncia, ma assorbimento esplicito.3. - Con il quarto motivo – logicamente prioritario rispetto al quinto – sidenuncia la nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c.: si assumeche la pretesa attorea fosse fondata sulla violazione delle norme del codicecivile e che gli strumenti urbanistici di Botricello non avessero formatooggetto di specifica discussione, sì che la condanna all’arretramento sullabase del piano regolatore eccederebbe la causa petendi.Il motivo è inammissibile.Il motivo difetta di specificità: il ricorso non precisa se e in quali terminil’attore avesse circoscritto la domanda di arretramento entro i tre metri.Anzi, dal brano estratto dalle conclusioni dell’atto di citazione si desume ilcontrario, poiché ivi il petitum è fondato sugli artt. 872 ss. c.c. e quindianche sul rinvio ai regolamenti locali contenuto nell’art. 873 c.c. D’altraparte, il motivo non si confronta con lo iura novit curia, che in materia didistanze legali consente al giudice di applicare le prescrizioni degli strumentiurbanistici locali, integrative del codice civile, anche se non specificamenteinvocate.4. - Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge in relazione agliartt. 902-905 e 862 e seguenti c.c.: si ritorna a sostenere la violazione delledistanze e che comunque non sussista alcun danno in re ipsa.re ipsa.Contrariamente a quanto assume la parte controricorrente (e anche ilP.M), dalla lettura delle conclusioni riportate nella sentenza impugnataNumero registro generale 21904/2022Numero sezionale 1559/2026Numero di raccolta generale 20490/2026Data pubblicazione 17/06/2026emerge che la parte ricorrente ha tratto ad oggetto dell’appello incidentaleanche il profilo relativo alla liquidazione del danno.La Corte territoriale ha confermato la liquidazione equitativa del dannooperata dal primo giudice sul mero presupposto dell’accertata violazionedelle distanze, presumendo il pregiudizio in ragione della natura del beneleso. Tale impostazione non è conforme all’attuale diritto vivente: da Cass.SU 33645/2022 si desume il principio che il danno da violazione delledistanze non è risarcibile per il solo fatto della violazione, ma deve essereallegato e se del caso provato dal danneggiato, anche a mezzo dipresunzioni semplici e di nozioni di comune esperienza (principiosuccessivamente ribadito, fra le altre, da Cass. 17758/2024).Ne segue che il motivo va accolto in parte qua, con cassazione dellastatuizione risarcitoria e rinvio al giudice del merito perché riesamini ladomanda di risarcimento del danno alla luce del principio di diritto enunciatodalle Sezioni Unite.5. - In conclusione, la Corte accoglie il terzo motivo sotto il profilo indicatonel precedente paragrafo, dichiara inammissibili il primo e il quarto motivo,rigetta il secondo e il quinto motivo, cassa la sentenza impugnata inrelazione al profilo accolto del terzo motivo, rinvia alla Corte d’appello diCatanzaro, in diversa composizione, anche per liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo sotto il profilo indicato nel precedenteparagrafo, dichiara inammissibili il primo e il quarto motivo, rigetta ilsecondo e il quinto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alprofilo accolto del terzo motivo, rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, indiversa composizione, anche per liquidazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci-vile, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 21904/2022Numero sezionale 1559/2026Numero di raccolta generale 20490/2026Data pubblicazione 17/06/2026L'Estensore Il PresidenteREMO [OSCURATO:PERSONA]