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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24800/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2019 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso (così qualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza di primo grado di condanna a pena esclusivamente pecuniaria); rilevato che il Tribunale ha convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al porto in luogo pubblico di un coltello a serramanico (che egli custodiva all'interno della tasca del proprio giubbotto), avuto riguardo, specificamente, all'assenza di plausibile giustificazione della condotta in contestazione, peraltro commessa in orario serale; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni che, per quanto ampie, si imperniano su una diversa ricostruzione dei fatti (tale da configurare l'esistenza di un giustificato motivo al porto del coltello), che sarebbe accreditata anche da un'integrazione istruttoria che il giudice di merito avrebbe indebitamente rifiutato di ammettere e che, tuttavia, poggia su elementi che non risultano dalla sentenza impugnata ed in relazione ai quali il ricorrente non ha operato le opportune, necessarie allegazioni, sicché l'impugnazione si palesa, per questa parte, inammissibile perché non autosufficiente; che pertinente si palesa, sul punto, il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601); che Olivieri, per il resto, lamenta l'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e, in subordine, delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena, richieste che, non essendo state avanzate innanzi al giudice di merito (cfr. le conclusioni rassegnate innanzi al Tribunale), non possono essere oggetto di motivo di ricorso per cassazione; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2019 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso (così qualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza di primo grado di condanna a pena esclusivamente pecuniaria); rilevato che il Tribunale ha convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al porto in luogo pubblico di un coltello a serramanico (che egli custodiva all'interno della tasca del proprio giubbotto), avuto riguardo, specificamente, all'assenza di plausibile giustificazione della condotta in contestazione, peraltro commessa in orario serale; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni che, per quanto ampie, si imperniano su una diversa ricostruzione dei fatti (tale da configurare l'esistenza di un giustificato motivo al porto del coltello), che sarebbe accreditata anche da un'integrazione istruttoria che il giudice di merito avrebbe indebitamente rifiutato di ammettere e che, tuttavia, poggia su elementi che non risultano dalla sentenza impugnata ed in relazione ai quali il ricorrente non ha operato le opportune, necessarie allegazioni, sicché l'impugnazione si palesa, per questa parte, inammissibile perché non autosufficiente; che pertinente si palesa, sul punto, il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601); che Olivieri, per il resto, lamenta l'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e, in subordine, delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena, richieste che, non essendo state avanzate innanzi al giudice di merito (cfr. le conclusioni rassegnate innanzi al Tribunale), non possono essere oggetto di motivo di ricorso per cassazione; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.