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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20587/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocatiMANUELA MASSA, [OSCURATO:PERSONA], PATRIZIACIACCI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 169/2020 della CORTED'APPELLO di ROMA, depositata il 29/01/2020 R.G.N.320/2017;Numero registro generale 15162/2020Numero sezionale 2324/2026Numero di raccolta generale 20587/2026Data pubblicazione 18/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblicaudienza del 12/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia diprimo grado che aveva respinto la domanda di GinaAntonelli tesa a far dichiarare l’insussistenza o, insubordine, l’irripetibilità dell’indebito relativo a ratei diassegno sociale pagati dall’Inps negli anni 2013, 2014,2015 nonostante il superamento dei limiti reddituali dilegge relativamente al 2012, e pretesi dall’istituto connota del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Secondo la Corte d’appello, per tutti gli anni oggetto dellapretesa di ripetizione, era dimostrato il superamento dellimite reddituale legale.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per duemotivi.L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria.A seguito di ordinanza interlocutoria, la causa erarimessa alla presente udienza pubblica.L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scrittaconcludendo per l’accoglimento del ricorso.All’esito dell’odierna camera di consiglio, il collegioriservava il termine di 90 giorni per il deposito dellapresente sentenza.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e falsa applicazione degli artt.3-ter d.l.Numero registro generale 15162/2020Numero sezionale 2324/2026Numero di raccolta generale 20587/2026Data pubblicazione 18/06/2026n.850/76, conv. in l. n.29/77, 3, co.9 l. n.173/88 conv.in l. n.291/88, 52 l. n.88/89, 13 l. n.412/91, 13, co.6,lett. c) d.l. n.78/10, conv. con modif. in l. n.122/10, peravere la Corte d’appello affermato la ripetibilitàdell’indebito assistenziale da data anterioreall’accertamento del superamento del reddito,nonostante l’assenza di dolo della ricorrente, la qualenon aveva mai occultato la propria situazione reddituale.Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceomesso esame di fatto decisivo, ovvero l’assenza di doloposto, che la ricorrente non aveva mai occultato lapropria situazione reddituale.Il primo motivo è fondato.Occorre innanzitutto esaminare la deduzione svoltadall’Inps nella memoria illustrativa, in base alla quale,nel caso di specie, non si applicherebbe la disciplinadell’indebito assistenziale, bensì il regime fissatodall’art.3, co.6 l. n.335/95.La deduzione è infondata.

Ai sensi dell’art.3, co.6, cit.,“l’assegno sociale è erogato con carattere diprovvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dalrichiedente ed è conguagliato, entro il mese di lugliodell'anno successivo, sulla base della dichiarazione deiredditi effettivamente percepiti”.Il conguaglio invocato dall’Inps, come risulta dallanorma, si effettua sulla base del reddito percepitonell’anno in relazione al quale viene erogatoprovvisoriamente l’assegno, e dichiarato entro lugliodell’anno successivo.

Il meccanismo si ripete poi annoper anno.Nel caso di specie, poiché ci si riferisce a redditi del 2013,2014 e 2015, il conguaglio andava effettuato anno perNumero registro generale 15162/2020Numero sezionale 2324/2026Numero di raccolta generale 20587/2026Data pubblicazione 18/06/2026anno: entro il luglio 2014 sui redditi del 2013, entro illuglio 2015 sui redditi 2014, entro il luglio 2016 suiredditi del 2015.Ciò non fu.

Emerge infatti dalla nota di ripetizione del18.12.2014 e dalla stessa narrativa della sentenza, chel’Inps chiese la restituzione delle somme versate nel2013, 2014 e 2015 in forza dei redditi dell’anno 2012,non dunque, secondo cadenza annuale, dei redditipercepiti nel 2013, 2014 e 2015.La restituzione venne allora domandata alla stregua nondel meccanismo di conguaglio posto nell’art.3, co.6 l.n.335/95, bensì della generale disciplina d’indebito persuperamento del requisito reddituale.Tanto appurato, occorre aggiungere che la Corte haaffermato il diritto a ripetere sia per il periodo successivoall’atto di accertamento Inps (nota del 18.12.2014),ovvero 18.12.2014-gennaio 2015, sia per il periodopregresso: anni 2013 e 2014, fino al 18.12.2014.Ora, l’indebito assistenziale ricorrente nel presente casoavendo natura assistenziale l’assegno sociale(Cass.18820/21, Cass.23032/24), è soggetto a unanormativa «tendenzialmente sottratta a quella generaledel codice civile» (Corte costituzionale, n. 264/04).In particolare, al posto della regola codicistica diincondizionata ripetibilità dell’indebito, trovaapplicazione la regola, propria del sottosistemad’indebito assistenziale, che esclude la ripetizione inpresenza di situazioni di fatto variamente articolate, macomunque avente generalmente come minimo comunedenominatore la non addebitabilità al percipiente dellaerogazione non dovuta ed una situazione idonea aNumero registro generale 15162/2020Numero sezionale 2324/2026Numero di raccolta generale 20587/2026Data pubblicazione 18/06/2026generare affidamento (Cass.1446/08, Cass.13915/21,Cass.24617/22).È stato altresì specificato che il diritto di ripetizione restaesercitabile il periodo successivo a quello in cui l’Inpsaccerti il venir meno dei requisiti di legge, ivi compresoquello reddituale; per il periodo pregresso, invece, ildiritto di ripetizione è in linea di principio escluso, a menoche non ricorrano ipotesi tali da escludere a priori illegittimo affidamento dell’assistito, come nel caso di dolo(Cass.28771/18, Cass.26036/19, Cass.13223/20,Cass.13915/21), di omessa comunicazione all’Inps deidati reddituali rilevanti ai fini del diritto alla prestazione(Cass.10642/19), di erogazione di prestazione a chi nonsia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia maifatto richiesta (Cass.12406/03) o di radicaleincompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali(Cass.5059/18, riguardante un caso di erogazionedell'indennità di accompagnamento in difetto delrequisito del mancato ricovero dell'assistibile in istitutodi cura a carico dell'erario).Al contrario, la Corte d’appello ha accomunato il periodoanteriore all’accertamento dell’Inps datato 18.12.204 eil periodo successivo, applicando l’art.2033 c.c. sulpresupposto che l’indebito generi sempre ripetibilità,quando invece, dovendosi applicare il sottosistemadell’indebito assistenziale, occorre distinguere tra ilperiodo antecedente e quello successivo all’atto diaccertamento.Come rilevato nell’ordinanza interlocutoria, la ricorrenteafferma di aver trasmesso regolarmente le dichiarazionireddituali all’amministrazione finanziaria, e di non poterquindi essere considerata in dolo.Numero registro generale 15162/2020Numero sezionale 2324/2026Numero di raccolta generale 20587/2026Data pubblicazione 18/06/2026Secondo l’Inps, invece, i consociati sono tenuti aconoscere la normativa vigente in tema di requisitireddituali, sicché rimarrebbe superfluo l’accertamentodel dolo in capo all’accipiens.Il collegio ritiene di non poter condividere l’assunto delcontroricorrente che, in ultima analisi, esclude illegittimo affidamento dell’accipiens tutte le volte in cuiegli possa avere conoscenza della normativaassistenziale volta a fissare i requisiti reddituali cui èsubordinata la prestazione; la conoscibilità dellanormativa gli sarebbe peraltro imposta dall’art.5 c.p.Tuttavia, il legittimo affidamento alla basedell’irripetibilità della prestazione non trova la sua ragiond’essere nella impossibilità o estrema difficoltàdell’assistito di conoscere la normativa in tema direquisito reddituale, di modo che possa dirsi che, ogniqual volta la normativa sia conoscibile secondo ordinariadiligenza, il legittimo affidamento venga meno.Va qui richiamato quanto precisato da questa Corte(Cass.12406/03), secondo cui esiste un principio disettore di necessaria tutela “del percettore in buonafede” della prestazione assistenziale indebita; tutelaadeguatamente offerta dalla disciplina specialedell'indebito assistenziale.Il percettore è tutelato perché in buona fede (equivalenteall’esistenza di un legittimo affidamento), ma – se fossefondata la tesi dell’Inps – la buona fede sarebbe quasisempre incompatibile con l’errore di diritto, siccome nonscusabile (art.5 c.p.) al di fuori dei limiti tracciati dallasentenza della Corte costituzionale n.364/88.Vero è che il regime dell’indebito assistenziale e ilfondamento del legittimo affidamento non possonoNumero registro generale 15162/2020Numero sezionale 2324/2026Numero di raccolta generale 20587/2026Data pubblicazione 18/06/2026essere spiegati nell’ottica penalistica dell’art.5 c.p., chevi è estranea, avendo la Corte costituzionale (n.448/00)richiamato piuttosto il principio di tutela fissato all’art.38,co.1 Cost.Dal canto suo, questa Corte ha già avuto modo di chiarireche il ragionevole affidamento è da escludere“allorquando l'incremento reddituale sia talmentesignificativo da rendere inequivocabile il venir meno delbeneficio” (Cass.28771/18, Cass.8172/26).

Non bastaperciò la mera conoscibilità del superamento dei limitireddituali alla luce della conoscibilità delle norme di leggeche tali limiti pongono, ma, ai fini di escludere ilragionevole affidamento, è richiesto un quid pluris,ovvero che l’assistito non possa non rendersi conto – inbase a circostanze di fatto e non di diritto – che la suasituazione reddituale sia talmente rilevante da essereincompatibile con la provvidenza assistenziale; e ciò, siripete, in base a un giudizio di fatto e non di dirittodemandato al giudice di merito.Tale accertamento non è stato compiuto nella sentenzaimpugnata riguardo al periodo anteriore al 18.12.2014,sicché la stessa va cassata con rinvio alla Corte d’appelloaffinché valuti l’irripetibilità della prestazione alla luce delseguente principio di diritto:“In tema di indebito assistenziale, il legittimoaffidamento dell’assistito, che esclude il diritto allaripetizione della prestazione per il periodo precedente ilprovvedimento che accerta il superamento del requisitoreddituale, non viene meno per il solo fatto chel’accipiens sia tenuto a conoscere la disciplina normativasui limiti reddituali della prestazione assistenziale e siaquindi in grado di sapere che il suo reddito superi il limiteNumero registro generale 15162/2020Numero sezionale 2324/2026Numero di raccolta generale 20587/2026Data pubblicazione 18/06/2026normativamente fissato, occorrendo piuttosto unincremento reddituale talmente significativo da rendereinequivocabile il venir meno del beneficio assistenziale,secondo un giudizio di fatto, e non di diritto, demandatoal giudice di merito”.La Corte d’appello statuirà anche sulle spese di lite delpresente giudizio di cassazione.Il secondo motivo resta assorbito.P.q.m.la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione, anche per le spese di lite delpresente giudizio di cassazione.Roma, deciso alla camera di consiglio del 12.5.26La Presidente Il relatoreLucia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocatiMANUELA MASSA, [OSCURATO:PERSONA], PATRIZIACIACCI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 169/2020 della CORTED'APPELLO di ROMA, depositata il 29/01/2020 R.G.N.320/2017;Numero registro generale 15162/2020Numero sezionale 2324/2026Numero di raccolta generale 20587/2026Data pubblicazione 18/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblicaudienza del 12/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia diprimo grado che aveva respinto la domanda di GinaAntonelli tesa a far dichiarare l’insussistenza o, insubordine, l’irripetibilità dell’indebito relativo a ratei diassegno sociale pagati dall’Inps negli anni 2013, 2014,2015 nonostante il superamento dei limiti reddituali dilegge relativamente al 2012, e pretesi dall’istituto connota del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Secondo la Corte d’appello, per tutti gli anni oggetto dellapretesa di ripetizione, era dimostrato il superamento dellimite reddituale legale.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per duemotivi.L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria.A seguito di ordinanza interlocutoria, la causa erarimessa alla presente udienza pubblica.L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scrittaconcludendo per l’accoglimento del ricorso.All’esito dell’odierna camera di consiglio, il collegioriservava il termine di 90 giorni per il deposito dellapresente sentenza.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e falsa applicazione degli artt.3-ter d.l.Numero registro generale 15162/2020Numero sezionale 2324/2026Numero di raccolta generale 20587/2026Data pubblicazione 18/06/2026n.850/76, conv. in l. n.29/77, 3, co.9 l. n.173/88 conv.in l. n.291/88, 52 l. n.88/89, 13 l. n.412/91, 13, co.6,lett. c) d.l. n.78/10, conv. con modif. in l. n.122/10, peravere la Corte d’appello affermato la ripetibilitàdell’indebito assistenziale da data anterioreall’accertamento del superamento del reddito,nonostante l’assenza di dolo della ricorrente, la qualenon aveva mai occultato la propria situazione reddituale.Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceomesso esame di fatto decisivo, ovvero l’assenza di doloposto, che la ricorrente non aveva mai occultato lapropria situazione reddituale.Il primo motivo è fondato.Occorre innanzitutto esaminare la deduzione svoltadall’Inps nella memoria illustrativa, in base alla quale,nel caso di specie, non si applicherebbe la disciplinadell’indebito assistenziale, bensì il regime fissatodall’art.3, co.6 l. n.335/95.La deduzione è infondata. Ai sensi dell’art.3, co.6, cit.,“l’assegno sociale è erogato con carattere diprovvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dalrichiedente ed è conguagliato, entro il mese di lugliodell'anno successivo, sulla base della dichiarazione deiredditi effettivamente percepiti”.Il conguaglio invocato dall’Inps, come risulta dallanorma, si effettua sulla base del reddito percepitonell’anno in relazione al quale viene erogatoprovvisoriamente l’assegno, e dichiarato entro lugliodell’anno successivo. Il meccanismo si ripete poi annoper anno.Nel caso di specie, poiché ci si riferisce a redditi del 2013,2014 e 2015, il conguaglio andava effettuato anno perNumero registro generale 15162/2020Numero sezionale 2324/2026Numero di raccolta generale 20587/2026Data pubblicazione 18/06/2026anno: entro il luglio 2014 sui redditi del 2013, entro illuglio 2015 sui redditi 2014, entro il luglio 2016 suiredditi del 2015.Ciò non fu. Emerge infatti dalla nota di ripetizione del18.12.2014 e dalla stessa narrativa della sentenza, chel’Inps chiese la restituzione delle somme versate nel2013, 2014 e 2015 in forza dei redditi dell’anno 2012,non dunque, secondo cadenza annuale, dei redditipercepiti nel 2013, 2014 e 2015.La restituzione venne allora domandata alla stregua nondel meccanismo di conguaglio posto nell’art.3, co.6 l.n.335/95, bensì della generale disciplina d’indebito persuperamento del requisito reddituale.Tanto appurato, occorre aggiungere che la Corte haaffermato il diritto a ripetere sia per il periodo successivoall’atto di accertamento Inps (nota del 18.12.2014),ovvero 18.12.2014-gennaio 2015, sia per il periodopregresso: anni 2013 e 2014, fino al 18.12.2014.Ora, l’indebito assistenziale ricorrente nel presente casoavendo natura assistenziale l’assegno sociale(Cass.18820/21, Cass.23032/24), è soggetto a unanormativa «tendenzialmente sottratta a quella generaledel codice civile» (Corte costituzionale, n. 264/04).In particolare, al posto della regola codicistica diincondizionata ripetibilità dell’indebito, trovaapplicazione la regola, propria del sottosistemad’indebito assistenziale, che esclude la ripetizione inpresenza di situazioni di fatto variamente articolate, macomunque avente generalmente come minimo comunedenominatore la non addebitabilità al percipiente dellaerogazione non dovuta ed una situazione idonea aNumero registro generale 15162/2020Numero sezionale 2324/2026Numero di raccolta generale 20587/2026Data pubblicazione 18/06/2026generare affidamento (Cass.1446/08, Cass.13915/21,Cass.24617/22).È stato altresì specificato che il diritto di ripetizione restaesercitabile il periodo successivo a quello in cui l’Inpsaccerti il venir meno dei requisiti di legge, ivi compresoquello reddituale; per il periodo pregresso, invece, ildiritto di ripetizione è in linea di principio escluso, a menoche non ricorrano ipotesi tali da escludere a priori illegittimo affidamento dell’assistito, come nel caso di dolo(Cass.28771/18, Cass.26036/19, Cass.13223/20,Cass.13915/21), di omessa comunicazione all’Inps deidati reddituali rilevanti ai fini del diritto alla prestazione(Cass.10642/19), di erogazione di prestazione a chi nonsia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia maifatto richiesta (Cass.12406/03) o di radicaleincompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali(Cass.5059/18, riguardante un caso di erogazionedell'indennità di accompagnamento in difetto delrequisito del mancato ricovero dell'assistibile in istitutodi cura a carico dell'erario).Al contrario, la Corte d’appello ha accomunato il periodoanteriore all’accertamento dell’Inps datato 18.12.204 eil periodo successivo, applicando l’art.2033 c.c. sulpresupposto che l’indebito generi sempre ripetibilità,quando invece, dovendosi applicare il sottosistemadell’indebito assistenziale, occorre distinguere tra ilperiodo antecedente e quello successivo all’atto diaccertamento.Come rilevato nell’ordinanza interlocutoria, la ricorrenteafferma di aver trasmesso regolarmente le dichiarazionireddituali all’amministrazione finanziaria, e di non poterquindi essere considerata in dolo.Numero registro generale 15162/2020Numero sezionale 2324/2026Numero di raccolta generale 20587/2026Data pubblicazione 18/06/2026Secondo l’Inps, invece, i consociati sono tenuti aconoscere la normativa vigente in tema di requisitireddituali, sicché rimarrebbe superfluo l’accertamentodel dolo in capo all’accipiens.Il collegio ritiene di non poter condividere l’assunto delcontroricorrente che, in ultima analisi, esclude illegittimo affidamento dell’accipiens tutte le volte in cuiegli possa avere conoscenza della normativaassistenziale volta a fissare i requisiti reddituali cui èsubordinata la prestazione; la conoscibilità dellanormativa gli sarebbe peraltro imposta dall’art.5 c.p.Tuttavia, il legittimo affidamento alla basedell’irripetibilità della prestazione non trova la sua ragiond’essere nella impossibilità o estrema difficoltàdell’assistito di conoscere la normativa in tema direquisito reddituale, di modo che possa dirsi che, ogniqual volta la normativa sia conoscibile secondo ordinariadiligenza, il legittimo affidamento venga meno.Va qui richiamato quanto precisato da questa Corte(Cass.12406/03), secondo cui esiste un principio disettore di necessaria tutela “del percettore in buonafede” della prestazione assistenziale indebita; tutelaadeguatamente offerta dalla disciplina specialedell'indebito assistenziale.Il percettore è tutelato perché in buona fede (equivalenteall’esistenza di un legittimo affidamento), ma – se fossefondata la tesi dell’Inps – la buona fede sarebbe quasisempre incompatibile con l’errore di diritto, siccome nonscusabile (art.5 c.p.) al di fuori dei limiti tracciati dallasentenza della Corte costituzionale n.364/88.Vero è che il regime dell’indebito assistenziale e ilfondamento del legittimo affidamento non possonoNumero registro generale 15162/2020Numero sezionale 2324/2026Numero di raccolta generale 20587/2026Data pubblicazione 18/06/2026essere spiegati nell’ottica penalistica dell’art.5 c.p., chevi è estranea, avendo la Corte costituzionale (n.448/00)richiamato piuttosto il principio di tutela fissato all’art.38,co.1 Cost.Dal canto suo, questa Corte ha già avuto modo di chiarireche il ragionevole affidamento è da escludere“allorquando l'incremento reddituale sia talmentesignificativo da rendere inequivocabile il venir meno delbeneficio” (Cass.28771/18, Cass.8172/26). Non bastaperciò la mera conoscibilità del superamento dei limitireddituali alla luce della conoscibilità delle norme di leggeche tali limiti pongono, ma, ai fini di escludere ilragionevole affidamento, è richiesto un quid pluris,ovvero che l’assistito non possa non rendersi conto – inbase a circostanze di fatto e non di diritto – che la suasituazione reddituale sia talmente rilevante da essereincompatibile con la provvidenza assistenziale; e ciò, siripete, in base a un giudizio di fatto e non di dirittodemandato al giudice di merito.Tale accertamento non è stato compiuto nella sentenzaimpugnata riguardo al periodo anteriore al 18.12.2014,sicché la stessa va cassata con rinvio alla Corte d’appelloaffinché valuti l’irripetibilità della prestazione alla luce delseguente principio di diritto:“In tema di indebito assistenziale, il legittimoaffidamento dell’assistito, che esclude il diritto allaripetizione della prestazione per il periodo precedente ilprovvedimento che accerta il superamento del requisitoreddituale, non viene meno per il solo fatto chel’accipiens sia tenuto a conoscere la disciplina normativasui limiti reddituali della prestazione assistenziale e siaquindi in grado di sapere che il suo reddito superi il limiteNumero registro generale 15162/2020Numero sezionale 2324/2026Numero di raccolta generale 20587/2026Data pubblicazione 18/06/2026normativamente fissato, occorrendo piuttosto unincremento reddituale talmente significativo da rendereinequivocabile il venir meno del beneficio assistenziale,secondo un giudizio di fatto, e non di diritto, demandatoal giudice di merito”.La Corte d’appello statuirà anche sulle spese di lite delpresente giudizio di cassazione.Il secondo motivo resta assorbito.P.q.m.la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione, anche per le spese di lite delpresente giudizio di cassazione.Roma, deciso alla camera di consiglio del 12.5.26La Presidente Il relatoreLucia [OSCURATO:PERSONA]
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