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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2021

Cassazione n. 37173/2021

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1494-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 2021 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3049/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 10/06/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre sulla base di sei motivi contro la sentenza della CTR della Lombardia che ha respinto l'appello della CTP di Milano che ha confermato tre avvisi di accertamento, per gli anni 2005, 2006 e 2007, con i quali, con metodo sintetico, erano accertati a suo carico maggior ' redditi.

Gli accertamenti si basavano su spese per incrementi patrimoniali e spese gestionali di alcuni immobili, natanti ed automobili, in ciascuno degli anni interessati.

La CTR, confermando la sentenza di primo grado, affermava che gli elementi evidenziati dall'ufficio erano idonei a supportare la presunzione di possesso di maggior reddito, non avendo il contribuente fornito prova contraria, e confermava le sanzioni.

L'ufficio si è costituito con controricorso.

In vista dell'udienza odierna, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la contribuente deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

La sentenza non si è pronunciata sulla dedotta nullità degli avvisi di accertamento.

Il contribuente prospetta di avere contestato fin dal primo grado la motivazione degli avvisi, riportandola in atti; a pag. 21 del ricorso evidenzia che nelle pagine da 45 a 51 dell'appello aveva nuovamente dedotto il motivo.

Proc. n. 1494/2015 Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d.

Igs 546 del 1992, dell'art. 132 c.p.c., nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 4 c.p.c.

La sentenza sarebbe nulla per mancanza di motivazione.

La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado non darebbe comunque conto dell'elaborazione del percorso logico seguito.

Con il terzo motivo deduce nullità/illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

La CTR avrebbe omesso l'esame del fatto dedotto per cui le spese erano state sostenute dal padre della contribuente.

Con il quarto motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d.

Igs 546 del 1992, dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 111, sesto comma, e 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 4 c.p.c.

La sentenza sarebbe priva della esposizione delle ragioni in fatto e diritto su cui si fonda la decisione.

Con il quinto motivo deduce nullità della sentenza impugnata per violaizone e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 6, secondo comma, d.

Igs 472 del 1997, art. 10, terzo comma, legge 212 del 2000 e art. 8 d.

Igs n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

Con il sesto motivo deduce nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 12, quinto comma, d.

Igs. 472 del 1997 in relazione all'ar. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

Proc. n. 1494/2015 Questi ultimi due motivi riguardano le sanzioni applicate.

L'ufficio invoca, pur rimettendosi alla valutazione di questa Corte, l'inammissibilità del ricorso, in particolare, quanto al motivo dedotto ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., in virtù dell'esistenza di una c.d.

"doppia conforme",, e prospettando quindi la ricorrenza del divieto di cui all'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado nell'ipotesi in cui nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni".

Il secondo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.

Questa Corte afferma costantemente il principio per cui "la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost." (da ultimo, sez.

I, n. 13248 del 2020).

Ancora, si afferma che "il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito". (sez.

IV, n. 3819 del 2020).

Quando la motivazione, poi, è per relationem alla sentenza di primo grado, è stato affermato che "è nulla la motivazione che non Proc. n. 1494/2015 costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame". (sez.

IV, n. 27112 del 2018).

Nel caso di specie, ritiene il collegio che ricorrano le condizioni evidenziate dalla suddetta giurisprudenza per ritenere la sentenza impugnata effettivamente viziata da motivazione apparente.

Questo sia riguardo al suo contenuto per relationem rispetto alla pronuncia di prima grado, che non consente - neppure indicando i motivi del ricorso in appello - di verificare se alla conferma della decisione di primo grado la CTR sia giunta attraverso un proprio esame critico dei motivi di gravame; sia anche nella parte in cui, con frasi assolutamente di stile ("scarsissime prove documentali e affermazioni di nessun valore probatorio") senza alcuna specifica attinenza agli atti di causa, sancisce l'insufficienza della prova contraria addotta dalla contribuente.

Sotto il primo profilo, la sentenza afferma apoditticamente che non sussiste la lamentata mancanza di motivazione della sentenza di primo grado impugnata, senza dare alcun conto degli elementi in base ai quali giunge a tale conclusione.

Ricordati, poi, i dati di fatto su cui si fonda l'accertamento in questione, la sentenza sì limita ad affermare che la odierna ricorrente non ha assolto, nei gradi precedenti, al proprio onere probatorio; ciò manifesta attraverso la frase riportata sopra ("scarsissime prove documentali e affermazioni di nessun valore probatorio") che, però, all'evidenza, non dà alcun conto dell'analisi degli elementi addotti dal Proc. n. 1494/2015 contribuente che, invece, avrebbe dovuto essere esplicitata in dettaglio per giustificare tale giudizio.

Si tratta, quindi, di una motivazione effettivamente di stile, che non permette alcun controllo sul ragionamento che ha portato alla conclusione adottata dalla CTR.

L'accoglimento del secondo motivo comporta, quindi, che la sentenza impugnata debba essere cassata, con rinvio della causa alla CTR della Lombardia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

I restanti motivi restano, di conseguenza, assorbiti.

P.Q.M. accoglie il secondo motivo. aj, rw_c n. 5, 114•L N-r •-) Cassa la sentenza impugnataYeon rinvio della causa alla CTR della Lombardia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

Dichiara assorbiti i restanti motivi.

Così deciso in Roma, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1494-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 2021 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3049/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 10/06/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre sulla base di sei motivi contro la sentenza della CTR della Lombardia che ha respinto l'appello della CTP di Milano che ha confermato tre avvisi di accertamento, per gli anni 2005, 2006 e 2007, con i quali, con metodo sintetico, erano accertati a suo carico maggior ' redditi. Gli accertamenti si basavano su spese per incrementi patrimoniali e spese gestionali di alcuni immobili, natanti ed automobili, in ciascuno degli anni interessati. La CTR, confermando la sentenza di primo grado, affermava che gli elementi evidenziati dall'ufficio erano idonei a supportare la presunzione di possesso di maggior reddito, non avendo il contribuente fornito prova contraria, e confermava le sanzioni. L'ufficio si è costituito con controricorso. In vista dell'udienza odierna, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la contribuente deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. La sentenza non si è pronunciata sulla dedotta nullità degli avvisi di accertamento. Il contribuente prospetta di avere contestato fin dal primo grado la motivazione degli avvisi, riportandola in atti; a pag. 21 del ricorso evidenzia che nelle pagine da 45 a 51 dell'appello aveva nuovamente dedotto il motivo. Proc. n. 1494/2015 Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d. Igs 546 del 1992, dell'art. 132 c.p.c., nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 4 c.p.c. La sentenza sarebbe nulla per mancanza di motivazione. La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado non darebbe comunque conto dell'elaborazione del percorso logico seguito. Con il terzo motivo deduce nullità/illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. La CTR avrebbe omesso l'esame del fatto dedotto per cui le spese erano state sostenute dal padre della contribuente. Con il quarto motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d. Igs 546 del 1992, dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 111, sesto comma, e 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 4 c.p.c. La sentenza sarebbe priva della esposizione delle ragioni in fatto e diritto su cui si fonda la decisione. Con il quinto motivo deduce nullità della sentenza impugnata per violaizone e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 6, secondo comma, d. Igs 472 del 1997, art. 10, terzo comma, legge 212 del 2000 e art. 8 d. Igs n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Con il sesto motivo deduce nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 12, quinto comma, d. Igs. 472 del 1997 in relazione all'ar. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Proc. n. 1494/2015 Questi ultimi due motivi riguardano le sanzioni applicate. L'ufficio invoca, pur rimettendosi alla valutazione di questa Corte, l'inammissibilità del ricorso, in particolare, quanto al motivo dedotto ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., in virtù dell'esistenza di una c.d. "doppia conforme",, e prospettando quindi la ricorrenza del divieto di cui all'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado nell'ipotesi in cui nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni". Il secondo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti. Questa Corte afferma costantemente il principio per cui "la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost." (da ultimo, sez. I, n. 13248 del 2020). Ancora, si afferma che "il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito". (sez. IV, n. 3819 del 2020). Quando la motivazione, poi, è per relationem alla sentenza di primo grado, è stato affermato che "è nulla la motivazione che non Proc. n. 1494/2015 costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame". (sez. IV, n. 27112 del 2018). Nel caso di specie, ritiene il collegio che ricorrano le condizioni evidenziate dalla suddetta giurisprudenza per ritenere la sentenza impugnata effettivamente viziata da motivazione apparente. Questo sia riguardo al suo contenuto per relationem rispetto alla pronuncia di prima grado, che non consente - neppure indicando i motivi del ricorso in appello - di verificare se alla conferma della decisione di primo grado la CTR sia giunta attraverso un proprio esame critico dei motivi di gravame; sia anche nella parte in cui, con frasi assolutamente di stile ("scarsissime prove documentali e affermazioni di nessun valore probatorio") senza alcuna specifica attinenza agli atti di causa, sancisce l'insufficienza della prova contraria addotta dalla contribuente. Sotto il primo profilo, la sentenza afferma apoditticamente che non sussiste la lamentata mancanza di motivazione della sentenza di primo grado impugnata, senza dare alcun conto degli elementi in base ai quali giunge a tale conclusione. Ricordati, poi, i dati di fatto su cui si fonda l'accertamento in questione, la sentenza sì limita ad affermare che la odierna ricorrente non ha assolto, nei gradi precedenti, al proprio onere probatorio; ciò manifesta attraverso la frase riportata sopra ("scarsissime prove documentali e affermazioni di nessun valore probatorio") che, però, all'evidenza, non dà alcun conto dell'analisi degli elementi addotti dal Proc. n. 1494/2015 contribuente che, invece, avrebbe dovuto essere esplicitata in dettaglio per giustificare tale giudizio. Si tratta, quindi, di una motivazione effettivamente di stile, che non permette alcun controllo sul ragionamento che ha portato alla conclusione adottata dalla CTR. L'accoglimento del secondo motivo comporta, quindi, che la sentenza impugnata debba essere cassata, con rinvio della causa alla CTR della Lombardia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio. I restanti motivi restano, di conseguenza, assorbiti. P.Q.M. accoglie il secondo motivo. aj, rw_c n. 5, 114•L N-r •-) Cassa la sentenza impugnataYeon rinvio della causa alla CTR della Lombardia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio. Dichiara assorbiti i restanti motivi. Così deciso in Roma, ne
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