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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2022

Cassazione n. 19872/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16620/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VR) il 3 giugno 1943 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43H03 I826Q), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VR), alla [OSCURATO:PERSONA] 8, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale alle liti in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47B25L781T) del Foro di Verona e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SPPG3G 60P17 H501C) del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67M71 H5 01E); - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Negrar (VR) e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VR), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6/a (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Verona ed ivi residente, alla Via F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16620/2017 Numero sezionale 619/2022 Numero di raccolta generale 19872/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Lungolori n. 28 (C.F.: VLBRM066E07L781X), rappresentati e difesi, giusta mandato in calce al controricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Verona (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 146; - controricorrenti – -avverso la sentenza n. 2992/2016 emesso dalla Corte d’appello di Venezia in data 28/12/2016 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto Con atto di citazione regolarmente notificato [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affermando di essere possessore dal 1970 del compendio immobiliare sito in Palazzolo di Sona (VR), alla via Tagliamelo n. 8, costituito da edificio ed annesso terreno, comprendente il mappale 1647/31 (parte dell’originario mapp. 220) e il mappale 360 (del Comune di Sona, foglio 4) che era adibito a parcheggio ed era sempre stato libero.

L’attore lamentava che dal 3 febbraio 2009 lo Skocajic parcheggiava senza averne titolo la propria autovettura su detta area su indicazione del Righetti e del Vaibusa, proprietari dell’immobile confinante con il mapp. 360, i quali gli avevano locato l’appartamento di loro proprietà.

L’Ambrosi lamentava, inoltre, che il Righetti ed il Valbusa, che avevano completato nell’anno 2006 la ristrutturazione del loro immobile confinante con il mappale 360, avevano occupato illegittimamente parte del mappale 360, asseritamente di sua proprietà, con la realizzazione di un marciapiede largo 80 cm. ed alto 10 cm.

L’attore, pertanto, chiedeva, previo accertamento del diritto di proprietà in capo a sé dell’area scoperta distinta al [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Sona, Foglio 4 mappale 360, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di dichiararsi mai costituita la servitù di parcheggio a favore del mappale 1645 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed a carico del mappale 360 di sua proprietà e, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16620/2017 Numero sezionale 619/2022 Numero di raccolta generale 19872/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 conseguentemente, la condanna di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in via tra loro solidale e/o alternativa, al rilascio dell’area, costituita dal mappale 360, e l’inibizione del parcheggio ai suddetti convenuti, con condanna al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi, da liquidarsi in separato giudizio.

L’attore chiedeva, inoltre, nei soli confronti dì [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previo accertamento di essere proprietario esclusivo del mappale 360 del Comune di Sona, Foglio 4, la condanna dei suddetti convenuti, in via tra di loro solidale e/o alternativa, alla rimozione del marciapiede posto sul mappale 360, nonché alla rimozione della tettoia che sporgeva sulla sua proprietà.

Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestando le pretese di parte attrice e chiedendone il rigetto.

Si costituiva altresì [OSCURATO:PERSONA], eccependo la carenza di legittimazione passiva, in quanto conduttore dell’appartamento di proprietà dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, per l’effetto, l’estromissione; in subordine, chiedeva il rigetto delle domande dell’attore.

Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 159/2015, rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], con condanna alle spese.

Per la riforma della sentenza proponeva appello l’Ambrosi.

Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] restava contumace.

Con sentenza del 28.12.2016, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello sulla base delle seguenti considerazioni: - il giudice di primo grado aveva condivisibilmente affermato che: a) l’attore, con i due atti del 2008 e del 2009, risultava titolare del mapp. 360; b) i convenuti, con atto del 1997, risultavano titolari del fabbricato, mappale 359, pacificamente corrispondente all’attuale 1645, condotto in locazione dal Skocajic, davanti al quale veniva parcheggiata l’auto oggetto di domanda;F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16620/2017 Numero sezionale 619/2022 Numero di raccolta generale 19872/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 c) dallo stesso atto emergeva che la corte, mappale 360, era promiscua tra il mappale 359 ed altri e, dunque, sia l’attore che i convenuti potevano goderne; d) l’attore agiva con un’azione tipica di rivendicazione per sentire accertare e dichiarare di essere proprietario esclusivo del mappale 360; e) con la comparsa di costituzione e risposta, oltre a contestare le avverse domanda, i convenuti avevano contestato la proprietà e il possesso circa il mappale 360, affermandone la promiscuità con il mappale 359 da loro acquistato; f) essendo contestata l’esclusiva proprietà dell’attore sul mappale 360, occorreva dare la piena dimostrazione del proprio diritto di proprietà, non essendo sufficiente un titolo di acquisto, risalendo, attraverso i propri dante causa, fino ad un acquisto a titolo originario, oppure dimostrando essersi compiuta l’usucapione, prova che non era stata fornita dall’attore; - invero, gli atti, del 2008 e del 2009 non fornivano la prova richiesta dall’art. 948 c.c. e, in particolare, della continuità dei passaggi di proprietà fino a giungere ad un acquisto a titolo originario, fermandosi (quello del 2008) per una metà al 2003 e per l’altra (quello del 2009) non apparendo efficace il riferimento ad una denuncia di successione, di regola predisposta unilateralmente per fini fiscali e non idonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un immobile; - non avendo l’attore idoneamente allegato e successivamente provato la proprietà del bene per escludere l’uso da parte degli altri aventi diritto sul mappale promiscuo, gli ulteriori motivi restavano assorbiti.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16620/2017 Numero sezionale 619/2022 Numero di raccolta generale 19872/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la corte d’appello omesso di pronunciarsi circa la richiesta nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia su tutte le domande di causa.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domande proposte dai convenuti.

2.1. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono inammissibili.

In tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione, da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento.

Da ciò deriva che una parte è carente di interesse processuale a che venga censurata l’omessa pronuncia sulla domande (nel caso di specie, riconvenzionali) proposte dalla controparte e rimaste assorbite dal rigetto delle sue.

In quest’ottica, è pienamente condivisibile l’affermazione della corte veneziana secondo cui “è evidente la carenza di interesse dell’attore circa l’asserita omessa pronuncia del giudice di primo grado su domande riconvenzionali proposte dai convenuti e non riproposte in questa sede” (pag. 6 della sentenza impugnata).

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte di merito violato il principio di non contestazione, non avendo la controparte, nella sua comparsa di costituzione e risposta, mai contestato che egli fosse proprietario del mappale 360.

3.1. Il motivo è infondato.

Affinchè, nell’ambito di un giudizio volto a rivendicare la proprietà di un bene, possa assumere rilevanza il comportamento processuale di “non contestazione” della controparte, occorre che non sia contestata F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16620/2017 Numero sezionale 619/2022 Numero di raccolta generale 19872/2022 l'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ma venga Data pubblicazione 20/06/2022 esclusivamente contrapposto non un titolo derivativo, anteriore o contemporaneo, ma l'usucapione successiva da parte del convenuto, senza fornire la prova.

Nel qual caso all'attore rivendicante è sufficiente dimostrare la prevalenza del proprio titolo di acquisto (Sez. 2, Sentenza n. 21829 del 17/10/2007).

Non può assimilarsi alla fattispecie indicata il caso in cui i convenuti abbiano chiesto il rigetto delle domande di parte attrice “previa declaratoria dell’esistenza di un diritto di proprietà e/o di uso e/o personale di godimento sull’area scoperta” (destinata a parcheggio).

In ogni caso, in violazione del principio di specificità del ricorso, il ricorrente ha omesso di trascrivere, nei suoi passaggi maggiormente significativi, l’avversa comparsa di costituzione in primo grado, in tal guisa precludendo a questa Corte la possibilità di scrutinare la portata delle difese svolte in quel contestato dagli originari convenuti.

A tal fine non può ritenersi sufficiente la riproduzione, alle pagine 5 e 6 del ricorso, delle sole conclusioni rassegnate dal Righetti e dal Valbusa, seguita dalla estrema sintesi (a pag. 7) delle argomentazioni logiche dagli stessi sviluppate nell’atto di costituzione in primo grado.

Del resto, in termini inequivoci la corte di merito ha evidenziato (pag. 4 della sentenza) che “con la comparsa di costituzione e risposta, oltre a contestare le avverse domand(e), i convenuti contestano la proprietà e il possesso circa il mappale 360 affermandone la promiscuità con il mappa(l)e 359 da loro acquistato con il mappale 288 dell’attore e il mappale 220 della venditrice”.

4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d’appello erroneamente, a suo dire, applicato le norme ermeneutiche nel valutare la dichiarazione contenuta nell’atto notarile datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] (rep. n. 50369).

4.1. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente ha omesso, in violazione del principio di autosufficienza, di F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16620/2017 Numero sezionale 619/2022 Numero di raccolta generale 19872/2022 trascrivere, almeno nei suoi passaggi salienti, l’atto pubblico di Data pubblicazione 20/06/2022 compravendita del 21.4.1997, sulla base del quale le controparti si sono rese acquirenti del mappale n. 359.

A tal fine non può reputarsi idonea la riproduzione di alcuni stralci contenuta alle pagine 7 e 20-21 del ricorso.

In ogni caso, l’affermazione nello stesso contenuta, alla cui stregua “Detta corte è promiscua tra i M.n.ri. 359, qui ceduto, 288 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e 220 della venditrice”, non è stata valorizzata dalla corte di merito al fine di rigettare la domanda attorea, avendo la stessa semmai rilevato che gli atti del 2008 e del 2009 “non forniscono la prova richiesta dall’art. 948 c.c. ed in particolare della continuità dei passaggi di proprietà fino a giungere ad un acquisto a titolo originario” (pag. 5 della sentenza).

Inoltre, l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - nel vigore della novellato testo di detta norma - nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016).

Nel caso di specie, il ricorrente, da un lato, non ha denunciato la violazione di alcuna regola ermeneutica e, dall’altro, a ben vedere, sollecita una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa nella presente sede.

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 949 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte territoriale erroneamente, a suo dire, qualificato la sua domanda come azione di rivendica, anziché come azione negatoria.

5.1. Il motivo è infondato.

In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta (Sez. 2, Sentenza n. 4416 del 26/02/2007; conf.

Sez. 2, Sentenza n. 1929 del 27/01/2009 e Sez. 2, Sentenza n. 26003 del 23/12/2010).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha neppure dedotto l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di questo.

6. Con il sesto motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 ss. c.c. e 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte di merito ritenuto che egli, sulla base della documentazione prodotta, avesse fornito la prova della proprietà sul bene fino a dimostrare il compimento dell’usucapione.

6.1. Il motivo è infondato.

Si è già detto, nell’analizzare il terzo motivo, che l’onere probatorio a carico del ricorrente non poteva ritenersi attenuato sulla base della linea difensiva adottata dalla controparte.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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360. Avuto riguardo, in particolare, al secondo atto, condivisibilmente la corte d’appello ha escluso che, sul piano probatorio, potesse riconoscersi rilevanza ad una denuncia di successione del 1966.

Invero, nel giudizio di revindica di un immobile ai fini della prova della proprietà non è sufficiente un atto di divisione che per il suo carattere dichiarativo (e non costitutivo di diritto) non ha per sè solo forza probante nei confronti dei terzi del diritto di proprietà attribuito ai condividenti, ma occorre necessariamente dimostrare il titolo di acquisto in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione.

Detto titolo non può essere costituito dal testamento, quando risulta escluso o contestato che il bene rivendicato appartenesse al de cuius (Sez. 2, Sentenza n. 1511 del 10/03/1979; conf.

Sez. 2, Sentenza n. 1392 del 31/01/2012).

7. Con il settimo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la corte territoriale emesso una pronuncia ultra o extra petita, affermando che il Righetti ed il Romeo sono comproprietari del mappale 360, nonostante gli stessi non avessero in appello riproposto le domande riconvenzionali.

7.1. Il motivo è infondato.

Da nessun passaggio logico della sentenza impugnata si evince quanto dedotto dal ricorrente, essendosi la corte d’appello limitata a rigettare la domanda di rivendica dal medesimo proposta ed avendo solo “per completezza” rilevato, con riferimento al marciapiede e alla tettoia, che non erano stati dedotti e, comunque, provati i pregiudizi derivati dalla realizzazione dei detti manufatti.

8. In definitiva il ricorso non merita di essere accolto, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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P.Q.M.

La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge (se dovuti); - dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, se dovuto.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 17.3.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16620/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VR) il 3 giugno 1943 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43H03 I826Q), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VR), alla [OSCURATO:PERSONA] 8, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale alle liti in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47B25L781T) del Foro di Verona e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SPPG3G 60P17 H501C) del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67M71 H5 01E); - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Negrar (VR) e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VR), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6/a (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Verona ed ivi residente, alla Via F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16620/2017 Numero sezionale 619/2022 Numero di raccolta generale 19872/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Lungolori n. 28 (C.F.: VLBRM066E07L781X), rappresentati e difesi, giusta mandato in calce al controricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Verona (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 146; - controricorrenti – -avverso la sentenza n. 2992/2016 emesso dalla Corte d’appello di Venezia in data 28/12/2016 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto Con atto di citazione regolarmente notificato [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affermando di essere possessore dal 1970 del compendio immobiliare sito in Palazzolo di Sona (VR), alla via Tagliamelo n. 8, costituito da edificio ed annesso terreno, comprendente il mappale 1647/31 (parte dell’originario mapp. 220) e il mappale 360 (del Comune di Sona, foglio 4) che era adibito a parcheggio ed era sempre stato libero. L’attore lamentava che dal 3 febbraio 2009 lo Skocajic parcheggiava senza averne titolo la propria autovettura su detta area su indicazione del Righetti e del Vaibusa, proprietari dell’immobile confinante con il mapp. 360, i quali gli avevano locato l’appartamento di loro proprietà. L’Ambrosi lamentava, inoltre, che il Righetti ed il Valbusa, che avevano completato nell’anno 2006 la ristrutturazione del loro immobile confinante con il mappale 360, avevano occupato illegittimamente parte del mappale 360, asseritamente di sua proprietà, con la realizzazione di un marciapiede largo 80 cm. ed alto 10 cm. L’attore, pertanto, chiedeva, previo accertamento del diritto di proprietà in capo a sé dell’area scoperta distinta al [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Sona, Foglio 4 mappale 360, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di dichiararsi mai costituita la servitù di parcheggio a favore del mappale 1645 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed a carico del mappale 360 di sua proprietà e, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16620/2017 Numero sezionale 619/2022 Numero di raccolta generale 19872/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 conseguentemente, la condanna di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in via tra loro solidale e/o alternativa, al rilascio dell’area, costituita dal mappale 360, e l’inibizione del parcheggio ai suddetti convenuti, con condanna al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi, da liquidarsi in separato giudizio. L’attore chiedeva, inoltre, nei soli confronti dì [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previo accertamento di essere proprietario esclusivo del mappale 360 del Comune di Sona, Foglio 4, la condanna dei suddetti convenuti, in via tra di loro solidale e/o alternativa, alla rimozione del marciapiede posto sul mappale 360, nonché alla rimozione della tettoia che sporgeva sulla sua proprietà. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestando le pretese di parte attrice e chiedendone il rigetto. Si costituiva altresì [OSCURATO:PERSONA], eccependo la carenza di legittimazione passiva, in quanto conduttore dell’appartamento di proprietà dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, per l’effetto, l’estromissione; in subordine, chiedeva il rigetto delle domande dell’attore. Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 159/2015, rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], con condanna alle spese. Per la riforma della sentenza proponeva appello l’Ambrosi. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] restava contumace. Con sentenza del 28.12.2016, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello sulla base delle seguenti considerazioni: - il giudice di primo grado aveva condivisibilmente affermato che: a) l’attore, con i due atti del 2008 e del 2009, risultava titolare del mapp. 360; b) i convenuti, con atto del 1997, risultavano titolari del fabbricato, mappale 359, pacificamente corrispondente all’attuale 1645, condotto in locazione dal Skocajic, davanti al quale veniva parcheggiata l’auto oggetto di domanda;F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16620/2017 Numero sezionale 619/2022 Numero di raccolta generale 19872/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 c) dallo stesso atto emergeva che la corte, mappale 360, era promiscua tra il mappale 359 ed altri e, dunque, sia l’attore che i convenuti potevano goderne; d) l’attore agiva con un’azione tipica di rivendicazione per sentire accertare e dichiarare di essere proprietario esclusivo del mappale 360; e) con la comparsa di costituzione e risposta, oltre a contestare le avverse domanda, i convenuti avevano contestato la proprietà e il possesso circa il mappale 360, affermandone la promiscuità con il mappale 359 da loro acquistato; f) essendo contestata l’esclusiva proprietà dell’attore sul mappale 360, occorreva dare la piena dimostrazione del proprio diritto di proprietà, non essendo sufficiente un titolo di acquisto, risalendo, attraverso i propri dante causa, fino ad un acquisto a titolo originario, oppure dimostrando essersi compiuta l’usucapione, prova che non era stata fornita dall’attore; - invero, gli atti, del 2008 e del 2009 non fornivano la prova richiesta dall’art. 948 c.c. e, in particolare, della continuità dei passaggi di proprietà fino a giungere ad un acquisto a titolo originario, fermandosi (quello del 2008) per una metà al 2003 e per l’altra (quello del 2009) non apparendo efficace il riferimento ad una denuncia di successione, di regola predisposta unilateralmente per fini fiscali e non idonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un immobile; - non avendo l’attore idoneamente allegato e successivamente provato la proprietà del bene per escludere l’uso da parte degli altri aventi diritto sul mappale promiscuo, gli ulteriori motivi restavano assorbiti. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16620/2017 Numero sezionale 619/2022 Numero di raccolta generale 19872/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la corte d’appello omesso di pronunciarsi circa la richiesta nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia su tutte le domande di causa. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domande proposte dai convenuti. 2.1. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono inammissibili. In tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione, da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento. Da ciò deriva che una parte è carente di interesse processuale a che venga censurata l’omessa pronuncia sulla domande (nel caso di specie, riconvenzionali) proposte dalla controparte e rimaste assorbite dal rigetto delle sue. In quest’ottica, è pienamente condivisibile l’affermazione della corte veneziana secondo cui “è evidente la carenza di interesse dell’attore circa l’asserita omessa pronuncia del giudice di primo grado su domande riconvenzionali proposte dai convenuti e non riproposte in questa sede” (pag. 6 della sentenza impugnata). 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte di merito violato il principio di non contestazione, non avendo la controparte, nella sua comparsa di costituzione e risposta, mai contestato che egli fosse proprietario del mappale 360. 3.1. Il motivo è infondato. Affinchè, nell’ambito di un giudizio volto a rivendicare la proprietà di un bene, possa assumere rilevanza il comportamento processuale di “non contestazione” della controparte, occorre che non sia contestata F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16620/2017 Numero sezionale 619/2022 Numero di raccolta generale 19872/2022 l'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ma venga Data pubblicazione 20/06/2022 esclusivamente contrapposto non un titolo derivativo, anteriore o contemporaneo, ma l'usucapione successiva da parte del convenuto, senza fornire la prova. Nel qual caso all'attore rivendicante è sufficiente dimostrare la prevalenza del proprio titolo di acquisto (Sez. 2, Sentenza n. 21829 del 17/10/2007). Non può assimilarsi alla fattispecie indicata il caso in cui i convenuti abbiano chiesto il rigetto delle domande di parte attrice “previa declaratoria dell’esistenza di un diritto di proprietà e/o di uso e/o personale di godimento sull’area scoperta” (destinata a parcheggio). In ogni caso, in violazione del principio di specificità del ricorso, il ricorrente ha omesso di trascrivere, nei suoi passaggi maggiormente significativi, l’avversa comparsa di costituzione in primo grado, in tal guisa precludendo a questa Corte la possibilità di scrutinare la portata delle difese svolte in quel contestato dagli originari convenuti. A tal fine non può ritenersi sufficiente la riproduzione, alle pagine 5 e 6 del ricorso, delle sole conclusioni rassegnate dal Righetti e dal Valbusa, seguita dalla estrema sintesi (a pag. 7) delle argomentazioni logiche dagli stessi sviluppate nell’atto di costituzione in primo grado. Del resto, in termini inequivoci la corte di merito ha evidenziato (pag. 4 della sentenza) che “con la comparsa di costituzione e risposta, oltre a contestare le avverse domand(e), i convenuti contestano la proprietà e il possesso circa il mappale 360 affermandone la promiscuità con il mappa(l)e 359 da loro acquistato con il mappale 288 dell’attore e il mappale 220 della venditrice”. 4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d’appello erroneamente, a suo dire, applicato le norme ermeneutiche nel valutare la dichiarazione contenuta nell’atto notarile datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] (rep. n. 50369). 4.1. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente ha omesso, in violazione del principio di autosufficienza, di F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16620/2017 Numero sezionale 619/2022 Numero di raccolta generale 19872/2022 trascrivere, almeno nei suoi passaggi salienti, l’atto pubblico di Data pubblicazione 20/06/2022 compravendita del 21.4.1997, sulla base del quale le controparti si sono rese acquirenti del mappale n. 359. A tal fine non può reputarsi idonea la riproduzione di alcuni stralci contenuta alle pagine 7 e 20-21 del ricorso. In ogni caso, l’affermazione nello stesso contenuta, alla cui stregua “Detta corte è promiscua tra i M.n.ri. 359, qui ceduto, 288 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e 220 della venditrice”, non è stata valorizzata dalla corte di merito al fine di rigettare la domanda attorea, avendo la stessa semmai rilevato che gli atti del 2008 e del 2009 “non forniscono la prova richiesta dall’art. 948 c.c. ed in particolare della continuità dei passaggi di proprietà fino a giungere ad un acquisto a titolo originario” (pag. 5 della sentenza). Inoltre, l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - nel vigore della novellato testo di detta norma - nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016). Nel caso di specie, il ricorrente, da un lato, non ha denunciato la violazione di alcuna regola ermeneutica e, dall’altro, a ben vedere, sollecita una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa nella presente sede. 5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 949 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte territoriale erroneamente, a suo dire, qualificato la sua domanda come azione di rivendica, anziché come azione negatoria. 5.1. Il motivo è infondato. In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16620/2017 Numero sezionale 619/2022 Numero di raccolta generale 19872/2022 materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con Data pubblicazione 20/06/2022 la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta (Sez. 2, Sentenza n. 4416 del 26/02/2007; conf. Sez. 2, Sentenza n. 1929 del 27/01/2009 e Sez. 2, Sentenza n. 26003 del 23/12/2010). Nel caso di specie, il ricorrente non ha neppure dedotto l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di questo. 6. Con il sesto motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 ss. c.c. e 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte di merito ritenuto che egli, sulla base della documentazione prodotta, avesse fornito la prova della proprietà sul bene fino a dimostrare il compimento dell’usucapione. 6.1. Il motivo è infondato. Si è già detto, nell’analizzare il terzo motivo, che l’onere probatorio a carico del ricorrente non poteva ritenersi attenuato sulla base della linea difensiva adottata dalla controparte.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16620/2017 Numero sezionale 619/2022 Numero di raccolta generale 19872/2022 Va qui aggiunto che il ricorrente, in violazione del principio di Data pubblicazione 20/06/2022 autosufficienza, ha omesso di trascrivere gli atti di compravendita del 5.11.2008 (rep. n. 98916) e del 2.11.2009 (rep. n. 17230), in virtù dei quali ha acquistato la intera proprietà del mappale 360. Avuto riguardo, in particolare, al secondo atto, condivisibilmente la corte d’appello ha escluso che, sul piano probatorio, potesse riconoscersi rilevanza ad una denuncia di successione del 1966. Invero, nel giudizio di revindica di un immobile ai fini della prova della proprietà non è sufficiente un atto di divisione che per il suo carattere dichiarativo (e non costitutivo di diritto) non ha per sè solo forza probante nei confronti dei terzi del diritto di proprietà attribuito ai condividenti, ma occorre necessariamente dimostrare il titolo di acquisto in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione. Detto titolo non può essere costituito dal testamento, quando risulta escluso o contestato che il bene rivendicato appartenesse al de cuius (Sez. 2, Sentenza n. 1511 del 10/03/1979; conf. Sez. 2, Sentenza n. 1392 del 31/01/2012). 7. Con il settimo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la corte territoriale emesso una pronuncia ultra o extra petita, affermando che il Righetti ed il Romeo sono comproprietari del mappale 360, nonostante gli stessi non avessero in appello riproposto le domande riconvenzionali. 7.1. Il motivo è infondato. Da nessun passaggio logico della sentenza impugnata si evince quanto dedotto dal ricorrente, essendosi la corte d’appello limitata a rigettare la domanda di rivendica dal medesimo proposta ed avendo solo “per completezza” rilevato, con riferimento al marciapiede e alla tettoia, che non erano stati dedotti e, comunque, provati i pregiudizi derivati dalla realizzazione dei detti manufatti. 8. In definitiva il ricorso non merita di essere accolto, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16620/2017 Numero sezionale 619/2022 Numero di raccolta generale 19872/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge (se dovuti); - dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, se dovuto. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 17.3.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e
Sentenza Cassazione n. 19872/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris