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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 03967/2026

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13147/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 14. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA]Alibrandi, elettivamente domiciliata in Civitavecchia (RM), [OSCURATO:PERSONA] n. 63, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA, n. cron. 1943/2025, emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 28/03/2025.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anticipatari, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anticipatari.

Roma,20 febbraio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13147/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 14. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA]Alibrandi, elettivamente domiciliata in Civitavecchia (RM), [OSCURATO:PERSONA] n. 63, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA, n. cron. 1943/2025, emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 28/03/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anticipatari, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anticipatari. Roma,20 febbraio 2026.
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