Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 06158/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 18/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 18/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dai TRIBUNALE di LIVORNO, in data 09/02/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui ali art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sia con riguardo alla valutazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo che a quella relativa alla qualificazione giuridica.

Si tratta di doglianze reiterative di quelle proposte con la prima impugnazione che si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esciusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. la Corte di appello con motivazione accurata e persuasiva rilevava come la detenzione della bici rubata, unitamente alla assenza di giustificazioni in ordine al possesso fosse univocamente indicativq dell'esistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione e, dunque escludesse ogni possibilità di assegnare alla condotta una diversa e meno grave qualifica (pag. 3 della sentenza impugnata).

Si ribadisce infatti che ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2 n. 41423 del 27/10/2010, Ienne, Rv. 248718; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA]. 235897).

La sentenza impugnata non si presta pertanto ad alcuna censura.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ai versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 07/12/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]~E L - [OSCURATO:PERSONA] idente LUCIA4O IMPERIALI D E O Si; T [OSCURATO:PERSONA];.7 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 18/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 18/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dai TRIBUNALE di LIVORNO, in data 09/02/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui ali art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sia con riguardo alla valutazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo che a quella relativa alla qualificazione giuridica. Si tratta di doglianze reiterative di quelle proposte con la prima impugnazione che si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esciusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. la Corte di appello con motivazione accurata e persuasiva rilevava come la detenzione della bici rubata, unitamente alla assenza di giustificazioni in ordine al possesso fosse univocamente indicativq dell'esistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione e, dunque escludesse ogni possibilità di assegnare alla condotta una diversa e meno grave qualifica (pag. 3 della sentenza impugnata). Si ribadisce infatti che ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2 n. 41423 del 27/10/2010, Ienne, Rv. 248718; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA]. 235897). La sentenza impugnata non si presta pertanto ad alcuna censura. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ai versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]~E L - [OSCURATO:PERSONA] idente LUCIA4O IMPERIALI D E O Si; T [OSCURATO:PERSONA];.7 7
Sentenza Cassazione n. 06158/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris