CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12846/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del dolo di reato, non è consentito in quanto meramente riproduttivo di un profilo di censura già dedotto nell'atto di appello e disatteso dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche: il collegio di merito ha evidenziato come l'elemento soggettivo non potesse escludersi per il solo fatto che l'imputato si fosse avvalso della assistenza di un Caf atteso che le autocertificazioni mendaci allegate alla domanda per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza (attestanti, contrariamente al vero, l'assenza di condanna irrevocabile per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.) erano state da lui personalmente compilate e sottoscritte (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione dell'art. 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e di dosimetria della pena, è manifestamente infondato; che, invero, quanto alla diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen, il collegio di merito ha motivato il diniego per assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso (pag. 3 della sentenza) e, per consolidato orientamento di questa Corte, l'applicazione della stessa, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). che, quanto alla dosimetria della pena, il giudizio sulla congruità della sanzione è stato correttamente condotto sulla scorta di uno degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. e cioè valorizzando l'entità del fatto anche sotto il profilo della intensità del dolo atteso che l'imputato aveva presentato per due volte domanda per accedere al beneficio presso due enti diversi omettendo di comunicare la condizione ostativa della pregressa condanna (pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M