CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39079/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, dichiarata l'improcedibilità in relazione al reato di truffa (per mancanza di una valida querela), ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 494 cod. pen., a lei ascritto al capo A) della rubrica; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputata articolando sei motivi d'impugnazione, a mezzo dei quali deduce violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in ordine: alla idoneità ingannatoria della condotta contestata, alla sussistenza di una condotta concorsuale riferibile all'imputata, alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., all'applicabilità della recidiva, all'intervenuta prescrizione del reato, alla sussistenza delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio; - che le censure sollevate con il primo e il secondo motivo sono indeducibili in quanto meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con le quali non si confrontano (cfr. pag. 2 della motivazione) e, comunque, manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale dato atto della condotta di partecipazione, della sua idoneità ingannatoria (anche alla luce dei rapporti personali intrattenuti con la persona offesa) e del conseguente errore ingeneratosi; - che le censure sollevate con il terzo, il quinto e il sesto motivo (afferenti al trattamento sanzionatorio) sono manifestamente infondate, avendo la Corte dato atto degli elementi in forza dei quali ha escluso l'applicabilità della norma invocata (l'abitualità della condotta), elementi ritenuti rilevanti anche ai fini della determinazione della pena (ampiamente inferiore al medio edittale, alla luce della ritenuta recidiva specifica ed infraquinquennale) e della parallela esclusione delle circostanze attenuanti generiche, anche considerando che: a) la graduazione della pena presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142); b) non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ‘ - che le censure relative all'applicabilità della disciplina della recidiva sono, anch'esse, indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appéllo e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e comunque manifestamente infondate, avendo dato atto la Corte del rapporto esistente tra i precedenti reati e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputata; - che alcuna prescrizione era maturata prima della decisione impugnata in considerazione del tempus commissi delicti (12 dicembre 2015) e del termine massimo di prescrizione determinato anche alla luce della accertata recidiva e dei 197 giorni di sospensione maturati nel corso del processo e l'inammissibilità dei motivi proposti preclude la possibilità di rilevare la prescrizione eventualmente maturata in tempi successivi; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle