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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2024

Cassazione n. 44126/2024

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRANIletta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Trani ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, per essere gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895, contestati sub 43) della rubrica, unitamente alla contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen., per aver detenuto e portato in luogo pubblico una pistola calibro 7,65 completa di munizioni, cedendola poi in vendita a [OSCURATO:PERSONA] (fatto commesso in Andria, il 30/03/2024).

2. Ha proposto ricorso diretto per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per mancanza assoluta di motivazione, in relazione alle esigenze cautelari ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen., nonché violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c) e lett. c-bis) cod. proc. pen. e, infine, dolendosi della nullità dell’ordinanza cautelare. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha motivato la sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. (uniche ritenute sussistenti), facendo riferimento alla posizione dei soggetti indagati per i diversi reati di associazione a delinquere e furto, ossia richiamando fatti ai quali il ricorrente è invece totalmente estraneo.

Dal momento che [OSCURATO:PERSONA] è indagato, in via esclusiva, per i reati inerenti alla detenzione e al porto di una pistola e dal momento che viene incongruamente ricompreso, nella motivazione concernente le esigenze cautelari, all’interno del novero dei soggetti che rispondono, al contrario, del fatto associativo e di furto, il provvedimento è rimasto radicalmente privo di motivazione, quanto al pericolo di reiterazione attinente ai reati ipotizzati a suo carico.

Non vi è menzione, quindi, dello stato di incensuratezza del ricorrente, né della revoca dell’autorizzazione a detenere armi; nemmeno vi è una specifica motivazione, quanto alla ritenuta inadeguatezza di misura cautelare meno afflittiva.

Da tanto, deriva la lamentata nullità dell’ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.

4. La difesa, all’indomani della proposizione del ricorso, ha chiesto dichiararsi il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, per esser stata la misura cautelare carceraria nelle more sostituita con altra di tipo non detentivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Giova in primo luogo precisare come non sia consentito, secondo quanto auspicato dalla difesa mediante la succitata memoria, procedere alla declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, per esser stato [OSCURATO:PERSONA] scarcerato, nelle more della presentazione del ricorso.

Dalla dichiarazione versata in atti, in vista dell’odierna udienza, emerge infatti che: a) non vi è espressa menzione, circa la volontà di rinunciare al ricorso; b) anche a voler qualificare la sopra richiamata dichiarazione, in via squisitamente sostanziale, alla stregua di una rinuncia all’impugnazione, essa è sottoscritta dal solo difensore non munito di procura speciale, restando quindi carente della firma dell’interessato; ciò renderebbe tale dichiarazione, comunque, inefficace quale rinuncia al ricorso (si veda, sul punto specifico, Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, rv. 285663, a mente della quale: ‹‹È inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale››; conforme Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Preiti, rv. 262276); c) pure a voler ritenere non assolutamente indispensabile l’allegazione di una procura speciale, comunque il fatto giustificativo della sopravvenuta carenza di interesse va documentato, stando al principio di diritto fissato da Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, rv. 266244, nella cui parte motiva è dato leggere quanto segue: ‹‹Nemmeno costituisce ipotesi di rinuncia all'impugnazione che richiede la procura speciale il caso in cui il difensore si limiti a prospettare - adeguatamente argomentandole e dandone prova - ragioni oggettive di sopravvenuta carenza di interesse della parte a coltivare l'impugnazione.

In tal caso vale infatti il principio che il giudice deve rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse, che, qualora sia sopravvenuta, comporta che non possa pronunciarsi condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, rv. 208166; Sez.

U, ord. n. 20 del 09/10/1996, Vitale, rv. 206168)››. d) lo [OSCURATO:PERSONA] risulta agli arresti domiciliari dal 4 settembre 2024 e la difesa ha depositato la successiva ordinanza, di sostituzione della misura custodiale domiciliare con l’obbligo di presentazione alla p.g., adottata sin dal successivo giorno 11 settembre 2024; deriva da ciò che la permanenza in vigore di una misura cautelare – sebbene di carattere non custodiale – impedisce, comunque, di dichiarare la inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuta mancanza di interesse.

3. Accantonata l’opzione di procedere alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, la doglianza posta a fondamento dell’impugnazione è fondata.

3.1. Integrando brevemente quanto sintetizzato in parte narrativa, è utile precisare come il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani abbia emesso una corposa ordinanza cautelare, a carico di molte persone e relativamente a una pluralità di contestazioni. [OSCURATO:PERSONA] è ritenuto essere gravemente indiziato – in via esclusiva - del delitto contestato sub 43 della rubrica (trattasi del porto e della detenzione di una pistola, che egli avrebbe ceduto ad altro soggetto).

Nel corpo del provvedimento restrittivo vi è invece, proprio nella esposizione grafica delle esigenze cautelari, una incongrua motivazione relativamente alla posizione dell’odierno ricorrente, in quanto ci si riferisce, con tutta evidenza, ai coindagati per associazione a delinquere e furto (vedere l’ordinanza genetica, alle pagine che vanno dalla numero 567 alla numero 569).

Ne deriva che – per quanto attiene alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] – è restata completamente carente, già graficamente, la motivazione inerente al profilo cautelare; la posizione di [OSCURATO:PERSONA] - come lamentato dalla difesa - non viene quindi esaminata, né in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, né con riferimento alla ritenuta inadeguatezza di misura meno afflittiva.

Anche nei punti in cui il ricorrente viene nominativamente indicato, insieme ad altri coindagati, la sua posizione, però, viene sempre impropriamente accomunata a coloro che sono chiamati a rispondere del reato associativo e dei reati scopo di furto, tanto che gli viene ascritto il fatto di aver assunto “un rilevante ruolo nell’ambito dell’organizzazione come contestata”, che “si va dipanando nelle singole condotte di furto”.

3.2. In tale contesto, la difesa ha proposto ricorso per saltum ex art. 311 comma 2 cod. proc. pen.

Tale tipologia di impugnazione deve essere ritenuta, nel caso di specie, pienamente ammissibile: nel vizio di violazione di legge è ricompresa, infatti, anche la mancanza assoluta di motivazione (così Sez. 4, n. 45611 del 28/10/2021, Sociu, rv. 282548, che ha così statuito: ‹‹Il ricorso diretto per cassazione avverso l'ordinanza applicativa di una misura coercitiva non è consentito per vizio della motivazione, ma solo per violazione di legge, ipotesi in cui rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la mancanza di uno degli elementi previsti, a pena di nullità, dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen.; ne consegue che, ove il giudice per le indagini preliminari abbia specificamente esposto le esigenze cautelari, nonché gli indizi che giustificano in concreto la misura coercitiva disposta, indicandone la genesi, il contenuto e la rilevanza, è improponibile in sede di legittimità ogni censura diretta a rilevare eventuali illogicità o contraddizioni del provvedimento impugnato, sia con riferimento alla gravità dei fatti, sia con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari››).

3.3. Una volta ritenuto ammissibile il ricorso immediato ex art. 311 co. 2 cod. proc. pen., riconducendo al vizio di legge la carenza totale – già sotto il profilo grafico e letterale - della motivazione, la doglianza difensiva non può che essere accolta, stante la rilevata mancanza assoluta di motivazione, in punto di esigenze cautelari.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

Segue la declaratoria di cessazione della misura cautelare in esecuzione, con comunicazione - a norma dell’art. 626 cod. proc. pen. - al Procuratore generale in sede, per i provvedimenti di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Dichiara la cessazione della misura cautelare e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen.

Così è deciso, 31/10/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRANIletta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Trani ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, per essere gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895, contestati sub 43) della rubrica, unitamente alla contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen., per aver detenuto e portato in luogo pubblico una pistola calibro 7,65 completa di munizioni, cedendola poi in vendita a [OSCURATO:PERSONA] (fatto commesso in Andria, il 30/03/2024). 2. Ha proposto ricorso diretto per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per mancanza assoluta di motivazione, in relazione alle esigenze cautelari ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen., nonché violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c) e lett. c-bis) cod. proc. pen. e, infine, dolendosi della nullità dell’ordinanza cautelare. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha motivato la sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. (uniche ritenute sussistenti), facendo riferimento alla posizione dei soggetti indagati per i diversi reati di associazione a delinquere e furto, ossia richiamando fatti ai quali il ricorrente è invece totalmente estraneo. Dal momento che [OSCURATO:PERSONA] è indagato, in via esclusiva, per i reati inerenti alla detenzione e al porto di una pistola e dal momento che viene incongruamente ricompreso, nella motivazione concernente le esigenze cautelari, all’interno del novero dei soggetti che rispondono, al contrario, del fatto associativo e di furto, il provvedimento è rimasto radicalmente privo di motivazione, quanto al pericolo di reiterazione attinente ai reati ipotizzati a suo carico. Non vi è menzione, quindi, dello stato di incensuratezza del ricorrente, né della revoca dell’autorizzazione a detenere armi; nemmeno vi è una specifica motivazione, quanto alla ritenuta inadeguatezza di misura cautelare meno afflittiva. Da tanto, deriva la lamentata nullità dell’ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. 4. La difesa, all’indomani della proposizione del ricorso, ha chiesto dichiararsi il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, per esser stata la misura cautelare carceraria nelle more sostituita con altra di tipo non detentivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Giova in primo luogo precisare come non sia consentito, secondo quanto auspicato dalla difesa mediante la succitata memoria, procedere alla declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, per esser stato [OSCURATO:PERSONA] scarcerato, nelle more della presentazione del ricorso. Dalla dichiarazione versata in atti, in vista dell’odierna udienza, emerge infatti che: a) non vi è espressa menzione, circa la volontà di rinunciare al ricorso; b) anche a voler qualificare la sopra richiamata dichiarazione, in via squisitamente sostanziale, alla stregua di una rinuncia all’impugnazione, essa è sottoscritta dal solo difensore non munito di procura speciale, restando quindi carente della firma dell’interessato; ciò renderebbe tale dichiarazione, comunque, inefficace quale rinuncia al ricorso (si veda, sul punto specifico, Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, rv. 285663, a mente della quale: ‹‹È inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale››; conforme Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Preiti, rv. 262276); c) pure a voler ritenere non assolutamente indispensabile l’allegazione di una procura speciale, comunque il fatto giustificativo della sopravvenuta carenza di interesse va documentato, stando al principio di diritto fissato da Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, rv. 266244, nella cui parte motiva è dato leggere quanto segue: ‹‹Nemmeno costituisce ipotesi di rinuncia all'impugnazione che richiede la procura speciale il caso in cui il difensore si limiti a prospettare - adeguatamente argomentandole e dandone prova - ragioni oggettive di sopravvenuta carenza di interesse della parte a coltivare l'impugnazione. In tal caso vale infatti il principio che il giudice deve rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse, che, qualora sia sopravvenuta, comporta che non possa pronunciarsi condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, rv. 208166; Sez. U, ord. n. 20 del 09/10/1996, Vitale, rv. 206168)››. d) lo [OSCURATO:PERSONA] risulta agli arresti domiciliari dal 4 settembre 2024 e la difesa ha depositato la successiva ordinanza, di sostituzione della misura custodiale domiciliare con l’obbligo di presentazione alla p.g., adottata sin dal successivo giorno 11 settembre 2024; deriva da ciò che la permanenza in vigore di una misura cautelare – sebbene di carattere non custodiale – impedisce, comunque, di dichiarare la inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuta mancanza di interesse. 3. Accantonata l’opzione di procedere alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, la doglianza posta a fondamento dell’impugnazione è fondata. 3.1. Integrando brevemente quanto sintetizzato in parte narrativa, è utile precisare come il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani abbia emesso una corposa ordinanza cautelare, a carico di molte persone e relativamente a una pluralità di contestazioni. [OSCURATO:PERSONA] è ritenuto essere gravemente indiziato – in via esclusiva - del delitto contestato sub 43 della rubrica (trattasi del porto e della detenzione di una pistola, che egli avrebbe ceduto ad altro soggetto). Nel corpo del provvedimento restrittivo vi è invece, proprio nella esposizione grafica delle esigenze cautelari, una incongrua motivazione relativamente alla posizione dell’odierno ricorrente, in quanto ci si riferisce, con tutta evidenza, ai coindagati per associazione a delinquere e furto (vedere l’ordinanza genetica, alle pagine che vanno dalla numero 567 alla numero 569). Ne deriva che – per quanto attiene alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] – è restata completamente carente, già graficamente, la motivazione inerente al profilo cautelare; la posizione di [OSCURATO:PERSONA] - come lamentato dalla difesa - non viene quindi esaminata, né in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, né con riferimento alla ritenuta inadeguatezza di misura meno afflittiva. Anche nei punti in cui il ricorrente viene nominativamente indicato, insieme ad altri coindagati, la sua posizione, però, viene sempre impropriamente accomunata a coloro che sono chiamati a rispondere del reato associativo e dei reati scopo di furto, tanto che gli viene ascritto il fatto di aver assunto “un rilevante ruolo nell’ambito dell’organizzazione come contestata”, che “si va dipanando nelle singole condotte di furto”. 3.2. In tale contesto, la difesa ha proposto ricorso per saltum ex art. 311 comma 2 cod. proc. pen. Tale tipologia di impugnazione deve essere ritenuta, nel caso di specie, pienamente ammissibile: nel vizio di violazione di legge è ricompresa, infatti, anche la mancanza assoluta di motivazione (così Sez. 4, n. 45611 del 28/10/2021, Sociu, rv. 282548, che ha così statuito: ‹‹Il ricorso diretto per cassazione avverso l'ordinanza applicativa di una misura coercitiva non è consentito per vizio della motivazione, ma solo per violazione di legge, ipotesi in cui rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la mancanza di uno degli elementi previsti, a pena di nullità, dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen.; ne consegue che, ove il giudice per le indagini preliminari abbia specificamente esposto le esigenze cautelari, nonché gli indizi che giustificano in concreto la misura coercitiva disposta, indicandone la genesi, il contenuto e la rilevanza, è improponibile in sede di legittimità ogni censura diretta a rilevare eventuali illogicità o contraddizioni del provvedimento impugnato, sia con riferimento alla gravità dei fatti, sia con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari››). 3.3. Una volta ritenuto ammissibile il ricorso immediato ex art. 311 co. 2 cod. proc. pen., riconducendo al vizio di legge la carenza totale – già sotto il profilo grafico e letterale - della motivazione, la doglianza difensiva non può che essere accolta, stante la rilevata mancanza assoluta di motivazione, in punto di esigenze cautelari. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. Segue la declaratoria di cessazione della misura cautelare in esecuzione, con comunicazione - a norma dell’art. 626 cod. proc. pen. - al Procuratore generale in sede, per i provvedimenti di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara la cessazione della misura cautelare e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen. Così è deciso, 31/10/2024 [OSCURATO:PERSONA]
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