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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 agosto 1982

Cassazione n. 06896/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 10/08/1982 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria inviata in limine; considerato che il motivo di ricorso si risolve nella proposizione di una lettura alternativa della vicenda oggetto del processo, fondata sulla diversa valutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito o su parametri differenti di apprezzamento delle prove; considerato che siffatta critica motivazionale non è consentita in questa sede, ove la censura basata sulla manifesta illogicità della motivazione deve enucleare un salto logico evidente ictu °cui/ e non limitarsi, come nel caso di specie, a contestare la tenuta logica della decisione, secondo parametri probabilistici, per quanto logicamente apprezzabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle ulteriori spese di parte civile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Prsi9nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 10/08/1982 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria inviata in limine; considerato che il motivo di ricorso si risolve nella proposizione di una lettura alternativa della vicenda oggetto del processo, fondata sulla diversa valutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito o su parametri differenti di apprezzamento delle prove; considerato che siffatta critica motivazionale non è consentita in questa sede, ove la censura basata sulla manifesta illogicità della motivazione deve enucleare un salto logico evidente ictu °cui/ e non limitarsi, come nel caso di specie, a contestare la tenuta logica della decisione, secondo parametri probabilistici, per quanto logicamente apprezzabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle ulteriori spese di parte civile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Prsi9nte
Sentenza Cassazione n. 06896/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris