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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13121/2026

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mpore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Banco [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO inRoma n. 2519/2019 depositata il 20/02/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026, nonpartecipata, dal Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 28466/2019Numero sezionale 3689/2026Numero di raccolta generale 13121/2026Data pubblicazione 07/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] (all’epoca [OSCURATO:SOCIETA]., poi incorporata in [OSCURATO:SOCIETA].)partecipava a una compravendita immobiliare del 10 agosto 1976, aseguito della quale l’Amministrazione finanziaria emetteva un’ingiunzionedi pagamento ai fini INVIM.

Nel corso del giudizio instaurato avverso taleprovvisorio dell’importo di € 695.099,34, al fine di evitare l’espropriazionedell’immobile, con espressa riserva di ripetizione dell’indebito.2.

Il contenzioso sull’ingiunzione è stato definito con l’intervento dellaCorte di cassazione in due occasioni, sino alla sentenza n. 21717/2011,con la quale l’ingiunzione è stata definitivamente annullata.

Divenutairrevocabile la decisione sul merito, la Banca chiedeva all’Agenzia delleEntrate il rimborso delle somme versate; a fronte del silenzio-rifiutoformatosi sull’istanza, proponeva ricorso dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Roma.3. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1398/2018(dep. 17 gennaio 2018), ha accolto il ricorso della contribuente,individuando nel Comune di Roma, quale beneficiario del tributo, ilsoggetto passivo dell’obbligazione restitutoria, e lo ha condannato alpagamento dell’intera somma versata, oltre agli interessi “dal versamentoall’effettivo soddisfo”.

A seguito della notifica della sentenza, effettuata l’8febbraio 2018 e ricevuta dal Comune il 15 febbraio 2018, la Bancaprovvedeva a mettere formalmente in mora l’ente.4.

In seguito all’inerzia del Comune, la Banca proponeva ricorso perottemperanza dinanzi alla stessa [OSCURATO:PERSONA] diRoma, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione comunale.5.

Il Comune di Roma si costituiva nel giudizio di ottemperanza eccependoche l’obbligazione oggetto della condanna rientrava nel bilancio dellaGestione Commissariale ex art. 78 D.L. n. 112/2008, trattandosi di debitosorto anteriormente al 28 aprile 2008.

Richiamava, a sostegno della suatesi difensiva, la determinazione dirigenziale n. 13524 del 27 settembreNumero registro generale 28466/2019Numero sezionale 3689/2026Numero di raccolta generale 13121/2026Data pubblicazione 07/05/20262018, con cui l’ente riconosceva la legittimità del debito fuori bilanciorelativo alla sentenza.

Deduceva, inoltre, l’inammissibilità dell’azione diottemperanza, facendo leva sul divieto di azioni esecutive individuali neiconfronti degli enti in dissesto, previsto dall’art. 248 TUEL.6. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2519/2019(dep. 20 febbraio 2019), ha definito il giudizio di ottemperanzadistinguendo tra sorte capitale e interessi maturati, dichiarandoinammissibile il ricorso per ottemperanza quanto alla sorte capitale e agliinteressi maturati fino al 3 luglio 2008, perché trattavasi di obbligazioni daricondurre integralmente alla gestione commissariale; riteneva, invece,ammissibile l’azione nei confronti dell’amministrazione comunale per gliinteressi maturati dal 3 luglio 2008 all’effettivo soddisfo e per le speselegali liquidate nella sentenza n. 1398/2018, ponendole a carico dellagestione ordinaria del Comune.

Per tale parte accoglieva il ricorso,nominando un commissario ad acta.7.

Avverso la suddetta sentenza di gravame l’amministrazione comunaleha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui haresistito con controricorso la banca.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell'art. 78 del decreto legge25 giugno 2008, nr. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, nr. 133,dell'art. 248 d.P.R. n. 267/2000, nonché dei d.p.c.m. del 4 luglio 2008 edel 5 dicembre 2008; per avere il decidente ritenuto ammissibile il giudiziodi ottemperanza nei suoi confronti con riferimento agli interessi maturatidopo il 3 luglio 2008 e alle spese di lite, pur avendo riconosciuto che lasorte capitale e gli interessi maturati fino a tale data ricadevano nellaGestione commissariale istituita dal d.l. 112/2008.

Secondo il Comune, ilgiudice dell’ottemperanza avrebbe erroneamente consentito una forma diNumero registro generale 28466/2019Numero sezionale 3689/2026Numero di raccolta generale 13121/2026Data pubblicazione 07/05/2026esecuzione individuale per una componente del credito (gli interessimaturati dopo il 3.7.2008) che, in realtà, dovrebbe essere integralmenteprincipio della par condicio creditorum.

Il Comune ha richiamato inproposito la disciplina del dissesto degli enti locali (art. 248 TUEL) e lagiurisprudenza amministrativa, sostenendo che per tutti i crediti rientrantinella Gestione commissariale — indipendentemente dalla data dimaturazione degli interessi — opererebbe il divieto di promuovere azioniesecutive, inclusa l’ottemperanza di natura meramente esecutiva.

Inoltre,il Comune sostiene che non essendo conclusa la procedura della Gestionecommissariale, non sarebbe possibile pretendere il pagamento degliinteressi maturati dopo il 3 luglio 2008 sino all’approvazione delrendiconto finale, prospettando un’erronea applicazione della disciplinasostanziale relativa alla Gestione commissariale e al principio della parcondicio creditorum.

In particolare, essa censura la decisione nella parte incui ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza limitatamente agliinteressi maturati dopo il 3 luglio 2008 e alle spese di lite, sostenendo cheanche tali poste creditorie avrebbero dovuto essere attratte al regimespeciale del dissesto e quindi sottratte all’esecuzione individuale.2.

Nel controricorso il [OSCURATO:SOCIETA] solleva innanzitutto un’eccezione diinammissibilità del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA].

LaBanca osserva che l’art. 70, comma 10, del d.lgs. 546/1992 limital’impugnazione delle sentenze emesse in sede di ottemperanza al soloricorso per cassazione per “inosservanza delle norme sul procedimento”.Poiché il ricorso del Comune si fonda esclusivamente su un motivo diviolazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c., e non contiene alcuna censuraesso sarebbe radicalmente inammissibile.Viene altresì eccepita, nel merito del motivo, la novità della questioneintrodotta dal Comune, non essendo mai stata oggetto di discussione nelNumero registro generale 28466/2019Numero sezionale 3689/2026Numero di raccolta generale 13121/2026Data pubblicazione 07/05/2026giudizio di ottemperanza: il Comune non aveva mai sostenuto la tesi della“sospensione” degli interessi durante la Gestione commissariale, avendoinvece fondato la propria difesa solo sull’appartenenza della sorte capitalee degli interessi ante 3 luglio 2008 alla massa commissariale e sullanatura meramente esecutiva dell’ottemperanza.2.1.

La prima eccezione deve essere disattesa, in quanto l'art. 70 deld.lgs. n. 546 del 1992 - a mente del quale il ricorso per cassazione controla sentenza pronunciata dal giudice tributario in esito a giudiziodi ottemperanza è ammesso per "violazione delle norme delprocedimento" - deve essere interpretato nel senso che è possibiledenunciare alla Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti ilpredetto giudizio, ma anche ogni altro "error in procedendo" nel quale siaincorso il giudice dell'ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettosoesercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il"dictum" costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguatao l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso inquella sede(Cass. 04/06/2025, n. 14962; Cass. n. 14642/2019; Cass. n.23487/2018; Cass. n. 8830/2014).

Anche la seconda eccezione nonmerita accoglimento, in quanto la decorrenza o meno degli interessidurante la gestione commissariale discende direttamente dalladisposizione dell’art. 78 d.l. n. 112/2008 e, trattandosi di questione didiritto, che prescinde da riscontri fattuali, deve essere esaminata dalgiudice in via preliminare coonestandosi con il divieto assoluto di esperireazioni esecutivi individuali per le poste accessorie nei confronti di RomaCapitale.2.2.Ne deriva l’ammissibilità del presente ricorso, con il quale il Comuneha denunziato, essenzialmente, l’erronea individuazione del debitoredestinatario dell’ordine di pagamento nonché la non esperibilità delleazioni esecutive durante la permanenza della gestione commissariale.Numero registro generale 28466/2019Numero sezionale 3689/2026Numero di raccolta generale 13121/2026Data pubblicazione 07/05/20262.3.Nel merito, la Banca afferma che la sentenza impugnata hacorrettamente applicato la distinzione tra prima massa passiva(obbligazioni sorte prima del dissesto e rientranti nella Gestionecommissariale) e seconda massa passiva (obbligazioni che, pur relative arapporti sorti prima del dissesto, generano accessori successivi che nonsono attratti alla Gestione commissariale).

Gli interessi maturati dopo il 3luglio 2008, non rientrando nella Gestione commissariale, possono esserefatti valere con le ordinarie azioni esecutive, ivi compreso il giudizio diottemperanza. [OSCURATO:PERSONA] esclude la possibilità di un “tertium genus” didebiti sospesi in attesa del ripristino del bilancio dell’ente, osservando chetale soluzione creerebbe una massa debitoria priva di collocazionecontabile, destinata a gravare irrealisticamente sull’ente al termine dellaGestione commissariale, con rischio di un nuovo dissesto.3.

Va rimarcato, effettivamente, che la deroga alla disciplina generale deldissesto degli enti locali si limita all’introduzione di una doppia gestione(ordinaria e commissariale), volta a mantenere indenni dal peso di debitipregressi le risorse destinate all’attività ordinaria di [OSCURATO:PERSONA], inragione del rilievo del tutto peculiare di quest’ultimo ente, sia in camponazionale che internazionale.3.1.L’ art. 78 del d.l. n. 112/2008, richiamando espressamente l’art. 248,comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevede il divieto di iniziare oproseguire azioni esecutive per i debiti in oggetto si estende per tutta ladurata della procedura, in particolare fino all’approvazione del rendicontodi cui all’art. 256.3.2.Orbene, in base al comma 11 di tale disposizione, “Entro il termine disessanta giorni dall’ultimazione delle operazioni di pagamento, l’organostraordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto dellagestione ed a trasmetterlo all’organo regionale di controllo ed all’organo direvisione contabile dell’ente, il quale è competente sul riscontro dellaliquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l’effettivaNumero registro generale 28466/2019Numero sezionale 3689/2026Numero di raccolta generale 13121/2026Data pubblicazione 07/05/2026liquidazione.” Ciò significa che non la chiusura delle operazioni diaccertamento, ma quella dell’attuazione del piano di rientro finale, tramitetutti i pagamenti, costituisce il momento di chiusura effettiva e, quindi,rilevante per il venir meno dell’ostacolo all’azione esecutiva individuale.

Acompletamento del sopra riferito panorama legislativo, va ricordato chel’art. 390 legge n. 145/2018 prevede che La definitiva rilevazione dellamassa passiva è approvata con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, su specifica proposta del Commissario straordinario del Governoper la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune diRoma.

Nelle more del definitivo accertamento della massa passiva delpiano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, il Commissariostraordinario procede, con le modalità stabilite dai periodici aggiornamentidel piano di rientro di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge28 dicembre 2015, n. 208, o a seguito della presentazione di specificheistanze avanzate da [OSCURATO:PERSONA], corredate di idonea attestazione circala sussistenza, la certezza e la liquidità del credito, all'estinzione delleposizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al28 aprile 2008 ; le lett. c) e d) del successivo comma 932-bis dell’art. 1cit. stabiliscono che, a seguito dell’approvazione della proposta definitivadi rilevazione della massa passiva: “c) è trasferita a [OSCURATO:PERSONA] latitolarità del piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari,oggetto di ricognizione, come approvato con il decreto del Presidente delConsiglio dei ministri di cui al comma 930 (…); d) le posizioni debitoriederivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 noninserite nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al comma930, rientrano nella competenza di [OSCURATO:PERSONA]”.3.3.Con riferimento alle posizioni debitorie inserite nel Piano non sonoammessi sequestri o procedure esecutive comunque denominate neiconfronti del Patrimonio di [OSCURATO:PERSONA].

Le procedure esecutiveeventualmente disposte non determinano vincoli sulle somme e nonNumero registro generale 28466/2019Numero sezionale 3689/2026Numero di raccolta generale 13121/2026Data pubblicazione 07/05/2026vincolano l’ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per ifini dell’ente e per le finalità di legge.3.4.I debiti di cui al Piano non producono interessi né sono soggetti arivalutazione monetaria (per tutta la durata della procedura così intesa,quindi dalla sua apertura disposta ex lege fino alla chiusura o alpagamento) come previsto sia dall’art. 248, comma 4, TUEL, in quantorichiamato dall’art. 78, comma 6, d.l. n. 112/2008 (disposizione peraltrodichiarata legittima dalla sent.

Corte Cost. n. 219 del 2022, sebbene conriferimento al regime ordinario dei debiti dei comuni in dissesto, comecomplessivamente delineato dal titolo VIII del TUEL), sia dal d.l. n.95/2025.

Soprattutto il comma 932-ter, sempre dell’art. 1 l. n. 145/18,introdotto dall’art. 19 del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, stabilisce poi “RomaCapitale attua il Piano di cui ai commi 930 e 932-bis, nei limiti delle risorsefinanziarie di cui all’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78 (…).3.5.Come poco sopra ricordato però, in virtù dell’art. 78, comma 6, deld.l. n. 112/2008, è stato richiamato l’art. 248, comma 4, TUEL, cheappunto prevede che dalla delibera del dissesto fino all’approvazione delrendiconto i crediti oggetto di procedura non producono interessi.3.5.In conclusione, dalla vigente disciplina non emerge la presenza di untermine finale della procedura in esame, né perentorio né ordinatorio, puressendo previsto che i relativi creditori per tutta la durata della stessa e3.6.

Tanto premesso, sulla medesima questione – decorrenza degliinteressi durante la gestione commissariale - questa Corte – conordinanza n. 6538/2026 - ha sollevato questione di costituzionalità perviolazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 117, primo comma Cost. inrelazione agli artt. 1 Protocollo addizionale 1 alla Convenzione europea perla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e 6, § 1,della medesima Convenzione dell’art. 78, comma sesto, del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6Numero registro generale 28466/2019Numero sezionale 3689/2026Numero di raccolta generale 13121/2026Data pubblicazione 07/05/2026agosto 2008, n. 133, nella parte in cui, prevedendo per i creditori delComune di Roma per fatti e atti anteriori al 28 aprile 2008, il divieto diiniziare o proseguire azioni esecutive individuali (e la non maturazione diinteressi per tutta la durata della procedura di risanamento e liquidazioneda essa instaurata) senza prevedere un termine finale, determina, incombinato disposto con la disciplina di attuazione e successiva, unalimitazione all’esercizio dell’azione esecutiva stessa per cui il diritto nerisulta leso nella sua stessa sostanza, senza rispettare un ragionevolerapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo prefisso,disponendo l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.4.

Il presente giudizio va dunque rinviato a nuovo ruolo in attesa delladecisione della Corte Costituzionale.

P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.Il Presidente rel.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Banco [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO inRoma n. 2519/2019 depositata il 20/02/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026, nonpartecipata, dal Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 28466/2019Numero sezionale 3689/2026Numero di raccolta generale 13121/2026Data pubblicazione 07/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] (all’epoca [OSCURATO:SOCIETA]., poi incorporata in [OSCURATO:SOCIETA].)partecipava a una compravendita immobiliare del 10 agosto 1976, aseguito della quale l’Amministrazione finanziaria emetteva un’ingiunzionedi pagamento ai fini INVIM. Nel corso del giudizio instaurato avverso taleprovvisorio dell’importo di € 695.099,34, al fine di evitare l’espropriazionedell’immobile, con espressa riserva di ripetizione dell’indebito.2. Il contenzioso sull’ingiunzione è stato definito con l’intervento dellaCorte di cassazione in due occasioni, sino alla sentenza n. 21717/2011,con la quale l’ingiunzione è stata definitivamente annullata. Divenutairrevocabile la decisione sul merito, la Banca chiedeva all’Agenzia delleEntrate il rimborso delle somme versate; a fronte del silenzio-rifiutoformatosi sull’istanza, proponeva ricorso dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Roma.3. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1398/2018(dep. 17 gennaio 2018), ha accolto il ricorso della contribuente,individuando nel Comune di Roma, quale beneficiario del tributo, ilsoggetto passivo dell’obbligazione restitutoria, e lo ha condannato alpagamento dell’intera somma versata, oltre agli interessi “dal versamentoall’effettivo soddisfo”. A seguito della notifica della sentenza, effettuata l’8febbraio 2018 e ricevuta dal Comune il 15 febbraio 2018, la Bancaprovvedeva a mettere formalmente in mora l’ente.4. In seguito all’inerzia del Comune, la Banca proponeva ricorso perottemperanza dinanzi alla stessa [OSCURATO:PERSONA] diRoma, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione comunale.5. Il Comune di Roma si costituiva nel giudizio di ottemperanza eccependoche l’obbligazione oggetto della condanna rientrava nel bilancio dellaGestione Commissariale ex art. 78 D.L. n. 112/2008, trattandosi di debitosorto anteriormente al 28 aprile 2008. Richiamava, a sostegno della suatesi difensiva, la determinazione dirigenziale n. 13524 del 27 settembreNumero registro generale 28466/2019Numero sezionale 3689/2026Numero di raccolta generale 13121/2026Data pubblicazione 07/05/20262018, con cui l’ente riconosceva la legittimità del debito fuori bilanciorelativo alla sentenza. Deduceva, inoltre, l’inammissibilità dell’azione diottemperanza, facendo leva sul divieto di azioni esecutive individuali neiconfronti degli enti in dissesto, previsto dall’art. 248 TUEL.6. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2519/2019(dep. 20 febbraio 2019), ha definito il giudizio di ottemperanzadistinguendo tra sorte capitale e interessi maturati, dichiarandoinammissibile il ricorso per ottemperanza quanto alla sorte capitale e agliinteressi maturati fino al 3 luglio 2008, perché trattavasi di obbligazioni daricondurre integralmente alla gestione commissariale; riteneva, invece,ammissibile l’azione nei confronti dell’amministrazione comunale per gliinteressi maturati dal 3 luglio 2008 all’effettivo soddisfo e per le speselegali liquidate nella sentenza n. 1398/2018, ponendole a carico dellagestione ordinaria del Comune. Per tale parte accoglieva il ricorso,nominando un commissario ad acta.7. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’amministrazione comunaleha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui haresistito con controricorso la banca.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell'art. 78 del decreto legge25 giugno 2008, nr. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, nr. 133,dell'art. 248 d.P.R. n. 267/2000, nonché dei d.p.c.m. del 4 luglio 2008 edel 5 dicembre 2008; per avere il decidente ritenuto ammissibile il giudiziodi ottemperanza nei suoi confronti con riferimento agli interessi maturatidopo il 3 luglio 2008 e alle spese di lite, pur avendo riconosciuto che lasorte capitale e gli interessi maturati fino a tale data ricadevano nellaGestione commissariale istituita dal d.l. 112/2008. Secondo il Comune, ilgiudice dell’ottemperanza avrebbe erroneamente consentito una forma diNumero registro generale 28466/2019Numero sezionale 3689/2026Numero di raccolta generale 13121/2026Data pubblicazione 07/05/2026esecuzione individuale per una componente del credito (gli interessimaturati dopo il 3.7.2008) che, in realtà, dovrebbe essere integralmenteprincipio della par condicio creditorum. Il Comune ha richiamato inproposito la disciplina del dissesto degli enti locali (art. 248 TUEL) e lagiurisprudenza amministrativa, sostenendo che per tutti i crediti rientrantinella Gestione commissariale — indipendentemente dalla data dimaturazione degli interessi — opererebbe il divieto di promuovere azioniesecutive, inclusa l’ottemperanza di natura meramente esecutiva. Inoltre,il Comune sostiene che non essendo conclusa la procedura della Gestionecommissariale, non sarebbe possibile pretendere il pagamento degliinteressi maturati dopo il 3 luglio 2008 sino all’approvazione delrendiconto finale, prospettando un’erronea applicazione della disciplinasostanziale relativa alla Gestione commissariale e al principio della parcondicio creditorum. In particolare, essa censura la decisione nella parte incui ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza limitatamente agliinteressi maturati dopo il 3 luglio 2008 e alle spese di lite, sostenendo cheanche tali poste creditorie avrebbero dovuto essere attratte al regimespeciale del dissesto e quindi sottratte all’esecuzione individuale.2. Nel controricorso il [OSCURATO:SOCIETA] solleva innanzitutto un’eccezione diinammissibilità del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA]. LaBanca osserva che l’art. 70, comma 10, del d.lgs. 546/1992 limital’impugnazione delle sentenze emesse in sede di ottemperanza al soloricorso per cassazione per “inosservanza delle norme sul procedimento”.Poiché il ricorso del Comune si fonda esclusivamente su un motivo diviolazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c., e non contiene alcuna censuraesso sarebbe radicalmente inammissibile.Viene altresì eccepita, nel merito del motivo, la novità della questioneintrodotta dal Comune, non essendo mai stata oggetto di discussione nelNumero registro generale 28466/2019Numero sezionale 3689/2026Numero di raccolta generale 13121/2026Data pubblicazione 07/05/2026giudizio di ottemperanza: il Comune non aveva mai sostenuto la tesi della“sospensione” degli interessi durante la Gestione commissariale, avendoinvece fondato la propria difesa solo sull’appartenenza della sorte capitalee degli interessi ante 3 luglio 2008 alla massa commissariale e sullanatura meramente esecutiva dell’ottemperanza.2.1. La prima eccezione deve essere disattesa, in quanto l'art. 70 deld.lgs. n. 546 del 1992 - a mente del quale il ricorso per cassazione controla sentenza pronunciata dal giudice tributario in esito a giudiziodi ottemperanza è ammesso per "violazione delle norme delprocedimento" - deve essere interpretato nel senso che è possibiledenunciare alla Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti ilpredetto giudizio, ma anche ogni altro "error in procedendo" nel quale siaincorso il giudice dell'ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettosoesercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il"dictum" costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguatao l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso inquella sede(Cass. 04/06/2025, n. 14962; Cass. n. 14642/2019; Cass. n.23487/2018; Cass. n. 8830/2014). Anche la seconda eccezione nonmerita accoglimento, in quanto la decorrenza o meno degli interessidurante la gestione commissariale discende direttamente dalladisposizione dell’art. 78 d.l. n. 112/2008 e, trattandosi di questione didiritto, che prescinde da riscontri fattuali, deve essere esaminata dalgiudice in via preliminare coonestandosi con il divieto assoluto di esperireazioni esecutivi individuali per le poste accessorie nei confronti di RomaCapitale.2.2.Ne deriva l’ammissibilità del presente ricorso, con il quale il Comuneha denunziato, essenzialmente, l’erronea individuazione del debitoredestinatario dell’ordine di pagamento nonché la non esperibilità delleazioni esecutive durante la permanenza della gestione commissariale.Numero registro generale 28466/2019Numero sezionale 3689/2026Numero di raccolta generale 13121/2026Data pubblicazione 07/05/20262.3.Nel merito, la Banca afferma che la sentenza impugnata hacorrettamente applicato la distinzione tra prima massa passiva(obbligazioni sorte prima del dissesto e rientranti nella Gestionecommissariale) e seconda massa passiva (obbligazioni che, pur relative arapporti sorti prima del dissesto, generano accessori successivi che nonsono attratti alla Gestione commissariale). Gli interessi maturati dopo il 3luglio 2008, non rientrando nella Gestione commissariale, possono esserefatti valere con le ordinarie azioni esecutive, ivi compreso il giudizio diottemperanza. [OSCURATO:PERSONA] esclude la possibilità di un “tertium genus” didebiti sospesi in attesa del ripristino del bilancio dell’ente, osservando chetale soluzione creerebbe una massa debitoria priva di collocazionecontabile, destinata a gravare irrealisticamente sull’ente al termine dellaGestione commissariale, con rischio di un nuovo dissesto.3. Va rimarcato, effettivamente, che la deroga alla disciplina generale deldissesto degli enti locali si limita all’introduzione di una doppia gestione(ordinaria e commissariale), volta a mantenere indenni dal peso di debitipregressi le risorse destinate all’attività ordinaria di [OSCURATO:PERSONA], inragione del rilievo del tutto peculiare di quest’ultimo ente, sia in camponazionale che internazionale.3.1.L’ art. 78 del d.l. n. 112/2008, richiamando espressamente l’art. 248,comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevede il divieto di iniziare oproseguire azioni esecutive per i debiti in oggetto si estende per tutta ladurata della procedura, in particolare fino all’approvazione del rendicontodi cui all’art. 256.3.2.Orbene, in base al comma 11 di tale disposizione, “Entro il termine disessanta giorni dall’ultimazione delle operazioni di pagamento, l’organostraordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto dellagestione ed a trasmetterlo all’organo regionale di controllo ed all’organo direvisione contabile dell’ente, il quale è competente sul riscontro dellaliquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l’effettivaNumero registro generale 28466/2019Numero sezionale 3689/2026Numero di raccolta generale 13121/2026Data pubblicazione 07/05/2026liquidazione.” Ciò significa che non la chiusura delle operazioni diaccertamento, ma quella dell’attuazione del piano di rientro finale, tramitetutti i pagamenti, costituisce il momento di chiusura effettiva e, quindi,rilevante per il venir meno dell’ostacolo all’azione esecutiva individuale. Acompletamento del sopra riferito panorama legislativo, va ricordato chel’art. 390 legge n. 145/2018 prevede che La definitiva rilevazione dellamassa passiva è approvata con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, su specifica proposta del Commissario straordinario del Governoper la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune diRoma. Nelle more del definitivo accertamento della massa passiva delpiano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, il Commissariostraordinario procede, con le modalità stabilite dai periodici aggiornamentidel piano di rientro di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge28 dicembre 2015, n. 208, o a seguito della presentazione di specificheistanze avanzate da [OSCURATO:PERSONA], corredate di idonea attestazione circala sussistenza, la certezza e la liquidità del credito, all'estinzione delleposizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al28 aprile 2008 ; le lett. c) e d) del successivo comma 932-bis dell’art. 1cit. stabiliscono che, a seguito dell’approvazione della proposta definitivadi rilevazione della massa passiva: “c) è trasferita a [OSCURATO:PERSONA] latitolarità del piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari,oggetto di ricognizione, come approvato con il decreto del Presidente delConsiglio dei ministri di cui al comma 930 (…); d) le posizioni debitoriederivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 noninserite nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al comma930, rientrano nella competenza di [OSCURATO:PERSONA]”.3.3.Con riferimento alle posizioni debitorie inserite nel Piano non sonoammessi sequestri o procedure esecutive comunque denominate neiconfronti del Patrimonio di [OSCURATO:PERSONA]. Le procedure esecutiveeventualmente disposte non determinano vincoli sulle somme e nonNumero registro generale 28466/2019Numero sezionale 3689/2026Numero di raccolta generale 13121/2026Data pubblicazione 07/05/2026vincolano l’ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per ifini dell’ente e per le finalità di legge.3.4.I debiti di cui al Piano non producono interessi né sono soggetti arivalutazione monetaria (per tutta la durata della procedura così intesa,quindi dalla sua apertura disposta ex lege fino alla chiusura o alpagamento) come previsto sia dall’art. 248, comma 4, TUEL, in quantorichiamato dall’art. 78, comma 6, d.l. n. 112/2008 (disposizione peraltrodichiarata legittima dalla sent. Corte Cost. n. 219 del 2022, sebbene conriferimento al regime ordinario dei debiti dei comuni in dissesto, comecomplessivamente delineato dal titolo VIII del TUEL), sia dal d.l. n.95/2025. Soprattutto il comma 932-ter, sempre dell’art. 1 l. n. 145/18,introdotto dall’art. 19 del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, stabilisce poi “RomaCapitale attua il Piano di cui ai commi 930 e 932-bis, nei limiti delle risorsefinanziarie di cui all’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78 (…).3.5.Come poco sopra ricordato però, in virtù dell’art. 78, comma 6, deld.l. n. 112/2008, è stato richiamato l’art. 248, comma 4, TUEL, cheappunto prevede che dalla delibera del dissesto fino all’approvazione delrendiconto i crediti oggetto di procedura non producono interessi.3.5.In conclusione, dalla vigente disciplina non emerge la presenza di untermine finale della procedura in esame, né perentorio né ordinatorio, puressendo previsto che i relativi creditori per tutta la durata della stessa e3.6. Tanto premesso, sulla medesima questione – decorrenza degliinteressi durante la gestione commissariale - questa Corte – conordinanza n. 6538/2026 - ha sollevato questione di costituzionalità perviolazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 117, primo comma Cost. inrelazione agli artt. 1 Protocollo addizionale 1 alla Convenzione europea perla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e 6, § 1,della medesima Convenzione dell’art. 78, comma sesto, del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6Numero registro generale 28466/2019Numero sezionale 3689/2026Numero di raccolta generale 13121/2026Data pubblicazione 07/05/2026agosto 2008, n. 133, nella parte in cui, prevedendo per i creditori delComune di Roma per fatti e atti anteriori al 28 aprile 2008, il divieto diiniziare o proseguire azioni esecutive individuali (e la non maturazione diinteressi per tutta la durata della procedura di risanamento e liquidazioneda essa instaurata) senza prevedere un termine finale, determina, incombinato disposto con la disciplina di attuazione e successiva, unalimitazione all’esercizio dell’azione esecutiva stessa per cui il diritto nerisulta leso nella sua stessa sostanza, senza rispettare un ragionevolerapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo prefisso,disponendo l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.4. Il presente giudizio va dunque rinviato a nuovo ruolo in attesa delladecisione della Corte Costituzionale. P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.Il Presidente rel.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13121/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris