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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01350/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01060K4) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTO il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il reclamo rivolto al provvedimento che aveva rigettato l'istanza di concessione in favore del predetto della liberazione anticipata limitatamente ai semestri ricadenti nel periodo di detenzione dal 20 aprile 2016 al 20 aprile 2018; RILEVATO che il ricorso denunzia, con il primo motivo, omissione di motivazione, per opporsi alle risposte in sede di merito circa la rilevanza delle conversazioni intercettate di cui la difesa non esclude il verificarsi, lamentando invece la non acquisizione "integralmente" o chiedendone solo altre valutazioni, senza misurarsi con la lettura delle stesse unitamente all'accertamento giudiziale della perdurante partecipazione al sodalizio mafioso fino al 31 luglio 2016; mentre, con riguardo ai fatti sanzionati disciplinarmente, nel semestre dal 20 ottobre 2020 al 20 aprile, 2021, il ricorso introduce semplicemente alternative ricostruzioni sulla base di mere asserzioni; che, con un secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge indicata come "L. 19/02/2004" e dunque senza la specifica indicazione di un disposto normativo, ma riportando in seguito principi e precedenti di legittimità in modo da mostrare di volersi riferire alla considerazione dei rilievi disciplinari, che però risulta adeguatamente svolta in motivazione per ciascuno, secondo la valenza in concreto assunta nel giudizio sulla concessione del beneficio; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01060K4) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTO il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il reclamo rivolto al provvedimento che aveva rigettato l'istanza di concessione in favore del predetto della liberazione anticipata limitatamente ai semestri ricadenti nel periodo di detenzione dal 20 aprile 2016 al 20 aprile 2018; RILEVATO che il ricorso denunzia, con il primo motivo, omissione di motivazione, per opporsi alle risposte in sede di merito circa la rilevanza delle conversazioni intercettate di cui la difesa non esclude il verificarsi, lamentando invece la non acquisizione "integralmente" o chiedendone solo altre valutazioni, senza misurarsi con la lettura delle stesse unitamente all'accertamento giudiziale della perdurante partecipazione al sodalizio mafioso fino al 31 luglio 2016; mentre, con riguardo ai fatti sanzionati disciplinarmente, nel semestre dal 20 ottobre 2020 al 20 aprile, 2021, il ricorso introduce semplicemente alternative ricostruzioni sulla base di mere asserzioni; che, con un secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge indicata come "L. 19/02/2004" e dunque senza la specifica indicazione di un disposto normativo, ma riportando in seguito principi e precedenti di legittimità in modo da mostrare di volersi riferire alla considerazione dei rilievi disciplinari, che però risulta adeguatamente svolta in motivazione per ciascuno, secondo la valenza in concreto assunta nel giudizio sulla concessione del beneficio; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ott