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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 20290/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il motivo unico di ricorso, che promiscuamente deduce violazioni motivazionali attinenti a responsabilità e trattamento sanzionatorio, è inammissibile per plurime ragioni; osservato che il ricorso è del tutto generico nelle sue prime 7 pagine, evocative di questioni scollegate dal caso concretoje non consentito nelle pagine successive, che introducono questioni valutative del merito, irricevibili in questa sede in quanto non formulate in termini di una critica argomentata di legittimità; ritenuto, quanto alla lamentata omissione motivazionale sulle circostanze attenuanti generiche, che il motivo fosse assolutamente generico fin dal grado d'appello, a fronte di una motivazione resa dal primo giudice, con cui l'impugnazione di merito non si è in effetti confrontata, tenuto anche conto del carattere assolutamente necessitato dtle già intervenute acquisizior4, della invocata confessione (come già evidenziato dal Tribunale); letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi (su recidiva e negazione delle generiche) non siano consentiti, poiché il trattamento sanzionatorio, sotto ogni aspetto, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, senza possibilità di ingerenza da parte di questa Suprema Corte, in assenza di manifeste illogicità o contraddizioni, per vero nemmeno indicate nel ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Consigliere Estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il motivo unico di ricorso, che promiscuamente deduce violazioni motivazionali attinenti a responsabilità e trattamento sanzionatorio, è inammissibile per plurime ragioni; osservato che il ricorso è del tutto generico nelle sue prime 7 pagine, evocative di questioni scollegate dal caso concretoje non consentito nelle pagine successive, che introducono questioni valutative del merito, irricevibili in questa sede in quanto non formulate in termini di una critica argomentata di legittimità; ritenuto, quanto alla lamentata omissione motivazionale sulle circostanze attenuanti generiche, che il motivo fosse assolutamente generico fin dal grado d'appello, a fronte di una motivazione resa dal primo giudice, con cui l'impugnazione di merito non si è in effetti confrontata, tenuto anche conto del carattere assolutamente necessitato dtle già intervenute acquisizior4, della invocata confessione (come già evidenziato dal Tribunale); letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi (su recidiva e negazione delle generiche) non siano consentiti, poiché il trattamento sanzionatorio, sotto ogni aspetto, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, senza possibilità di ingerenza da parte di questa Suprema Corte, in assenza di manifeste illogicità o contraddizioni, per vero nemmeno indicate nel ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Consigliere Estensore I
Sentenza Cassazione n. 20290/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris