Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 42830/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna emessa in data 20 febbraio 2020 dal Tribunale di Modena, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Modena il 20 luglio 2016, per aver detenuto all'interno dell'abitazione nella sua disponibilità tre panetti, chiusi con nastro e termosaldati, contenenti complessivamente grammi 1.448,57 di sostanza stupefacente del tipo eroina (corrispondenti a 4.287 dosi medie singole), destinati a uso non personale.

2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Markelian, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, il difensore deduce la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, sostenendo che gli elementi probatori posti a fondamento della sentenza di condanna di primo grado sarebbero suggestivi ma non risolutivi.

La Corte di appello, infatti, a fronte delle argomentate censure svolte nell'atto di appello, si sarebbero limitata a ribadire quanto affermato dalla sentenza di primo grado.

La sentenza impugnata, tuttavia, avrebbe obliterato che la sostanza stupefacente era stata rinvenuta all'interno di un armadio della camera da letto che certamente non era in uso all'imputato, in quanto nello stesso non era presente vestiario riconducibile allo stesso, e che all'interno della medesima stanza erano stati rivenuti documenti riconducibili a tale [OSCURATO:PERSONA].

All'interno della stanza in uso a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, peraltro, stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo manjuana, diciassette involucri di cocaina e una bilancia elettronica, e all'interno dell'abitazione anche un passaporto albanese intestato a tale [OSCURATO:PERSONA].

Deduce, inoltre, il difensore che non risulterebbe, peraltro, alcun contratto di locazione intestato al Koci e nessuno dei soggetti presenti nell'appartamento avrebbe riferito che la stanza ove era stata rinvenuta la sostanza stupefacente era in uso all'imputato.

2.2. Con il secondo motivo, il difensore deduce la carenza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche.

Deduce il difensore che l'imputato non potrebbe essere penalizzato dalla legittima scelta di non presentarsi al processo e di tacere; non potrebbe, inoltre, essere valorizzata contro l'imputato la mancata resipiscenza per un fatto che ritiene di non aver commesso.L'imputato, peraltro, venticinquenne all'epoca del fatto, era incensurato e si sarebbe comportato correttamente durante l'esecuzione della misura coercitiva disposta nel corso delle indagini preliminari.

La Corte di appello, dunque, anche su questo punto non avrebbe risposto alle censure sollevate con l'atto di appello.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 240-bis cod. pen., in relazione alla confisca disposta della somma di trecento euro, della quale sarebbe giustificata e documentata la provenienza.

La Corte di appello, infatti, non avrebbe indicato il nesso di pertinenzialità tra il reato contestato e il danaro sequestrato, che, nella specie, non sarebbe ravvisabile con immediatezza.

Parimenti la Corte di appello non avrebbe indicato le ragioni che rendono ingiustificata la provenienza del danaro o che dimostrano una palese sproporzione tra la somma in sequestro e il reddito dell'imputato o la sua effettiva capacità economica.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 3 ottobre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.

2. Con il primo motivo, il difensore deduce la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Ad avviso del difensore, infatti, gli elementi probatori posti a fondamento della sentenza di condanna di primo grado sarebbero suggestivi ma non risolutivi e la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle specifiche censure dedotte nell'atto di appello.3.

Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione rivolta alla Corte di legittimità a pervenire a una rinnovata valutazione di merito della regiudicanda, mediante un esame diretto degli elementi di prova.

Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessinnone, Rv. 207944).

Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

La sentenza impugnata ha, peraltro, fornito logica e coerente motivazione in ordine alla riconducibilità alla disponibilità dell'imputato dei tre panetti di eroina (quasi 1,5 kg.), in quanto il Koci aveva le chiavi dell'appartamento ove la sostanza era stata rinvenuta, gli altri tre occupanti dell'abitazione avevano in uso altre stanze e nella stanza, ove era occultata l'eroina, erano stati rinvenuti, oltre a materiale per il confezionamento, due cellulari, ricevute [OSCURATO:PERSONA] aventi come beneficiario l'imputato e una prenotazione per la tratta Durazzo-Ancona datata 6 luglio 2016 intestata al Koci.

La Corte di appello ha, dunque, ritenuto, non certo illogicamente, questi elementi gravi, precisi e concordanti per affermare la disponibilità della stanza, e dunque della sostanza stupefacente nella stessa rinvenuta, da parte del Koci, in assenza, peraltro, di spiegazioni alternative rese dallo stesso imputato.

4. Con il secondo motivo, il difensore deduce la carenza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche.

5. Il motivo è inammissibile, in quanto aspecifico.

Il ricorrente, infatti, non si è confrontato con la pluralità di rationes decidendi poste dalla Corte di appello a fondamento del diniego delle attenuanti generiche e, in particolare, con il rilievo della gravità della condotta accertata.

La sentenza impugnata, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, ha, infatti, evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili in favore dell'imputato e la gravità della condotta.

La carenza di motivazione denunciata da ricorrente è, dunque, inesistente.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex plurimis: Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

6. Con il terzo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 240-bis cod. pen., in relazione alla confisca disposta della somma di trecento euro.

La confisca sarebbe, infatti, stata disposta illegittimamente in assenza di dimostrazione del nesso di pertinenzialità con il reato contestato e, comunque, sarebbe stata giustificata e documentata la provenienza della somma.

7. Anche questo motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

Manifestamente infondata si rivela la censura relativa al difetto di motivazione in ordine al rapporto di pertinenzialità tra il reato accertato e la somma di danaro, in quanto la Corte di appello di Bologna ha disposto l'ablazione predetta non già ai sensi dell'art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. n. 309 del 1990, quale profitto del reato, bensì ai sensi dell'art. 85 bis del medesimo testo normativo e, dunque, a titolo di confisca allargata.

La Corte di appello, del resto, ha congruamente ritenuto, pur a fronte del carattere non elevato della somma confiscata, il carattere sproporzionato della stessa, in quanto il Koci è un soggetto privo di documentata e lecita occupazione lavorativa ed è irregolare in territorio italiano.

L'imputato, inoltre, non ha spiegato in alcun modo il possesso della somma sequestrata e le ragioni giustificative delle somme trasferite in suo favore, indicate nelle ricevute Western Unione rinvenute dagli inquirenti.

Pienamente legittima, dunque, è la confisca disposta.

8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stati presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna emessa in data 20 febbraio 2020 dal Tribunale di Modena, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Modena il 20 luglio 2016, per aver detenuto all'interno dell'abitazione nella sua disponibilità tre panetti, chiusi con nastro e termosaldati, contenenti complessivamente grammi 1.448,57 di sostanza stupefacente del tipo eroina (corrispondenti a 4.287 dosi medie singole), destinati a uso non personale. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Markelian, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il difensore deduce la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, sostenendo che gli elementi probatori posti a fondamento della sentenza di condanna di primo grado sarebbero suggestivi ma non risolutivi. La Corte di appello, infatti, a fronte delle argomentate censure svolte nell'atto di appello, si sarebbero limitata a ribadire quanto affermato dalla sentenza di primo grado. La sentenza impugnata, tuttavia, avrebbe obliterato che la sostanza stupefacente era stata rinvenuta all'interno di un armadio della camera da letto che certamente non era in uso all'imputato, in quanto nello stesso non era presente vestiario riconducibile allo stesso, e che all'interno della medesima stanza erano stati rivenuti documenti riconducibili a tale [OSCURATO:PERSONA]. All'interno della stanza in uso a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, peraltro, stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo manjuana, diciassette involucri di cocaina e una bilancia elettronica, e all'interno dell'abitazione anche un passaporto albanese intestato a tale [OSCURATO:PERSONA]. Deduce, inoltre, il difensore che non risulterebbe, peraltro, alcun contratto di locazione intestato al Koci e nessuno dei soggetti presenti nell'appartamento avrebbe riferito che la stanza ove era stata rinvenuta la sostanza stupefacente era in uso all'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, il difensore deduce la carenza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche. Deduce il difensore che l'imputato non potrebbe essere penalizzato dalla legittima scelta di non presentarsi al processo e di tacere; non potrebbe, inoltre, essere valorizzata contro l'imputato la mancata resipiscenza per un fatto che ritiene di non aver commesso.L'imputato, peraltro, venticinquenne all'epoca del fatto, era incensurato e si sarebbe comportato correttamente durante l'esecuzione della misura coercitiva disposta nel corso delle indagini preliminari. La Corte di appello, dunque, anche su questo punto non avrebbe risposto alle censure sollevate con l'atto di appello. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 240-bis cod. pen., in relazione alla confisca disposta della somma di trecento euro, della quale sarebbe giustificata e documentata la provenienza. La Corte di appello, infatti, non avrebbe indicato il nesso di pertinenzialità tra il reato contestato e il danaro sequestrato, che, nella specie, non sarebbe ravvisabile con immediatezza. Parimenti la Corte di appello non avrebbe indicato le ragioni che rendono ingiustificata la provenienza del danaro o che dimostrano una palese sproporzione tra la somma in sequestro e il reddito dell'imputato o la sua effettiva capacità economica. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 3 ottobre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo, il difensore deduce la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Ad avviso del difensore, infatti, gli elementi probatori posti a fondamento della sentenza di condanna di primo grado sarebbero suggestivi ma non risolutivi e la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle specifiche censure dedotte nell'atto di appello.3. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione rivolta alla Corte di legittimità a pervenire a una rinnovata valutazione di merito della regiudicanda, mediante un esame diretto degli elementi di prova. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessinnone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La sentenza impugnata ha, peraltro, fornito logica e coerente motivazione in ordine alla riconducibilità alla disponibilità dell'imputato dei tre panetti di eroina (quasi 1,5 kg.), in quanto il Koci aveva le chiavi dell'appartamento ove la sostanza era stata rinvenuta, gli altri tre occupanti dell'abitazione avevano in uso altre stanze e nella stanza, ove era occultata l'eroina, erano stati rinvenuti, oltre a materiale per il confezionamento, due cellulari, ricevute [OSCURATO:PERSONA] aventi come beneficiario l'imputato e una prenotazione per la tratta Durazzo-Ancona datata 6 luglio 2016 intestata al Koci. La Corte di appello ha, dunque, ritenuto, non certo illogicamente, questi elementi gravi, precisi e concordanti per affermare la disponibilità della stanza, e dunque della sostanza stupefacente nella stessa rinvenuta, da parte del Koci, in assenza, peraltro, di spiegazioni alternative rese dallo stesso imputato. 4. Con il secondo motivo, il difensore deduce la carenza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche. 5. Il motivo è inammissibile, in quanto aspecifico. Il ricorrente, infatti, non si è confrontato con la pluralità di rationes decidendi poste dalla Corte di appello a fondamento del diniego delle attenuanti generiche e, in particolare, con il rilievo della gravità della condotta accertata. La sentenza impugnata, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, ha, infatti, evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili in favore dell'imputato e la gravità della condotta. La carenza di motivazione denunciata da ricorrente è, dunque, inesistente.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex plurimis: Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 6. Con il terzo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 240-bis cod. pen., in relazione alla confisca disposta della somma di trecento euro. La confisca sarebbe, infatti, stata disposta illegittimamente in assenza di dimostrazione del nesso di pertinenzialità con il reato contestato e, comunque, sarebbe stata giustificata e documentata la provenienza della somma. 7. Anche questo motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Manifestamente infondata si rivela la censura relativa al difetto di motivazione in ordine al rapporto di pertinenzialità tra il reato accertato e la somma di danaro, in quanto la Corte di appello di Bologna ha disposto l'ablazione predetta non già ai sensi dell'art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. n. 309 del 1990, quale profitto del reato, bensì ai sensi dell'art. 85 bis del medesimo testo normativo e, dunque, a titolo di confisca allargata. La Corte di appello, del resto, ha congruamente ritenuto, pur a fronte del carattere non elevato della somma confiscata, il carattere sproporzionato della stessa, in quanto il Koci è un soggetto privo di documentata e lecita occupazione lavorativa ed è irregolare in territorio italiano. L'imputato, inoltre, non ha spiegato in alcun modo il possesso della somma sequestrata e le ragioni giustificative delle somme trasferite in suo favore, indicate nelle ricevute Western Unione rinvenute dagli inquirenti. Pienamente legittima, dunque, è la confisca disposta. 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stati presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag
Sentenza Cassazione n. 42830/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris