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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17676/2026

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tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 363/20 della Commissione TributariaRegionale della Campania, pubblicata in data 14 gennaio 2020;udita la relazione del Consigliere designato, dott.

FrancescoBruno, nella camera di consiglio del 26 maggio 2026.Numero registro generale 26850/2020Numero sezionale 4489/2026Numero di raccolta generale 17676/2026Data pubblicazione 03/06/20261.

Con sentenza n. 363/20, pubblicata in data 14 gennaio2020, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania harigettato l’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso lasentenza n. 12380/18 della [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stato disatteso il ricorso intentatodalla società contribuente avverso un avviso di accertamentoTARI, annualità 2014 (n. 859374/94912), emesso in relazionea locali ubicati in Napoli ed adibiti a garages.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a due motivi di impugnazione ed illustrandoulteriormente le sue difese con memoria.3.

Il Comune di Napoli ha resistito, depositandocontroricorso ed invocando la reiezione delle avverseargomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è, nei termini di seguito specificati, fondato e,per quanto di ragione, merita accoglimento.2.

Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., ha denunciato l’omessa ocarente motivazione circa i fatti di causa e le eccezionidifensive, nonché l’errata o falsa applicazione dell’art. 44 reg.IUC del Comune di Napoli, approvato con delibera n. 27 del 21maggio 2014, ed, ancora, dell’art. 7 legge n. 212 del 2000 edegli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., per avere la corte regionalecampana ritenuto che l’atto impugnato fosse “adeguatamentemotivato”, perché contenente “tutti gli elementi identificatividella pretesa tributaria, senza cogliere effettivamente il sensodell’eccezione difensiva e completamente bypassando tutte leeccezioni, anche procedurali, sollevate”.

In particolare, nell’attoNumero registro generale 26850/2020Numero sezionale 4489/2026Numero di raccolta generale 17676/2026Data pubblicazione 03/06/2026impugnato non era rinvenibile un’esatta indicazione dellapretesa tributaria esercitata dall’ente impositore, tanto è veroche non era possibile comprendere se si riferisse ad un omessopagamento o ad una omessa dichiarazione.

E, qualora siriferisse ad un omesso pagamento, era evidente come nonricorressero i necessari presupposti, costituiti da una previadichiarazione da essa presentata o da un avviso diaccertamento divenuto definitivo.

Inoltre, “pur fondandosi suun sopralluogo del 14 gennaio 2011 e su quanto accertato nel2013”, l’atto impugnato non richiamava i relativi atti,nemmeno allegati, e riportava una tassazione completamentediversa rispetto a quella pretesa per il 2013.3.

Il motivo è inammissibile.3.1.

Innanzi tutto, non è stato -in violazione del principio diautosufficienza- trascritto integralmente o, quanto meno,richiamato o riassunto, nelle sue parti essenziali, l’attoimpugnato -non certo bastando la semplice riproduzione distralci sparsi ed isolati, che non ne consentono la ricostruzione,compiuta ed esauriente, dei passaggi rilevanti (cfr. Cass. n.26164/25)- precludendo qualsivoglia scrutinio riguardo alladecisività delle censure prospettate, vieppiù considerando chevertono proprio su un presunto difetto di motivazione dell’attosottoposto ad impugnazione.Il principio di autosufficienza, quale corollario di quello dispecificità dei motivi, in assonanza con il dettato dell’art. 6,par.

I, CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza unionale(cfr.

Corte EDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altri controItalia), non può essere interpretato, invero, in modoeccessivamente formalistico, tanto da incidere sulla sostanzastessa del diritto azionato, e non può tradursi, pertanto,Numero registro generale 26850/2020Numero sezionale 4489/2026Numero di raccolta generale 17676/2026Data pubblicazione 03/06/2026nell’onere di integrale trascrizione degli atti e dei documentiposti a fondamento del ricorso, ma richiede pur sempre unatrascrizione dei profili essenziali di essi o almeno un riassuntodel loro contenuto (cfr. Cass. n. 2573/25).La ratio sottesa a tale principio, infatti, è la semplificazionedell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanziadella certezza del diritto ed alla corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando pur sempre la funzione nomofilatticadella Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organogiudiziario, che, su un piano più eminentemente pratico,scaturisce dalla necessità che dalla sola lettura del ricorso,corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, siapossibile comprendere le critiche rivolte alla pronuncia dimerito, per poterne poi valutare la fondatezza (cfr. Cass. n.12481/22), di talché è indispensabile che la parte riproduca ilcontenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fondao, quanto meno, ne riassuma il contenuto, ed, ancora, segnalila loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass., sez.un., n. 8950/22), anche al fine di identificare la fase delprocesso in cui essi siano stati prodotti o formati (cfr. Cass. n.33827/23).3.2.

È incentrato, altresì, su un coacervo di ragioni didoglianza, impropriamente e confusamente sovrapposte e traloro sostanzialmente incompatibili, in quanto evoca, per unverso, il vizio di omessa o carente motivazione e, per altroverso, quello di violazione o falsa applicazione di legge e, peraltro verso ancora, il vizio di omessa pronuncia su alcuneeccezioni formulate nel corso dei gradi di merito.Non è ammissibile, però, elaborare un motivo di ricorso chesia caratterizzato da un’impropria commistione, se nonNumero registro generale 26850/2020Numero sezionale 4489/2026Numero di raccolta generale 17676/2026Data pubblicazione 03/06/2026confusione, di argomentazioni, riferibili ora all’uno, ora all’altrodei vizi evocati, a maggior ragione quando siano riguardatisotto una molteplicità di profili tra loro affastellati,inestricabilmente combinati, in gran parte non riconducibili adalcuna specifica violazione o falsa applicazione di norme didiritto o ad altre ipotesi tipiche di vizio, giacché disvelanocensure non ontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e,quindi, non autonomamente individuabili, senza uninammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzodi impugnazione (cfr. Cass. n. 16488/24).3.3.

Non si confronta debitamente, inoltre, con il decisum -mercé il quale sono state adottate tutte le statuizioninecessarie alla soluzione del caso concreto (cfr., in ordine allanozione di omessa pronuncia ed alle ipotesi -non ricorrentinella vicenda in esame- in cui è configurabile, Cass. n.20311/11, Cass. n. 24155/17, Cass. n. 20718/18, Cass. n.15255/19, Cass. n. 2151/21 e Cass. n. 10290/25)- e con lamotivazione che lo sorregge, assolutamente congrua epienamente esplicativa dell’iter logico-giuridico sotteso alconvincimento trasfuso nel dictum giudiziale (cfr. in ordine aivizi di motivazione omessa o carente o apparente ed alla lorocensurabilità in cassazione, nei limiti del “minimocostituzionale” enucleabile dall’art. 111, sesto comma, Cost.,Cass., sez. un., n. 8053/14, Cass., sez. un., n. 22232/16,Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 22598/18, Cass. n.13977/19, Cass. n. 6626/22, Cass. n. 6758/22 e Cass. n.1986/25), in quanto la natura dell’atto impugnato e la suacompletezza, sotto il profilo degli elementi identificativi dellapretesa tributaria, è stata espressamente -e condivisibilmente-affermata dai giudici di secondo grado, anche con riferimentoNumero registro generale 26850/2020Numero sezionale 4489/2026Numero di raccolta generale 17676/2026Data pubblicazione 03/06/2026agli atti ed ai documenti in esso richiamati (cfr. la sentenzaimpugnata, alle pagg. 3, 4 e 5).3.3.1.

È opportuno, a questo proposito, rammentare, inprimo luogo, che l’interpretazione, da parte del giudice dimerito, di un atto amministrativo a contenuto non normativo,quale è un avviso di accertamento, costituisce una valutazionedi fatto che è sottratta al controllo di legittimità qualora siaimmune da vizi logici e giuridici e non impinga nella violazionedi quelle norme giuridiche che, previste dal legislatore perl’interpretazione dei contratti in genere, ben possonoestendersi all’interpretazione degli atti e dei provvedimentiunilaterali e di quelli amministrativi (cfr. Cass. n. 5286/25).

E’stato chiarito, in quest’alveo, che, in tema di interpretazione diun atto negoziale (o, come si è or ora detto, di un atto oprovvedimento unilaterale o amministrativo), lo scrutinio dilegittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, cheappartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati ai giudici diprossimità, ma può attenere solo alla verifica del rispetto deicanoni legali di ermeneutica -la cui violazione deve esserecompiutamente ed esaurientemente dedotta, attraverso laspecifica indicazione delle norme asseritamene violate e delleragioni per cui l’autorità giudiziaria adita si sia discostata daesse (cfr. Cass. n. 2571/26)- e dei principi che presiedonoall’elaborazione della motivazione, con conseguenteinammissibilità delle critiche alla ricostruzione della volontànegoziale (o provvedimentale) che sollecitino una diversavalutazione degli stessi elementi di fatto esaminati in sede dimerito (cfr. Cass. n. 7605/22, Cass. n. 26986/23 e Cass. n.7007/24).Numero registro generale 26850/2020Numero sezionale 4489/2026Numero di raccolta generale 17676/2026Data pubblicazione 03/06/20263.3.2.

In secondo luogo, un avviso di accertamentotributario ha carattere di provocatio ad opponendum, sicchél’obbligo di motivazione è soddisfatto ogni qualvoltal’amministrazione abbia posto il contribuente in grado diconoscere la pretesa tributaria e, quindi, di contestareefficacemente l’an ed il quantum debeatur (cfr. Cass. n.730/25).

L’obbligo motivazionale deve reputarsi assolto, infatti,quando il contribuente sia stato posto nella condizione diconoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali,giacché il requisito motivazionale esige, oltre allapuntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi dellaposizione creditoria presa in considerazione, soltantol’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa perdelimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’ente impositorenella successiva fase contenziosa, restando affidateall’eventuale giudizio di impugnazione dell’atto le questioniriguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneitàa dare sostegno alla pretesa impositiva.

In questa prospettiva,l’amministrazione non ha nemmeno l’obbligo di asseverare, insede di redazione dell’avviso, gli elementi sui quali la verifica èfondata (cfr. Cass. n. 34906/24), tanto è vero che, ai fini dellavalidità dell’atto, non rilevano neppure l’omessa allegazione diun documento o la mancata ostensione dello stesso alcontribuente se la motivazione, anche nell’ipotesi in cui sia resaper relationem, sia comunque sufficiente, dovendosidistinguere, in ogni caso, il piano della motivazione dell’avvisoda quello della prova della pretesa impositiva e,conseguentemente, l’atto a cui l’avviso si riferisce daldocumento che costituisce mezzo di prova (Cass. n. 8016/24).Numero registro generale 26850/2020Numero sezionale 4489/2026Numero di raccolta generale 17676/2026Data pubblicazione 03/06/20263.4.

Non era necessario, quindi, che fossero esplicitatinell’avviso -e ad esso allegati- i singoli atti di accertamento,essendo sufficiente che la società contribuente -come messo inrilievo, del resto, da entrambe le corti di merito- fosse messanelle condizioni di comprendere le ragioni sottese alla pretesatributaria esercitata dall’amministrazione, la quale -comeparimenti evidenziato da entrambi i consessi territoriali- si èlimitata -a riprova anche dell’inconferenza della ragione didoglianza inerente alla necessità che l’atto impugnato fossepreceduto da “una dichiarazione presentata dalla ricorrente” oda “un avviso di accertamento divenuto definitivo”- adaccertare, tenendo conto, evidentemente, di una precedentedichiarazione, nonché dei dati noti e di quelli acquisiti, lasuperficie tassabile, ad applicare la tariffa debitamenteapprovata ed a richiedere il relativo pagamento.E ciò in linea con quanto affermato da questa Corte,secondo la quale, in tema di TARI, ai fini della motivazionedell’avviso di accertamento, è sufficiente l’indicazione dellatariffa applicata e della relativa delibera, senza necessità diulteriori informazioni, salvo che la normativa comunalecontempli una riduzione tariffaria in presenza di specificirequisiti, nel qual caso l’amministrazione, a fronte dellarichiesta di riduzione del contribuente, è tenuta a motivare lapretesa esplicitando le ragioni del diniego dell’agevolazione,onde consentire al soggetto passivo di contestareefficacemente l’an e il quantum dell’imposta (cfr. Cass. n.21872/25), di talché non può essere censurata comemancanza o carenza di motivazione l’omessa individuazione ditutte le fonti probatorie o delle indagini effettuate perrideterminare la superficie tassabile, ben potendo taliNumero registro generale 26850/2020Numero sezionale 4489/2026Numero di raccolta generale 17676/2026Data pubblicazione 03/06/2026indicazioni essere fornite nella successiva -ed eventuale- fasecontenziosa, in cui l’ente impositore ha l’onere di comprovarel’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione delcriterio prescelto ed il contribuente la possibilità dicontrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio odi altri parametri (cfr. Cass. n. 20620/19, Cass. n. 16996/20 eCass. n. 12069/26).3.5.

Né è del tutto comprensibile, infine, il riferimento -contenuto nel motivo in esame ed, invero, anche nel secondomotivo di ricorso- alla tassazione applicata -in misura inferiore-per l’annualità 2013, che sembra alludere ad un deficitmotivazionale dell’atto impugnato e, nel contempo,all’erroneità dei presupposti presi in considerazione ai fini dellatassazione, fermo restando che, ai fini dello scrutinio di unacensura di tal fatta, sarebbe stato necessario, in ossequio alprincipio di autosufficienza, trascrivere integralmente o, quantomeno, riprodurre per estratto, nelle sue parti essenziali, l’attoimpugnato (ed, invero, anche l’avviso di pagamento relativoall’annualità 2013, non certo bastando singoli ed isolati stralci,inidonei a rappresentarne il complessivo contenuto rilevante),al fine, tra l’altro, di dare contezza -e permettere, quindi, aquesta Corte di effettuare lo scrutinio di decisività al quale si èfatto cenno nelle pagine che precedono- delle ragioni cheavevano indotto l’amministrazione a determinare la superficietassabile nella misura contestata.4.

Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., ha prospettato l’omessa ocontraddittoria motivazione circa i fatti di causa e le eccezionidifensive, nonché l’errata o falsa applicazione dell’art. 7 reg.IUC del Comune di Napoli, in quanto i giudici di secondo grado,Numero registro generale 26850/2020Numero sezionale 4489/2026Numero di raccolta generale 17676/2026Data pubblicazione 03/06/2026pur dando atto che era pacifico, perché non contestato, che lesuperfici fossero occupate “per l’esercizio dell’attivitàcommerciale di sosta e parcheggio”, non avevano ritenutoapplicabile l’esenzione per le aree adibite in via esclusiva altransito o alla sosta gratuita dei veicoli, dovendosi considerare,per un verso, riferito solamente alla sosta l’aggettivo “gratuita”e, per altro verso, illegittima, perché contrastante con gli artt.3 e 53 Cost., un’eventuale interpretazione restrittiva di taleesenzione, giacché, a prescindere dalla previsione delpagamento o meno, l’idoneità alla produzione dei rifiuti dellesuperfici de quibus doveva reputarsi sempre la stessa, né erastato tenuto debitamente conto, nella decisione, dell’avviso dipagamento relativo all’annualità 2013, che prevedeva, qualesuperficie tassabile, una metratura inferiore rispetto a quellacontemplata nell’avviso di accertamento impugnato.5.

Il motivo è, nei termini di seguito specificati, fondato e,per quanto di ragione, merita accoglimento.5.1.

Richiamato quanto si è precedentemente detto (par.3.5) riguardo all’avviso di pagamento relativo all’annualità2013, deve rilevarsi, in relazione alla lamentata violazione ofalsa applicazione dell’art. 7 reg.

IUC del Comune di Napoli e,nel contempo, alla altrettanto lamentata omissione ocontraddittorietà della motivazione riguardo all’eccezione sulpunto articolata, che la [OSCURATO:PERSONA] diNapoli, pur facendo cenno ai “richiami all’art. 7”, contenutinelle difese della società contribuente, si è limitata a sostenereche la tariffa era stata determinata “in relazione alla categoriaproduttiva, esplicitamente prevista dal regolamento comunale,di autorimesse e magazzini”, senza motivare adeguatamente ilrigetto di tale eccezione.Numero registro generale 26850/2020Numero sezionale 4489/2026Numero di raccolta generale 17676/2026Data pubblicazione 03/06/20265.2.

La corte di merito, invero, avrebbe dovuto -dandoconto congruamente delle ragioni del suo convincimento-interpretare l’art. 7 reg.

IUC del Comune di Napoli, secondo icanoni ermeneutici previsti dalla legge, e stabilire, avutoriguardo al riparto degli oneri di denuncia e di prova operanti insubiecta materia, considerati in relazione al contenuto di talenorma ed al significato da attribuire ad essa, se le aree dequibus, in tutto o in parte, rientrassero o meno nella previsioneregolamentare e, quindi, se fossero o meno, in tutto o in parte,esenti dal tributo, in dipendenza della gestione di unparcheggio con scopo di lucro (a causa della percezione dicorrispettivi per la concessione in godimento a terzi di spaziadibiti al ricovero di autovetture).6.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilsecondo motivo di ricorso -nel senso testé specificato- deveessere accolto, essendo inammissibile il primo motivo, e lasentenza impugnata deve essere cassata, in relazione almotivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado della Campania, in diversa composizione,affinché effettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie, nei termini specificati in motivazione, ilsecondo motivo; dichiara inammissibile il primo motivo; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, in diversa composizione, affinché effettui un nuovogiudizio e provveda, altresì, alla regolamentazione delle spesedel giudizio di legittimità.Numero registro generale 26850/2020Numero sezionale 4489/2026Numero di raccolta generale 17676/2026Data pubblicazione 03/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 363/20 della Commissione TributariaRegionale della Campania, pubblicata in data 14 gennaio 2020;udita la relazione del Consigliere designato, dott. FrancescoBruno, nella camera di consiglio del 26 maggio 2026.Numero registro generale 26850/2020Numero sezionale 4489/2026Numero di raccolta generale 17676/2026Data pubblicazione 03/06/20261. Con sentenza n. 363/20, pubblicata in data 14 gennaio2020, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania harigettato l’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso lasentenza n. 12380/18 della [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stato disatteso il ricorso intentatodalla società contribuente avverso un avviso di accertamentoTARI, annualità 2014 (n. 859374/94912), emesso in relazionea locali ubicati in Napoli ed adibiti a garages.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a due motivi di impugnazione ed illustrandoulteriormente le sue difese con memoria.3. Il Comune di Napoli ha resistito, depositandocontroricorso ed invocando la reiezione delle avverseargomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è, nei termini di seguito specificati, fondato e,per quanto di ragione, merita accoglimento.2. Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., ha denunciato l’omessa ocarente motivazione circa i fatti di causa e le eccezionidifensive, nonché l’errata o falsa applicazione dell’art. 44 reg.IUC del Comune di Napoli, approvato con delibera n. 27 del 21maggio 2014, ed, ancora, dell’art. 7 legge n. 212 del 2000 edegli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., per avere la corte regionalecampana ritenuto che l’atto impugnato fosse “adeguatamentemotivato”, perché contenente “tutti gli elementi identificatividella pretesa tributaria, senza cogliere effettivamente il sensodell’eccezione difensiva e completamente bypassando tutte leeccezioni, anche procedurali, sollevate”. In particolare, nell’attoNumero registro generale 26850/2020Numero sezionale 4489/2026Numero di raccolta generale 17676/2026Data pubblicazione 03/06/2026impugnato non era rinvenibile un’esatta indicazione dellapretesa tributaria esercitata dall’ente impositore, tanto è veroche non era possibile comprendere se si riferisse ad un omessopagamento o ad una omessa dichiarazione. E, qualora siriferisse ad un omesso pagamento, era evidente come nonricorressero i necessari presupposti, costituiti da una previadichiarazione da essa presentata o da un avviso diaccertamento divenuto definitivo. Inoltre, “pur fondandosi suun sopralluogo del 14 gennaio 2011 e su quanto accertato nel2013”, l’atto impugnato non richiamava i relativi atti,nemmeno allegati, e riportava una tassazione completamentediversa rispetto a quella pretesa per il 2013.3. Il motivo è inammissibile.3.1. Innanzi tutto, non è stato -in violazione del principio diautosufficienza- trascritto integralmente o, quanto meno,richiamato o riassunto, nelle sue parti essenziali, l’attoimpugnato -non certo bastando la semplice riproduzione distralci sparsi ed isolati, che non ne consentono la ricostruzione,compiuta ed esauriente, dei passaggi rilevanti (cfr. Cass. n.26164/25)- precludendo qualsivoglia scrutinio riguardo alladecisività delle censure prospettate, vieppiù considerando chevertono proprio su un presunto difetto di motivazione dell’attosottoposto ad impugnazione.Il principio di autosufficienza, quale corollario di quello dispecificità dei motivi, in assonanza con il dettato dell’art. 6,par. I, CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza unionale(cfr. Corte EDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altri controItalia), non può essere interpretato, invero, in modoeccessivamente formalistico, tanto da incidere sulla sostanzastessa del diritto azionato, e non può tradursi, pertanto,Numero registro generale 26850/2020Numero sezionale 4489/2026Numero di raccolta generale 17676/2026Data pubblicazione 03/06/2026nell’onere di integrale trascrizione degli atti e dei documentiposti a fondamento del ricorso, ma richiede pur sempre unatrascrizione dei profili essenziali di essi o almeno un riassuntodel loro contenuto (cfr. Cass. n. 2573/25).La ratio sottesa a tale principio, infatti, è la semplificazionedell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanziadella certezza del diritto ed alla corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando pur sempre la funzione nomofilatticadella Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organogiudiziario, che, su un piano più eminentemente pratico,scaturisce dalla necessità che dalla sola lettura del ricorso,corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, siapossibile comprendere le critiche rivolte alla pronuncia dimerito, per poterne poi valutare la fondatezza (cfr. Cass. n.12481/22), di talché è indispensabile che la parte riproduca ilcontenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fondao, quanto meno, ne riassuma il contenuto, ed, ancora, segnalila loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass., sez.un., n. 8950/22), anche al fine di identificare la fase delprocesso in cui essi siano stati prodotti o formati (cfr. Cass. n.33827/23).3.2. È incentrato, altresì, su un coacervo di ragioni didoglianza, impropriamente e confusamente sovrapposte e traloro sostanzialmente incompatibili, in quanto evoca, per unverso, il vizio di omessa o carente motivazione e, per altroverso, quello di violazione o falsa applicazione di legge e, peraltro verso ancora, il vizio di omessa pronuncia su alcuneeccezioni formulate nel corso dei gradi di merito.Non è ammissibile, però, elaborare un motivo di ricorso chesia caratterizzato da un’impropria commistione, se nonNumero registro generale 26850/2020Numero sezionale 4489/2026Numero di raccolta generale 17676/2026Data pubblicazione 03/06/2026confusione, di argomentazioni, riferibili ora all’uno, ora all’altrodei vizi evocati, a maggior ragione quando siano riguardatisotto una molteplicità di profili tra loro affastellati,inestricabilmente combinati, in gran parte non riconducibili adalcuna specifica violazione o falsa applicazione di norme didiritto o ad altre ipotesi tipiche di vizio, giacché disvelanocensure non ontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e,quindi, non autonomamente individuabili, senza uninammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzodi impugnazione (cfr. Cass. n. 16488/24).3.3. Non si confronta debitamente, inoltre, con il decisum -mercé il quale sono state adottate tutte le statuizioninecessarie alla soluzione del caso concreto (cfr., in ordine allanozione di omessa pronuncia ed alle ipotesi -non ricorrentinella vicenda in esame- in cui è configurabile, Cass. n.20311/11, Cass. n. 24155/17, Cass. n. 20718/18, Cass. n.15255/19, Cass. n. 2151/21 e Cass. n. 10290/25)- e con lamotivazione che lo sorregge, assolutamente congrua epienamente esplicativa dell’iter logico-giuridico sotteso alconvincimento trasfuso nel dictum giudiziale (cfr. in ordine aivizi di motivazione omessa o carente o apparente ed alla lorocensurabilità in cassazione, nei limiti del “minimocostituzionale” enucleabile dall’art. 111, sesto comma, Cost.,Cass., sez. un., n. 8053/14, Cass., sez. un., n. 22232/16,Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 22598/18, Cass. n.13977/19, Cass. n. 6626/22, Cass. n. 6758/22 e Cass. n.1986/25), in quanto la natura dell’atto impugnato e la suacompletezza, sotto il profilo degli elementi identificativi dellapretesa tributaria, è stata espressamente -e condivisibilmente-affermata dai giudici di secondo grado, anche con riferimentoNumero registro generale 26850/2020Numero sezionale 4489/2026Numero di raccolta generale 17676/2026Data pubblicazione 03/06/2026agli atti ed ai documenti in esso richiamati (cfr. la sentenzaimpugnata, alle pagg. 3, 4 e 5).3.3.1. È opportuno, a questo proposito, rammentare, inprimo luogo, che l’interpretazione, da parte del giudice dimerito, di un atto amministrativo a contenuto non normativo,quale è un avviso di accertamento, costituisce una valutazionedi fatto che è sottratta al controllo di legittimità qualora siaimmune da vizi logici e giuridici e non impinga nella violazionedi quelle norme giuridiche che, previste dal legislatore perl’interpretazione dei contratti in genere, ben possonoestendersi all’interpretazione degli atti e dei provvedimentiunilaterali e di quelli amministrativi (cfr. Cass. n. 5286/25). E’stato chiarito, in quest’alveo, che, in tema di interpretazione diun atto negoziale (o, come si è or ora detto, di un atto oprovvedimento unilaterale o amministrativo), lo scrutinio dilegittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, cheappartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati ai giudici diprossimità, ma può attenere solo alla verifica del rispetto deicanoni legali di ermeneutica -la cui violazione deve esserecompiutamente ed esaurientemente dedotta, attraverso laspecifica indicazione delle norme asseritamene violate e delleragioni per cui l’autorità giudiziaria adita si sia discostata daesse (cfr. Cass. n. 2571/26)- e dei principi che presiedonoall’elaborazione della motivazione, con conseguenteinammissibilità delle critiche alla ricostruzione della volontànegoziale (o provvedimentale) che sollecitino una diversavalutazione degli stessi elementi di fatto esaminati in sede dimerito (cfr. Cass. n. 7605/22, Cass. n. 26986/23 e Cass. n.7007/24).Numero registro generale 26850/2020Numero sezionale 4489/2026Numero di raccolta generale 17676/2026Data pubblicazione 03/06/20263.3.2. In secondo luogo, un avviso di accertamentotributario ha carattere di provocatio ad opponendum, sicchél’obbligo di motivazione è soddisfatto ogni qualvoltal’amministrazione abbia posto il contribuente in grado diconoscere la pretesa tributaria e, quindi, di contestareefficacemente l’an ed il quantum debeatur (cfr. Cass. n.730/25). L’obbligo motivazionale deve reputarsi assolto, infatti,quando il contribuente sia stato posto nella condizione diconoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali,giacché il requisito motivazionale esige, oltre allapuntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi dellaposizione creditoria presa in considerazione, soltantol’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa perdelimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’ente impositorenella successiva fase contenziosa, restando affidateall’eventuale giudizio di impugnazione dell’atto le questioniriguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneitàa dare sostegno alla pretesa impositiva. In questa prospettiva,l’amministrazione non ha nemmeno l’obbligo di asseverare, insede di redazione dell’avviso, gli elementi sui quali la verifica èfondata (cfr. Cass. n. 34906/24), tanto è vero che, ai fini dellavalidità dell’atto, non rilevano neppure l’omessa allegazione diun documento o la mancata ostensione dello stesso alcontribuente se la motivazione, anche nell’ipotesi in cui sia resaper relationem, sia comunque sufficiente, dovendosidistinguere, in ogni caso, il piano della motivazione dell’avvisoda quello della prova della pretesa impositiva e,conseguentemente, l’atto a cui l’avviso si riferisce daldocumento che costituisce mezzo di prova (Cass. n. 8016/24).Numero registro generale 26850/2020Numero sezionale 4489/2026Numero di raccolta generale 17676/2026Data pubblicazione 03/06/20263.4. Non era necessario, quindi, che fossero esplicitatinell’avviso -e ad esso allegati- i singoli atti di accertamento,essendo sufficiente che la società contribuente -come messo inrilievo, del resto, da entrambe le corti di merito- fosse messanelle condizioni di comprendere le ragioni sottese alla pretesatributaria esercitata dall’amministrazione, la quale -comeparimenti evidenziato da entrambi i consessi territoriali- si èlimitata -a riprova anche dell’inconferenza della ragione didoglianza inerente alla necessità che l’atto impugnato fossepreceduto da “una dichiarazione presentata dalla ricorrente” oda “un avviso di accertamento divenuto definitivo”- adaccertare, tenendo conto, evidentemente, di una precedentedichiarazione, nonché dei dati noti e di quelli acquisiti, lasuperficie tassabile, ad applicare la tariffa debitamenteapprovata ed a richiedere il relativo pagamento.E ciò in linea con quanto affermato da questa Corte,secondo la quale, in tema di TARI, ai fini della motivazionedell’avviso di accertamento, è sufficiente l’indicazione dellatariffa applicata e della relativa delibera, senza necessità diulteriori informazioni, salvo che la normativa comunalecontempli una riduzione tariffaria in presenza di specificirequisiti, nel qual caso l’amministrazione, a fronte dellarichiesta di riduzione del contribuente, è tenuta a motivare lapretesa esplicitando le ragioni del diniego dell’agevolazione,onde consentire al soggetto passivo di contestareefficacemente l’an e il quantum dell’imposta (cfr. Cass. n.21872/25), di talché non può essere censurata comemancanza o carenza di motivazione l’omessa individuazione ditutte le fonti probatorie o delle indagini effettuate perrideterminare la superficie tassabile, ben potendo taliNumero registro generale 26850/2020Numero sezionale 4489/2026Numero di raccolta generale 17676/2026Data pubblicazione 03/06/2026indicazioni essere fornite nella successiva -ed eventuale- fasecontenziosa, in cui l’ente impositore ha l’onere di comprovarel’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione delcriterio prescelto ed il contribuente la possibilità dicontrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio odi altri parametri (cfr. Cass. n. 20620/19, Cass. n. 16996/20 eCass. n. 12069/26).3.5. Né è del tutto comprensibile, infine, il riferimento -contenuto nel motivo in esame ed, invero, anche nel secondomotivo di ricorso- alla tassazione applicata -in misura inferiore-per l’annualità 2013, che sembra alludere ad un deficitmotivazionale dell’atto impugnato e, nel contempo,all’erroneità dei presupposti presi in considerazione ai fini dellatassazione, fermo restando che, ai fini dello scrutinio di unacensura di tal fatta, sarebbe stato necessario, in ossequio alprincipio di autosufficienza, trascrivere integralmente o, quantomeno, riprodurre per estratto, nelle sue parti essenziali, l’attoimpugnato (ed, invero, anche l’avviso di pagamento relativoall’annualità 2013, non certo bastando singoli ed isolati stralci,inidonei a rappresentarne il complessivo contenuto rilevante),al fine, tra l’altro, di dare contezza -e permettere, quindi, aquesta Corte di effettuare lo scrutinio di decisività al quale si èfatto cenno nelle pagine che precedono- delle ragioni cheavevano indotto l’amministrazione a determinare la superficietassabile nella misura contestata.4. Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., ha prospettato l’omessa ocontraddittoria motivazione circa i fatti di causa e le eccezionidifensive, nonché l’errata o falsa applicazione dell’art. 7 reg.IUC del Comune di Napoli, in quanto i giudici di secondo grado,Numero registro generale 26850/2020Numero sezionale 4489/2026Numero di raccolta generale 17676/2026Data pubblicazione 03/06/2026pur dando atto che era pacifico, perché non contestato, che lesuperfici fossero occupate “per l’esercizio dell’attivitàcommerciale di sosta e parcheggio”, non avevano ritenutoapplicabile l’esenzione per le aree adibite in via esclusiva altransito o alla sosta gratuita dei veicoli, dovendosi considerare,per un verso, riferito solamente alla sosta l’aggettivo “gratuita”e, per altro verso, illegittima, perché contrastante con gli artt.3 e 53 Cost., un’eventuale interpretazione restrittiva di taleesenzione, giacché, a prescindere dalla previsione delpagamento o meno, l’idoneità alla produzione dei rifiuti dellesuperfici de quibus doveva reputarsi sempre la stessa, né erastato tenuto debitamente conto, nella decisione, dell’avviso dipagamento relativo all’annualità 2013, che prevedeva, qualesuperficie tassabile, una metratura inferiore rispetto a quellacontemplata nell’avviso di accertamento impugnato.5. Il motivo è, nei termini di seguito specificati, fondato e,per quanto di ragione, merita accoglimento.5.1. Richiamato quanto si è precedentemente detto (par.3.5) riguardo all’avviso di pagamento relativo all’annualità2013, deve rilevarsi, in relazione alla lamentata violazione ofalsa applicazione dell’art. 7 reg. IUC del Comune di Napoli e,nel contempo, alla altrettanto lamentata omissione ocontraddittorietà della motivazione riguardo all’eccezione sulpunto articolata, che la [OSCURATO:PERSONA] diNapoli, pur facendo cenno ai “richiami all’art. 7”, contenutinelle difese della società contribuente, si è limitata a sostenereche la tariffa era stata determinata “in relazione alla categoriaproduttiva, esplicitamente prevista dal regolamento comunale,di autorimesse e magazzini”, senza motivare adeguatamente ilrigetto di tale eccezione.Numero registro generale 26850/2020Numero sezionale 4489/2026Numero di raccolta generale 17676/2026Data pubblicazione 03/06/20265.2. La corte di merito, invero, avrebbe dovuto -dandoconto congruamente delle ragioni del suo convincimento-interpretare l’art. 7 reg. IUC del Comune di Napoli, secondo icanoni ermeneutici previsti dalla legge, e stabilire, avutoriguardo al riparto degli oneri di denuncia e di prova operanti insubiecta materia, considerati in relazione al contenuto di talenorma ed al significato da attribuire ad essa, se le aree dequibus, in tutto o in parte, rientrassero o meno nella previsioneregolamentare e, quindi, se fossero o meno, in tutto o in parte,esenti dal tributo, in dipendenza della gestione di unparcheggio con scopo di lucro (a causa della percezione dicorrispettivi per la concessione in godimento a terzi di spaziadibiti al ricovero di autovetture).6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilsecondo motivo di ricorso -nel senso testé specificato- deveessere accolto, essendo inammissibile il primo motivo, e lasentenza impugnata deve essere cassata, in relazione almotivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado della Campania, in diversa composizione,affinché effettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie, nei termini specificati in motivazione, ilsecondo motivo; dichiara inammissibile il primo motivo; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, in diversa composizione, affinché effettui un nuovogiudizio e provveda, altresì, alla regolamentazione delle spesedel giudizio di legittimità.Numero registro generale 26850/2020Numero sezionale 4489/2026Numero di raccolta generale 17676/2026Data pubblicazione 03/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17676/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris