Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24258/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Marsala; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 25/05/2023 della corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udita la requisitoria del Sost.

Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 21 dicembre 2021 del tribunale di Marsala, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 6 commi 2 e 6 della legge n. 401/1989.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione.

3. Deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., contestando l'intervenuto rigetto da parte della corte di appello della richiesta di applicazione di pena sostitutiva.

Si osserva come per l'applicazione di tale pena non sia dirimente, come invece ritenuto dai giudici, la sussistenza di plurimi precedenti penali.

Piuttosto, i parametri di riferimento sarebbero costituiti dalla idoneità della sanzione a soddisfare esigenze rieducative e la sua idoneità altresì a prevenire il rischio di reiterazione.

In ordine al primo requisito mancherebbe ogni motivazione ed egualmente, quanto al secondo, i giudici si sarebbero limitati a richiamare precedenti penali senza far cenno ad eventuali prescrizioni aggiuntive in grado di prevenire il rischio di ricaduta nel reato.

Inoltre ove i giudici avessero svolto attività istruttoria ex art 545 bis comma 2 cod. proc. pen. sarebbe emerso che di recente, secondo il tribunale di sorveglianza di Palermo il ricorrente era stato ritenuto meritevole della misura alternativa della detenzione domiciliare cui è attualmente sottoposto. [OSCURATO:PERSONA] 1AI ricorso è inammissibile, siccome generico, essendosi il ricorrente limitato a contestare una ritenuta incompletezza della motivazione con particolare riferimento a taluni parametri valutativi, senza nulla dedurre specificamente circa le ragioni in fatto e diritto che in concreto avrebbero condotto ad un diverso epilogo né è sufficiente a tali fini richiamare il contenuto di un diverso provvedimento giudiziario inerente a un diverso istituto, che peraltro non risulta prodotto dinnanzi ai giudici del merito né nulla si deduce in tal ultimo senso.

Deve altresì aggiungersi che, con la sentenza impugnata, la corte ha motivato la mancata concessione della sostituzione della pena sulla base dell'elevato numero dei precedenti penali a carico dell'imputato, e della relativa gravità, nonché in ragione della dichiarazione di delinquenza abituale.

Si tratta di una motivazione adeguata, in linea con gli indirizzi di legittimità per cui, "la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all' art. 133 c.p., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato" (Sez. 6, n. 47674 del 24/10/2023), e ancor più specificamente, il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Rv. 256725).

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Marsala; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 25/05/2023 della corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 21 dicembre 2021 del tribunale di Marsala, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 6 commi 2 e 6 della legge n. 401/1989. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., contestando l'intervenuto rigetto da parte della corte di appello della richiesta di applicazione di pena sostitutiva. Si osserva come per l'applicazione di tale pena non sia dirimente, come invece ritenuto dai giudici, la sussistenza di plurimi precedenti penali. Piuttosto, i parametri di riferimento sarebbero costituiti dalla idoneità della sanzione a soddisfare esigenze rieducative e la sua idoneità altresì a prevenire il rischio di reiterazione. In ordine al primo requisito mancherebbe ogni motivazione ed egualmente, quanto al secondo, i giudici si sarebbero limitati a richiamare precedenti penali senza far cenno ad eventuali prescrizioni aggiuntive in grado di prevenire il rischio di ricaduta nel reato. Inoltre ove i giudici avessero svolto attività istruttoria ex art 545 bis comma 2 cod. proc. pen. sarebbe emerso che di recente, secondo il tribunale di sorveglianza di Palermo il ricorrente era stato ritenuto meritevole della misura alternativa della detenzione domiciliare cui è attualmente sottoposto. [OSCURATO:PERSONA] 1AI ricorso è inammissibile, siccome generico, essendosi il ricorrente limitato a contestare una ritenuta incompletezza della motivazione con particolare riferimento a taluni parametri valutativi, senza nulla dedurre specificamente circa le ragioni in fatto e diritto che in concreto avrebbero condotto ad un diverso epilogo né è sufficiente a tali fini richiamare il contenuto di un diverso provvedimento giudiziario inerente a un diverso istituto, che peraltro non risulta prodotto dinnanzi ai giudici del merito né nulla si deduce in tal ultimo senso. Deve altresì aggiungersi che, con la sentenza impugnata, la corte ha motivato la mancata concessione della sostituzione della pena sulla base dell'elevato numero dei precedenti penali a carico dell'imputato, e della relativa gravità, nonché in ragione della dichiarazione di delinquenza abituale. Si tratta di una motivazione adeguata, in linea con gli indirizzi di legittimità per cui, "la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all' art. 133 c.p., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato" (Sez. 6, n. 47674 del 24/10/2023), e ancor più specificamente, il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Rv. 256725). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24258/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris