CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05153/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10283/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatorep.t., rappresentato e difeso dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA],in persona dell’amministratore p.t., rappresenta to e dife so d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] R emus ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di Brescia n. 327/2022 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Brescia, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Brescia dichiarativa del suo fallimento ad istanza del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. La corte d’appello - per quanto qui ancora interess a – ha ritenuto che nel procedimento di primo grado il contraddittorio fosse stato regolarmente instaurato attraverso la notificazione dell’istanza di fallimento al curatore speciale,nominato dopo che la notifica eseguita presso l’apparente sede di Londra della reclamante (in realtà una mera domiciliazione) non era andata a buon fine e che era emerso che il legale rappresentante della stessa era deceduto e non era stato sostituito; in particolare, il giudice del reclamo ha rilevato che solo il 9.11.2022, ovvero il giorno prima che il giudice delegato si riservasse di riferire al collegio e due giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa, il nuovo amministratore, [OSCURATO:PERSONA], aveva inviato comunicazione della propria nomina alla [OSCURATO:PERSONA] (il registro delle imprese del [OSCURATO:PERSONA]), essendo, per contro, rimasto del tutto indimostrato che questi avesse assunto la carica sin dal 1°.6.2021.2. La sentenza è stata impugnata da S ynergy Trusted L imited con ricorso per cassazione affidato ad un unico motiv o , al quale il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] T rusted Limited hanno resistito conseparati controricors i . Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo S ynergy T rusted Limited lamenta “Nullità del procedimento (art. 360 c.p.c n. 5) ovvero in subordine violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c n. 3) – violazione del principio del contraddittorio e del principio di difesa in relazione alla sussistenza della nomina del [OSCURATO:PERSONA] alla data dell’udienza anticipata nella fase prefallimentare”. Laricorrente deduce che il socio unico [OSCURATO:PERSONA] ( poi nominato suo legale rappresentante) in tale veste aveva ricevuto il 9.11.2021 , a mezzo raccomandata a.r., comunicazione dal curatore speciale , nominatoil 7.10.2021, che l’udienza prefallimentare dinanzi al giudice delegato alla trattazione si sarebbe tenuta il 15.12.2021; che tuttavia, su richiesta del Condominio istante, l’udienza era stata anticipata al 10.11.2021, senza che [OSCURATO:PERSONA] ne venisse informato; assume dunque che, pur a voler dare per scontato che, secondo quanto affermato dalla corte d’appello, quest’ultimo fosse subentrato nella carica all’amministratore defunto solo il 9.11.2021 l’avvenuta anticipazione dell’udienza, mai comunicatagli, tenutasi però in una data in cui essa risultava regolarmente amministrata, le aveva impedito di costituirsi e difendersi nel procedimento. 1.1.Il motivo va dichiarato in ammissibile , in quanto, per un verso, contesta in via meramente generica e assertiva l’accertamento della corte del merito in ordine al fatto che colui che figurava quale amministratore della ricorrente all’atto del deposito dell’istanza di fallimento era da tempo deceduto e che la comunicazione della nomina del nuovo amministratore, [OSCURATO:PERSONA], fu inviata alla [OSCURATO:PERSONA] solo il [OSCURATO:DATA_NASCITA](con conseguente, corretta instaurazione del procedimento prefallimentare nei confronti del curatore speciale nominato al fine di rappresentare in giudizio la fallenda); per l’altro si fonda su una ragione di doglianza (l’avvenuta anticipazione dell’udienza prefallimentare, che avrebbe impedito alla società di costituirsi e difendersi nel procedimento) che non risulta essere stata prospettatanel giudizio di reclamo (nel quale l’odierna ricorrente si era limitata a sostenere che la nomina di [OSCURATO:PERSONA] risaliva al giugno 2021)e che dunque non poteva essere dedotta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità. 1.3.Va escluso, peraltro, che il sig. [OSCURATO:PERSONA], che alla data di emissione del provvedimento di anticipazione (6.11.2022) non figurava quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], avesse diritto a riceverne comunicazione nella sua qualità di socio unico. 2.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in euro 7.000 per compensie in € 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e ad Iva e cpa come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del c