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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 07404/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 7404/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17534/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 24396/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto daDe * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 23/05/2025 della Corte d appello di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * De * avverso l ordinanza concui in data 23.5.2025 la Corte d appello di Roma in funzione di giudice dell esecuzione harigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati condue sentenze di condanna irrevocabiliRilevato che i giudici dell esecuzione hanno rigettato l istanza rilevando la distanzacronologica oltre un anno tra i due fatti e la mancanza di una iniziale ideazione unitariaevincendosi piuttosto dalle sentenze della fase di cognizione la estemporaneità dellecondotte e la loro riconducibilità ad una inclinazione a delinquere dell istanteConsiderato che il ricorso è per larga parte generico mentre laddove lamenta piùspecificamente la mancata considerazione della condizione di minorenne del condannato inoccasione del primo reato non indica tuttavia particolari condizioni ambientali e sociali in cuisarebbe cresciuto il ricorrente tali da essere egli stato condizionato dal contesto circostantenella programmazione delle condotte illecite contestateRitenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimentoomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 inquanto disposto d ufficio e/o imposto dalla leggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 7404/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17534/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 24396/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto daDe * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 23/05/2025 della Corte d appello di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * De * avverso l ordinanza concui in data 23.5.2025 la Corte d appello di Roma in funzione di giudice dell esecuzione harigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati condue sentenze di condanna irrevocabiliRilevato che i giudici dell esecuzione hanno rigettato l istanza rilevando la distanzacronologica oltre un anno tra i due fatti e la mancanza di una iniziale ideazione unitariaevincendosi piuttosto dalle sentenze della fase di cognizione la estemporaneità dellecondotte e la loro riconducibilità ad una inclinazione a delinquere dell istanteConsiderato che il ricorso è per larga parte generico mentre laddove lamenta piùspecificamente la mancata considerazione della condizione di minorenne del condannato inoccasione del primo reato non indica tuttavia particolari condizioni ambientali e sociali in cuisarebbe cresciuto il ricorrente tali da essere egli stato condizionato dal contesto circostantenella programmazione delle condotte illecite contestateRitenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimentoomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 inquanto disposto d ufficio e/o imposto dalla legge *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7404/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17534/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 24396/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto daDe * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 23/05/2025 della Corte d appello di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * De * avverso l ordinanza concui in data 23.5.2025 la Corte d appello di Roma in funzione di giudice dell esecuzione harigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati condue sentenze di condanna irrevocabiliRilevato che i giudici dell esecuzione hanno rigettato l istanza rilevando la distanzacronologica oltre un anno tra i due fatti e la mancanza di una iniziale ideazione unitariaevincendosi piuttosto dalle sentenze della fase di cognizione la estemporaneità dellecondotte e la loro riconducibilità ad una inclinazione a delinquere dell istanteConsiderato che il ricorso è per larga parte generico mentre laddove lamenta piùspecificamente la mancata considerazione della condizione di minorenne del condannato inoccasione del primo reato non indica tuttavia particolari condizioni ambientali e sociali in cuisarebbe cresciuto il ricorrente tali da essere egli stato condizionato dal contesto circostantenella programmazione delle condotte illecite contestateRitenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimentoomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 inquanto disposto d ufficio e/o imposto dalla leggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7404/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17534/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 24396/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto daDe * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 23/05/2025 della Corte d appello di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * De * avverso l ordinanza concui in data 23.5.2025 la Corte d appello di Roma in funzione di giudice dell esecuzione harigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati condue sentenze di condanna irrevocabiliRilevato che i giudici dell esecuzione hanno rigettato l istanza rilevando la distanzacronologica oltre un anno tra i due fatti e la mancanza di una iniziale ideazione unitariaevincendosi piuttosto dalle sentenze della fase di cognizione la estemporaneità dellecondotte e la loro riconducibilità ad una inclinazione a delinquere dell istanteConsiderato che il ricorso è per larga parte generico mentre laddove lamenta piùspecificamente la mancata considerazione della condizione di minorenne del condannato inoccasione del primo reato non indica tuttavia particolari condizioni ambientali e sociali in cuisarebbe cresciuto il ricorrente tali da essere egli stato condizionato dal contesto circostantenella programmazione delle condotte illecite contestateRitenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimentoomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 inquanto disposto d ufficio e/o imposto dalla legge *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
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