CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 12427/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna inflitta [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 81, 56, 624, 625, comma 1, n. 7, e 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, proteso a censurare l'operato dei giudici di merito quanto all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, oltre che riprodurre, senza alcun elemento di effettiva novità, i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata e Sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020, dep. 2021, Rv. 280913 e Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157) prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto interamente versate in fatto; - che il secondo motivo, che deduce, sotto l'egida del vizio di violazione di legge in riferimento all'art. 99, comma 4 cod. pen., l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, sono generici e manifestamente infondati, perché formulati senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 6 della parte motiva), che, avendo dato conto di come il fatto commesso fosse espressione della maggiore pericolosità sociale dimostrata dall'imputato, già condannato per i reati di furto aggravato e rapina aggravata, si è fedelmente attenuta all'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690 e n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]