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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18456/2026

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gliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che lo ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato (così ritornando all'originaria imputazione e disattendendo la riqualificazione nei termini della ricettazione operata dal giudice di primo grado); Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla dichiarazione della penale responsabilità - attiene in realtà alla motivazione della sentenza ed è comunque generico e manifestamente infondato, alla luce della mancanza di una specifica presa di posizione sugli elementi positivamente e non illogicamente posti dalla Corte d'Appello a fondamento del giudizio di responsabilità (il ritrovamento degli occhiali in possesso dell'imputato il giorno stesso del furto e il fatto che la teste oculare, pur a fronte della mancata individuazione fotografica in dibattimento, confermi però di avere riconosciuto con sicurezza il [OSCURATO:PERSONA] il giorno dopo i fatti); Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in presenza (v. pag. 5 della sentenza impugnata) di una motiva-zione esente da evidenti illogicità e fondata sul riconoscimento di vari, gravi e specifici precedenti penali (v. altresì il principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti cos' mostrando di disattendere tutti gli altri: Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ri-corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.MRi):19ì N e ru 9c i elf:PC).! 22 AG ,026 11Fur:c.Marzúi if;‘

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che lo ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato (così ritornando all'originaria imputazione e disattendendo la riqualificazione nei termini della ricettazione operata dal giudice di primo grado); Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla dichiarazione della penale responsabilità - attiene in realtà alla motivazione della sentenza ed è comunque generico e manifestamente infondato, alla luce della mancanza di una specifica presa di posizione sugli elementi positivamente e non illogicamente posti dalla Corte d'Appello a fondamento del giudizio di responsabilità (il ritrovamento degli occhiali in possesso dell'imputato il giorno stesso del furto e il fatto che la teste oculare, pur a fronte della mancata individuazione fotografica in dibattimento, confermi però di avere riconosciuto con sicurezza il [OSCURATO:PERSONA] il giorno dopo i fatti); Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in presenza (v. pag. 5 della sentenza impugnata) di una motiva-zione esente da evidenti illogicità e fondata sul riconoscimento di vari, gravi e specifici precedenti penali (v. altresì il principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti cos' mostrando di disattendere tutti gli altri: Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ri-corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.MRi):19ì N e ru 9c i elf:PC).! 22 AG ,026 11Fur:c.Marzúi if;‘
Sentenza Cassazione n. 18456/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris