CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 ottobre 2021
Cassazione n. 04520/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~4te le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 10 febbraio 2020 della Corte di appello di Venezia che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di tentato furto, ai sensi degli artt. 56 e 624 cod. pen., commesso il 18 giugno 2014 in [OSCURATO:PERSONA], giudicato dal G.i.p. del Tribunale di Vicenza con sentenza del 10 marzo 2015, divenuta definitiva; 2) al tentato furto aggravato, ai sensi degli artt. 56, 624 e 625 cod. pen., commesso 1'11 giugno 2014 in Grantorto, giudicato dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 27 giugno 2016, divenuta definitiva. Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, ha rideterminato la pena finale in anni due di reclusione ed euro 450,00 di multa, così quantificata: pena base di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato sub 1, aumentata di mesi nove di reclusione ed euro 150,00 di multa per il reato sub 2. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 442, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe in maniera errata disposto per la continuazione un aumento della pena in misura eccessiva, ritenendo sussistente la gravità delle condotte e del pericolo per la collettività rappresentato dal gruppo criminale. Nel ricorso, invece, si evidenzia che i due furti, isolati e non episodici, erano rimasti nell'ambito del tentativo e i danni cagionati alle parti offese erano stati lievi, senza che fosse posta in essere alcuna violenza a persone. Secondo il ricorrente, pertanto, il giudice di merito avrebbe disposto un aumento di pena talmente elevato da far venir meno i benefici di cui all'istituto della continuazione, come, invece, avvenuto per gli altri correi, i quali avevano ottenuto una rideterminazione della pena in senso più favorevole. Il ricorrente, infine, evidenzia che, dalla lettura del provvedimento impugnato, non sia possibile comprendere se il giudice di merito abbia o meno operato la riduzione di pena per la scelta del rito abbreviato, così come previsto dall'art. 442 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova evidenziare che l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati c.d. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547), e il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888). Nel caso di specie, dalla lettura del provvedimento impugnato non è possibile comprendere se il giudice dell'esecuzione abbia o meno posto in essere detta riduzione. 2. All'annullamento consegue che va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia, per rinnovato esame della richiesta in diversa composizione fisica, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia. Così deciso il 27/10/2021 I