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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28727/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE di APPELLO di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per l'imputato ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in accoglimento del ricorso, ha chiesto l'annullamento o la riforma della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre ai soli effetti civili contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Milano ha dichiarato estinta per prescrizione la truffa ascritta all'imputato (in primo grado dichiarato colpevole del reato) e confermato le statuizioni civili, deducendo "vizio motivazionale in ordine alla ritenuta prova della colpevolezza dell'imputato" (la Corte di appello, tenuta ad emettere un verdetto a cognizione piena agli effetti civili, nulla avrebbe osservato in risposta alle nove eccezioni sollevate ritualmente nell'atto di appello e riproposte in ricorso) ed alla liquidazione dei danni ritenuti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Questa Corte, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen., per violazione dell'art. 24 Cost. in relazione all'art. 6 Conv.

EDU , nella parte in cui consente di confermare in grado di appello le statuizioni civili senza una formale pronunzia di condanna, ha ribadito, nel solco di un orientamento consolidato che il collegio condivide, che la predetta statuizione impone un pieno accertamento sulla regiudicanda e sui motivi di appello, con la conseguenza che anche la pronuncia di conferma delle sole statuizioni civili, che intervenga a seguito della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, presuppone la verifica, con cognizione piena, e non limitata alla mera constatazione della esclusione dei casi di cui all'art. 129 cod. proc. pen., della sussistenza dei profili di responsabilità penale.

2. Nel caso in esame, pur a fronte di ampie, puntuali e pertinenti doglianze inerenti, nel complesso, alla configurabilità della truffa contestata ed alla responsabilità - sia pure soltanto agli effetti civili - del Cimoli, la Corte di appello è rimasta, nella sostanza, silente, essendosi limitata agli scarni e parziali rilievi presenti a pag. 3 della sentenza impugnata.

3. Tale assoluta carenza di motivazione impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche alla liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

3.1. La statuizione che precede assorbe la doglianza inerente alla liquidazione dei danni ritenuti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE di APPELLO di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per l'imputato ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in accoglimento del ricorso, ha chiesto l'annullamento o la riforma della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre ai soli effetti civili contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Milano ha dichiarato estinta per prescrizione la truffa ascritta all'imputato (in primo grado dichiarato colpevole del reato) e confermato le statuizioni civili, deducendo "vizio motivazionale in ordine alla ritenuta prova della colpevolezza dell'imputato" (la Corte di appello, tenuta ad emettere un verdetto a cognizione piena agli effetti civili, nulla avrebbe osservato in risposta alle nove eccezioni sollevate ritualmente nell'atto di appello e riproposte in ricorso) ed alla liquidazione dei danni ritenuti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Questa Corte, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen., per violazione dell'art. 24 Cost. in relazione all'art. 6 Conv. EDU , nella parte in cui consente di confermare in grado di appello le statuizioni civili senza una formale pronunzia di condanna, ha ribadito, nel solco di un orientamento consolidato che il collegio condivide, che la predetta statuizione impone un pieno accertamento sulla regiudicanda e sui motivi di appello, con la conseguenza che anche la pronuncia di conferma delle sole statuizioni civili, che intervenga a seguito della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, presuppone la verifica, con cognizione piena, e non limitata alla mera constatazione della esclusione dei casi di cui all'art. 129 cod. proc. pen., della sussistenza dei profili di responsabilità penale. 2. Nel caso in esame, pur a fronte di ampie, puntuali e pertinenti doglianze inerenti, nel complesso, alla configurabilità della truffa contestata ed alla responsabilità - sia pure soltanto agli effetti civili - del Cimoli, la Corte di appello è rimasta, nella sostanza, silente, essendosi limitata agli scarni e parziali rilievi presenti a pag. 3 della sentenza impugnata. 3. Tale assoluta carenza di motivazione impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche alla liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. 3.1. La statuizione che precede assorbe la doglianza inerente alla liquidazione dei danni ritenuti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d
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