CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 novembre 2025
Cassazione n. 31824/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso iscritto al n. 31008/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] , nonché quest’ultima personalmente, e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio di questi in Perugia, via Fiume 17 -ricorrenti – contro pagina "[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.", in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro-tempore, signor Rizzetto I gor ( cessionaria dei crediti della REV [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta cessionaria dei crediti e mandante della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA].), e per essa quale procuratrice la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a socio unico, in persona del procuratore speciale D'amico N icola, rappresentata, domiciliata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Matrice, con studio in Roma, via Oslavia 30, giusta procura su foglio separato -controricorrente - Avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia , sezione civile, n. 545/2021, pubblicata il 27/9/2021 NRG 999/2018 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1) Con atto di citazione notificato il 27.12.2013 l a [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto davanti al Tribunale di Spoleto la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA], chiedendo accertarsi la nullità e l’assenza di pattuizione delle condizioni di alcuni contratti bancari (contratto di conto corrente n. 184 del 3/12/2000, contratto di apertura di credito del 9/12/2000, atto integrativo del contratto di aperturadel 4/8/2011, modifica delle condizioni economiche concernenti la linea di credito salvo buon fine del 19/12/2012)e procedersi alla rideterminazione dei saldi con eliminazione delle poste illegittime relative a interessi passivi non convenuti o superiori al tasso soglia dell’usura, alla commissioni di massimo scoperto e alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, con condanna alla pagina restituzione delle somme pagate indebitamente e al risarcimento del danno per condotta antigiuridica della banca. Ha evidenziato inoltre, in relazione ai contratti di anticipazione bancaria, l’indebita ritenzione del 20 % degli importi pagati alla banca dai debitori ceduti. La banca ha chiesto il rigetto della domanda e, considerato che il rapporto contrattuale si era estinto il 21.2.2014, ha formulatodomanda riconvenzionale di condanna della società attrice alla restituzione dell’importo di euro 66.741,40, ottenendo anche l’autorizzazione alla chiamata in causa dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Spoleto ha ritenuto la domanda dell’attrice di ripetizione di indebito inammissibile, perchéil contratto di conto corrente era ancora in essere , ha respinto l a domand a attore a di accertamento negativo del credito e quella inerentealle anticipazioni di crediti salvo buon fine e ha invece ritenuto fondata la domanda riconvenzionale della banca per l’importo di euro 66.741,00, con condanna anche deigaranti. 2) [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno interposto appello con atto di citazione del 26/10/2018, chiedendo l’accertamento e la rideterminazione dei saldi e censurando la sentenza anche nella parte in cui il giudice aveva ritenuto infondata la richiesta di ripetizione delle somme indebitamente trattenute nelle anticipazioni dei pagamenti dei terzi su titoli; era impugnato anche il capo riguardante le spese del giudizio di primo grado. La Corte d’Appello ha disposto consulenza tecnica d’ufficio e sulla base di questa ha rideterminato il saldo nella misura di €. 58.509,05 (con conseguente riduzione della misura in cui era stata accolta la domanda riconvenzionale della banca). La Corte d’Appello ha inoltre rilevato che la presunta assenza di pattuizioni relative alla limitazione all’80 per cento del credito della anticipazione bancaria è smentita dalla documentazione prodotta in causa dalla banca. pagina La Corte infine ha compensato le spese dei due gradi di giudizio per un quarto, per la reciprocità della soccombenza. 3) Con ricorso del 29/11/2021 la società [OSCURATO:PERSONA] snc e i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Perugia, proponendo tre motivi di ricorso. La banca resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Primo motivo di impugnazione (Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo dellacontroversia, relativo alla prova del credito fatto valere, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 e 5, c.p.c.). I ricorrenti contestano il capo della sentenza di appello intitolato “ il terzo motivo e la ritenzione del 20% sulle rimesse salvo buon fine”. Rilevano che dalla lettura degli estratti conto prodotti in giudizio risulta che la banca convenuta non ha mai accreditato l’intero importo indicato nei titoli , trattenendone una percentuale pari a circa il 20% , e sostengono che la banca debba restituire l’eccedenza incassata in più rispetto alla somma originariamente anticipata nella misura dell’80% del credito. Su questo punto la Corte d’Appello ha preso in considerazione la pattuizione scritta versata in atti dalla banca, nella quale risultava che il 19.10.2012 [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto con nota sottoscritta una anticipazione di crediti salvo buon fine nella percentuale dell’80%, seguita da raccomandata a. r. del 29.10.2012, di accettazione della pagina banca; tale missiva era stata restituita sottoscritta dalla legale rappresentante della CeramicaSiniscalchi. Ha rilevato inoltre che gli appellanti non hanno specificato i singoli crediti ceduti, con conseguente genericità della domanda, e non hanno provato l’incasso, da parte della banca, del totale dei crediti vantati nei confronti dei terzi, dal quale doveva essere detratto il 20 per cento da restituire, con conseguente genericità assertiva e inammissibilità della domanda. I ricorrenti contestano la ricostruzione dei fatti operata dalla banca, sostenendo che la documentazione versata in atti dalla banca non confermava che la sig.ra [OSCURATO:SOCIETA] avesse mai sottoscritto il 19/10/2012 una dichiarazione con la quale chiedeva l’anticipo s.b.f. per una percentuale ridotta dell’80% , non essendo interpretabilein tal senso la missiva del 19/10/2012 e non essendo stata recapitata alla societàcorrentista la comunicazione del 29/10/2012 . I ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello abbia omesso di esaminare la documentazione prodotta dalle parti , esame che avrebbe condotto ad escludere l’esistenza tra le parti di un accordo che limitasse l’ anticipazione sulle fatture all’80% dell’importo in esse indicato. Ne conseguirebbe l’illegittimità della decisione della Corte d’ Appello , ex art. 360 oc. 1 n. 1 e 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Il motivoè inammissibile. In primo luogo, il motivo è inammissibile perchè formulato nei termini del vizio motivazionale non più vigente ( Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia). In secondo luogo, il motivo è inammissibile, perché resta sul piano della confutazione del giudizio di fatto. pagina Si rileva, infatti, che la Corte d’Appello non ha, nel suo i ter dec i sionale, omesso di esaminareil “fatto” dell’esistenza o meno dell’ accordo tra le parti circ a la detrazione della percentuale del 20% , avendo essa indicato e descritto i documenti versatiin atti da cui ha ritenuto emerge re la prova di detto accordo. I ricorrenti in realtà contestano la valutazione del le prove operata dalla sentenza impugnata e appaiono richiedere una nuova e diversa valutazione di fatto sulleprove offerte in giudizio. Ma tale valutazione delle prove appartiene al giudice del merito, avendo più volte questa Corte enunciat o il principio secondo cui , nel procedimento civile, sono riservate al giudice del meritol'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. civ., sez. I, n. 17144/25 del 25/06/2025; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004). 2) Secondo motivo di impugnazione (“ Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia – Mancata pronuncia in relazione al risarcimento del danno richiesto – In relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 e 5, c.p.c.”). I ricorrenti fanno riferimento alla richiesta di risarcimento del danno determinato dalla condotta antigiuridica tenuta dalla banca nella gestione del rapporto bancario in esame, richiesta che era contenuta nell’atto di citazione davanti al Tribunale di Spoleto. I ricorrenti sostengono che, dopo il rigetto integrale delle loro domande ad opera di tale Tribunale, essi avevano rinnovato la domanda di risarcimento danni pagina davanti alla Corte d’Appello e si lamentano dell’omessa pronuncia della Corte d’Appello su tale domanda, sostenendo l’illegittimità della sentenza su questo punto ex art. 112 c.p.c. Il motivoè inammissibile. In base all’onere processuale di cui all’art. 366 n. 6 cpc, per denunciare l’omessa pronuncia il ricorrente deve indicare in modo specifico la sede ed il contenuto della domanda pretermessa. Si veda, per es.: Cass. civ., sez. I, 08/09/2025, n.24761 : “ Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo il quale, ove si denunci la mancata pronuncia su motivi d'appello, è necessario che questi ultimi siano riportati nell'atto d'impugnazione, deve essere interpretato in maniera elastica…dovendosi…ritenere che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, a condizione che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambito dell'atto di appello”. Nel caso di specie la ricorrente ha omesso di indicare lo specifico motivo di appello (il quale deve peraltro essere assistito dai requisiti indicati dall’art. 342 cpc), trascrivendo solo una generica istanza di accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado. 3) Terzo motivo di impugnazione (“ Nullità della sentenza in ordine alla statuizione sulle spese di entrambi i gradi di giudizio – Violazione e falsa applicazione della norma dell’art. 91 c.p.c. –Difetto di motivazione – In relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 e 4 c.p.c.”) La Corte d’Appello, in punto spese, ha così deciso: “ Circa le spese di lite dei due gradi, da porre a carico degli appellanti, il Collegio reputa che esse possano essere compensate per un quarto ai sensi dell’art. 92 cpc, per la reciprocità della pagina soccombenza derivante dal rigetto parziale della domanda degli appellanti e dalla riduzione dell’importo dovuto alla Banca… P.Q.M di lite dei due gradi di giudizio, e per l’effetto condanna [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, alla refusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] spa…dei tre quarti residui di dette spese, che liquida per intero in euro 481,00 per anticipazioni e euro 7.800,00 per compensi professionali del primo grado, edeuro 7.642,00, per compensi professionali del secondo grado, oltre IVA Cpa e rimborso forfettario. Pone definitivamente le spese di CTU per tre quarti a carico solidale degli appellanti e per un quarto a carico della convenuta appellata I ricorrenti affermano che , dovendo essere rif orm ata la sentenza di appello per accoglimento degli a l tri due motivi di ricorso in cassazione, va riformato anche il capo relativo alle s p ese dei due gradi di giudizio, con condanna della banca all’integrale rifusionedelle spese a favore dei ricorrenti . I ricorrenti lamentano , altresì, che, a fronte di un accoglimento pressoché totale dei motivi di appello, la Corte d’Appello abbia deciso addirittura di incrementare l’importo delle spese relative al primo grado di giudizio, cui i ricorrenti sono stati condannati. Ciò in assenza di alcuna motivazione o ragionamentologico-giuridico sul punto. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. Da un lato il motivo è inammissibile perché i ricorrenti vorrebbero far discendere l’ accoglimento del terzo motivo di ricorso dall’ accoglimento dei p rimi due, per cui si tratta di un “non motivo”. Dall’altro lato si nota che, essendo stata riformata la sentenza di primo grado, correttamente la Corte d’Appello ha provveduto ad un nuovo regolamento delle spese (art. 336 c.p.c.) . Né i ricorrenti hanno specificamente denunciato uno pagina scostamento rispetto ai massimi tariffari , unica situazione che avrebbe reso necessaria una motivazione sul quantum di spese liquidato. Si veda, per es., Cass. civ., sez. lav., 16/05/2025, n.13057: “E’ principio diffuso, nella giurisprudenza di questa S.C., quello per cui non è sindacabile in sede di legittimità la determinazione dei compensi da rimborsare alla controparte vittoriosa allorquando non siano violati i minimi ed i massimi della tariffa vigente; ciò veniva affermato nel vigore dei più risalenti criteri di liquidazione attraverso il principio per cui "la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità" (Cass. 23 maggio 2002, n. 7527; Cass.22 giugno 2004, n. 11583…)…Analoghe conclusioni sono state estese, pur nella diversità del testo tariffario, anche al sistema di cui al D.M. n. 55 del 2014, che qui rileva, essendosi ritenuto che anche in tale ambito, "l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo" (Cass. 13 luglio 2021, n. 19989; Cass. 5 maggio 2022, n. 14198, nonché, in sostanza, anche Cass. 7 gennaio 2021, n. 89 e Cass. 20 dicembre 2024, n. 33642)…Vale dunque in pieno il principio icasticamente già ribadito da Cass. 24 febbraio 2020, n. 4782, secondo cui "la determinazione in concreto della misura del compenso per prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (p. es. Cass. 29 marzo 1962, n. 656; Cass. 26 ottobre 1968, n. 3589)"…Atale assetto, cui va data continuità per la coerenza con il dato normativo, va poi affiancata la risalente considerazione – parimenti fondante – secondo cui la denuncia del vizio nella liquidazione delle spese non attiene all'ambito degli errores in procedendo, ma degli errores in iudicando ( Cass. 29 ottobre 2014, n. 22983 ; Cass. 29 ottobre pagina 2000, n. 6864) che a propria volta si rende coerente con la regola di insindacabilità della misura di tale liquidazione se essa si ponga entro i minimi ed i massimi stabiliti dalla tariffa, per la lineare considerazione che, in tanto si può ritenere realizzata una violazione della legge sostanziale, in quanto siano superati quei limiti e non altrimenti”). 4) Il ricorsoè, pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo Inoltre, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dei ricorrenti, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti , in solido tra loro, a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 2.500,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera dei ricorrenti,