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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29244/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Roma con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di furto e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso denunzia la violazione della legge nonché la manifesta illogicità della motivazione lamentando l'insufficienza delle prove a carico dell'imputato per il delitto di furto, attesa la mancata acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza e l'assenza di testimoni diretti; ritenuto che esso sia indeducibile in sede di legittimità in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione dei profili di doglianza già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare aspecifici ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01) e perché tendente a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal Giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2, da cui si evince che l'imputato aveva espressamente ammesso l'addebito in sede di convalida dell'arresto); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Roma con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di furto e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso denunzia la violazione della legge nonché la manifesta illogicità della motivazione lamentando l'insufficienza delle prove a carico dell'imputato per il delitto di furto, attesa la mancata acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza e l'assenza di testimoni diretti; ritenuto che esso sia indeducibile in sede di legittimità in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione dei profili di doglianza già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare aspecifici ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01) e perché tendente a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal Giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2, da cui si evince che l'imputato aveva espressamente ammesso l'addebito in sede di convalida dell'arresto); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25
Sentenza Cassazione n. 29244/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris