CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26819/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteiserkite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Chieti, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di declaratoria di non esecutività della sentenza emessa in data 18/05/2017 dallo stesso Tribunale, Sezione di Ortona. 2. Avverso tale ordinanza Salvatore ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore. 2.1. Col primo motivo di impugnazione deduce violazione dell'art. 591, comma 3, cod. proc. pen. Rileva il ricorrente di avere avanzato la richiesta rigettata dal giudice dell'esecuzione, contestando la formazione del titolo esecutivo a causa dell'omessa notificazione del provvedimento con il quale la Corte di appello dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione. Osserva che, diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza di rigetto, la notifica andava effettuata all'imputato che è titolare del diritto e dunque dell'interesse ad impugnare anche quando l'appello sia firmato dalla sua difesa, spettando sempre allo stesso, seppure non legittimato al ricorso personale per cassazione, decidere se comunque proporlo tramite il difensore. 2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono denunciati mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 24 Cost. e in particolare violazione del principio di effettiva conoscenza dell'atto da impugnare. Il ricorrente rileva che in ogni caso, pur volendo aderire alla tesi secondo cui detto provvedimento non dovesse essere notificato all'imputato, resterebbe comunque il dato incontrovertibile rappresentato dalla mancata conoscenza del provvedimento per causa non imputabile all'imputato, per essere stato il difensore impossibilitato a conoscere la notifica per tempo, ai fini dell'impugnazione, in quanto il suo personale computer era in riparazione. 3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 3.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione. Chiaro è, invero, il disposto dell'art. 591, comma 3, cod. proc. pen. Il provvedimento che ha dichiarato l'inammissibilità è notificato a chi ha proposto l'impugnazione; se si tratta dell'imputato, come precisa specificamente la norma, va notificato anche al difensore. L'assunto per cui l'imputato in ogni caso avrebbe diritto alla notificazione personale dell'ordinanza di inammissibilità è contrario alla lettera della legge. Né la stessa si espone a possibili censure di incostituzionalità sotto il profilo della violazione del canone di ragionevolezza o del diritto di difesa (si veda al riguardo Sez. 2, n. 33530 del 16/06/2021, non massimata). Nella specie, poiché l'impugnazione era proposta dal difensore, il provvedimento che ne dichiarava l'inammissibilità era notificato allo stesso. E correttamente il Tribunale a quo ha rilevato la rituale formazione del titolo, per non essere l'imputato, quale persona fisica, soggetto destinatario della notifica. 3.2. La doglianza di cui al secondo motivo di impugnazione avrebbe, invece, giustificato una richiesta di rescissione del giudicato, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., e non risulta, pertanto, pertinente in questa sede. 4. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Ro