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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21473/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato av,yf'so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in data 16.12.2022, su concorde richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di anni tre di reclusione ed euro 700,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 c.p, 624 bis e 625 n.2 cod.pen., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata. 2.L'imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e) cod.proc.pen. per illogicità motivazionale ed inosservanza del disposto dell'art. 56 cod.pen.

Si assume che la sentenza impugnata non affronta la questione della fattispecie tentata.

3. Il primo ed unico motivo del ricorso è inammissibile, in quanto il c.d.

"patteggiamento in appello" configura la rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di impugnazione presentati, la quale a sua volta produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401) in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853).

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato av,yf'so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in data 16.12.2022, su concorde richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di anni tre di reclusione ed euro 700,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 c.p, 624 bis e 625 n.2 cod.pen., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata. 2.L'imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e) cod.proc.pen. per illogicità motivazionale ed inosservanza del disposto dell'art. 56 cod.pen. Si assume che la sentenza impugnata non affronta la questione della fattispecie tentata. 3. Il primo ed unico motivo del ricorso è inammissibile, in quanto il c.d. "patteggiamento in appello" configura la rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di impugnazione presentati, la quale a sua volta produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401) in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853). Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
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