CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 42490/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2019 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte d'appello di Lecce ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], come accertata dalla sentenza del Tribunale di Lecce dell'Il ottobre 2016 in ordine ai delitti di truffa e sostituzione di persona. 2. Ha proposto ricorso la difesa del Ventrella deducendo, con il primo motivo, la violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 178, lett. C), 180 e 601, comma 3, cod. proc. pen.; la Corte territoriale, pur in presenza di una memoria difensiva che documentava la tardiva notificazione del verbale con cui era stata differita la precedente udienza del 31 maggio 2019 all'udienza del 21 giugno 2019, con violazione del termine a comparire ex art. 601 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di rinnovazione della notificazione affermando che il rispetto del termine a comparire deve essere valutato solo con riguardo alla data fissata con il decreto di citazione a giudizio; inoltre, la notifica del solo verbale di udienza del 3 maggio 2019, e non anche del decreto di citazione a giudizio, costituiva ulteriore motivo di nullità. 2.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 178, lett. C), 179, comma 1, 97, comma 4, 108, comma 1 e 2, cod. proc. pen.; la Corte d'appello, dinanzi alla richiesta del sostituto del difensore di fiducia di rinvio dell'udienza con sospensione del termine di prescrizione, aveva rigettato la richiesta ritenendo insussistente alcun legittimo impedimento del difensore, mentre con l'istanza il difensore aveva implicitamente formulato una richiesta di termine a difesa, che la Corte avrebbe dovuto concedere ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen. 2.2. Con il terzo motivo si deduce il vizio della motivazione per avere omesso di rispondere alle censure formulate con l'atto di appello, limitandosi a riportare il contenuto delle affermazioni del giudice di primo grado. 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.62 bis e 133 cod. pen., e carenza di motivazione sia con riguardo all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia per la totale assenza di motivazione in ordine alla richiesta concessione del beneficb ex art. 163 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: premesso che, secondo la giurisprudenza prevalente della Corte, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito (Sez. 5, n. 8896 del 18/01/2021, Mottarlini, Rv. 281136 - 01; Sez. 4, n. 9041 del 09/10/2019, dep. 2020, Tomassini, Rv. 278641; Sez. 2, n. 193 del 21/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277816; Sez. 2, n. 33481 del 18/06/2019, L., Rv. 277633), risulta dalla lettura dei verbali che la Corte territoriale, rilevato il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601 cod. proc. pen. per l'udienza del 30 maggio 2019, aveva rinviato l'udienza alla data del 21 giugno 2019, disponendo la notifica del verbale all'imputato (senza alcuna eccezione sul punto del difensore, quanto all'omessa disposizione della notifica anche del decreto di citazione a giudizio, oggetto dell'odierna censura del ricorrente), sicché la tardività della notifica di quest'ultimo verbale, comunque avvenuta, non rileva nel senso indicato dal ricorrente poiché per il potere di rappresentanza del difensore, ai sensi dell'art. 99 cod. pen., l'avviso dato dalla Corte d'appello all'udienza del 30 maggio 2019 già sostituiva e rendeva legittimo il differimento finalizzato a garantire il rispetto del termine a comparire. 1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato: l'istanza di rinvio avanzata dal sostituto del difensore di fiducia non è inquadrabile in alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 108 cod. proc. pen., sicché correttamente la Corte, qualificata l'istanza come rivolta ad ottenere un differimento dell'udienza per l'assenza del difensore di fiducia, ne ha valutato la rilevanza in termini di deduzione di un legittimo impedimento, che è stato escluso in assenza di specifiche allegazioni. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è evidentemente generico, nella misura in cui la censura di omessa valutazione del contenuto delle censure formulate con l'atto di appello, testimoniata dal mero richiamo alle valutazioni del giudice di primo grado, omette di considerare le autonome e complementari argomentazioni che ha svolto la Corte territoriale, condividendo il giudizio del Tribunale e apportando le proprie valutazioni a sostegno della correttezza degli accertamenti probatori condotti (sulla titolarità da parte del ricorrente sia dell'utenza cellulare utilizzata per contattare la vittima della truffa, sia dell'indirizzo IP utilizzato per attivare la casella di posta elettronica con cui venivano inviati i messaggi a carattere artificioso e fraudolento alla persona offesa) e per svalutare le ipotesi alternative formulate dall'imputato (ossia, quella dell'esistenza di terzi soggetti che avrebbero utilizzato a sua insaputa l'utenza cellulare) senza alcun supporto probatorio o documentale. 1.4. Il quarto motivo di ricorso è anch'esso caratterizzato da assoluta genericità: a fronte della motivazione della Corte d'appello che ha indicato gli elementi ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (l'esistenza di numerosi precedenti che, pur se coperti taluni dalla concessione dell'indulto, andavano apprezzati quanto al profilo della personalità dell'imputato; le modalità delle condotte "sintomatiche di una spiccata propensione a delinquere") il ricorrente si limita a dedurre la limitata rilevanza dei precedenti penali, datati e riferiti a fatti di contrabbando di contenuta gravità, senza alcuna prospettazione di elementi positivi a sostegno dell'auspicata concessione delle attenuanti. Quanto all'omessa motivazione in punto di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, va rilevato che il motivo di appello era manifestamente infondato, trattandosi di censura del tutto priva di alcuna argomentazione rispetto alla motivazione del Tribunale che aveva fatto valere i plurimi precedenti e la gravità del fatto, desumendone la capacità a delinquere del ricorrente che impediva alcuna prognosi favorevole; sicché l'assenza di motivazione della sentenza impugnata sul motivo indicato rende privo di interesse il ricorso in sede di legittimità in quanto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, «in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. (Fattispecie in tema di mancata concessione delle attenuanti generiche, in cui l'imputato si doleva della mancata pronuncia della Corte di Appello, a fronte di un motivo di appello manifestamente inammissibile perché non specificava le ragioni poste alla base dell'invocato riconoscimento delle stesse circostanze e non adduceva una motivata censura all'argomento al riguardo impiegato dal giudice di primo grado)» (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/7/2021 [OSCURATO:PERSONA].1,- e Estenso