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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16884/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore e procuratore speciale, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato.

2. Deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 629 bis cod.proc.pen. con riguardo all'erronea individuazione del dies a quo per la proposizione dell'istanza di rescissione del giudicato.

Argomenta il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l'istanza di rescissione del giudicato perché proposta oltre il termine di trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del procedimento non potendosi applicare, in forza dell'art. 89 d.lvo n. 150 del 2022, la nuova disposizione di cui all'art. 629 bis cod.proc.pen. che fa decorrente il termine per impugnare dalla conoscenza della sentenza.

Al contrario, secondo il ricorrente, il nuovo art. 629 bis cod.proc.pen. come risultante dalla riforma Cartabia sarebbe applicabile nel caso in esame, riforma che ha inteso far decorrere il termine per proporre istanza di rescissione del giudicato dalla conoscenza della sentenza e che non può ritenersi preclusa, l'applicazione della nuova disciplina, ai soggetti dichiarati assenti prima della sua entrata in vigore.

Da cui il dies a quo nel momento in cui il condannato ha avuto la conoscenza della sentenza e la tempestività della richiesta.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

L'art. 89 del d.lvo n. 150 del 2022, disposizioni transitorie prevede che: "1.

Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato".

Secondo il chiaro dato letterale di tale disposizione, per le istanze di rescissione del giudicato avverso una sentenza pronunciata in assenza dell'imputato prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa ad opera del d.lvo n., 150 del 2022, si continua ad applicare la disciplina previgente che, al comma 2 dell'art. 629 bis cod.proc.pen., prevede che il condannato con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si è proceduto in assenza, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

La sentenza della quale si chiede la rescissione del giudicato è stata pronunciata dal Tribunale di Milano nel 2021, dunque si applica la disciplina previgente.

La conoscenza del procedimento (e non della sentenza) è stata ritenuta sussistente, dalla corte territoriale, dal momento della consultazione degli atti del procedimento pendente avanti al Tribunale di Brescia, prima del 19 maggio 2023, con la conseguenza che il termine per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato decorreva da tale data, sicchè l'istanza in 20 giugno 2023, era tardiva.

La decisione è corretta in diritto e, tenuto conto che il ricorrente non contesta il momento nel quale la corte territoriale ha ritenuto sussistente la conoscenza del procedimento, momento dal quale decorre il termine per proporre istanza di rescissione del giudicato (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli, Rv. 281925 - 01), il ricorso risulta inammissibile con conseguente obbligo del pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore e procuratore speciale, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato. 2. Deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 629 bis cod.proc.pen. con riguardo all'erronea individuazione del dies a quo per la proposizione dell'istanza di rescissione del giudicato. Argomenta il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l'istanza di rescissione del giudicato perché proposta oltre il termine di trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del procedimento non potendosi applicare, in forza dell'art. 89 d.lvo n. 150 del 2022, la nuova disposizione di cui all'art. 629 bis cod.proc.pen. che fa decorrente il termine per impugnare dalla conoscenza della sentenza. Al contrario, secondo il ricorrente, il nuovo art. 629 bis cod.proc.pen. come risultante dalla riforma Cartabia sarebbe applicabile nel caso in esame, riforma che ha inteso far decorrere il termine per proporre istanza di rescissione del giudicato dalla conoscenza della sentenza e che non può ritenersi preclusa, l'applicazione della nuova disciplina, ai soggetti dichiarati assenti prima della sua entrata in vigore. Da cui il dies a quo nel momento in cui il condannato ha avuto la conoscenza della sentenza e la tempestività della richiesta. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. L'art. 89 del d.lvo n. 150 del 2022, disposizioni transitorie prevede che: "1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato". Secondo il chiaro dato letterale di tale disposizione, per le istanze di rescissione del giudicato avverso una sentenza pronunciata in assenza dell'imputato prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa ad opera del d.lvo n., 150 del 2022, si continua ad applicare la disciplina previgente che, al comma 2 dell'art. 629 bis cod.proc.pen., prevede che il condannato con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si è proceduto in assenza, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. La sentenza della quale si chiede la rescissione del giudicato è stata pronunciata dal Tribunale di Milano nel 2021, dunque si applica la disciplina previgente. La conoscenza del procedimento (e non della sentenza) è stata ritenuta sussistente, dalla corte territoriale, dal momento della consultazione degli atti del procedimento pendente avanti al Tribunale di Brescia, prima del 19 maggio 2023, con la conseguenza che il termine per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato decorreva da tale data, sicchè l'istanza in 20 giugno 2023, era tardiva. La decisione è corretta in diritto e, tenuto conto che il ricorrente non contesta il momento nel quale la corte territoriale ha ritenuto sussistente la conoscenza del procedimento, momento dal quale decorre il termine per proporre istanza di rescissione del giudicato (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli, Rv. 281925 - 01), il ricorso risulta inammissibile con conseguente obbligo del pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in fa
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